Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 24 febbraio 2015, n. 3688
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18668-2009 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 468/2008 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 07/10/2008 r.g.n. 40/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS affidandosi a tre motivi.
(OMISSIS) resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c..
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche nei confronti del quale si sono celebrati i gradi di merito, e’ rimasto intimato.
Tale e’ la doglianza sostanzialmente formulata in tutti e tre i motivi di ricorso, rispettivamente sotto forma di violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e della Legge n. 118 del 1971, articoli 12 e 13 di violazione o falsa applicazione della Legge n. 118 del 1971, articoli 12 e 13 e dell’articolo 2697 c.c., nonche’ di vizio di motivazione.
2- Il ricorso e’ fondato.
Si premetta che nel caso di specie l’odierna controricorrente aveva agito contro la revoca dell’assegno d’invalidita’ civile, revoca che era stata disposta per carenza del requisito sanitario.
Pertanto, deve trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidatosi presso questa S.C. (cfr., ex aliis, Cass. n. 21665/13; Cass. n. 11075/10; Cass. n. 392/09), secondo cui anche nel giudizio avente ad oggetto la contestazione di un provvedimento di revoca del beneficio assistenziale basato esclusivamente sulla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, deve essere verificata la permanenza di tutti i requisiti richiesti ex lege, non gia’ soltanto di quelli la cui sopravvenuta insussistenza sia posta a fondamento della revoca.
Infatti, la domanda di ripristino della prestazione, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non da luogo ad un’impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda.
Per l’effetto, il giudice e’ chiamato ad accertare se sussista o meno il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti dalla legge, avuto riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorche’ identico nel contenuto, da quello estinto per revoca.
Non si e’ attenuta a tale principio l’impugnata sentenza, che non ha pronunciato ne’ motivato alcunche’ in ordine alla sussistenza dei requisiti socio-economici, che pur avrebbe dovuto accertare ex officio.
3- In conclusione, il ricorso va accolto.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo, che dovra’ attenersi al seguente principio di diritto:
“Poiche’ la domanda di ripristino della prestazione, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non da luogo ad un’impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda, il giudice deve accertare anche d’ufficio se sussista o meno il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti dalla legge, avuto riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorche’ identico nel contenuto, da quello estinto per revoca”.
A tal fine lo stesso giudice di rinvio provvedera’ ad accertare se effettivamente in atti risultino documentati i requisiti socio-economici della prestazione invocata dalla (OMISSIS).
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo
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