Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 23 giugno 2015, n. 12967

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21177-2012 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/05/2012 r.g.n. 452/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2015 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo rigetto degli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia di rigetto di primo grado, ha dichiarato l’illegittimita’ del recesso intimato a (OMISSIS) dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. ed ha condannato la societa’, a seguito di opzione del lavoratore ex articolo 18 St. lav. (nel testo anteriore a quello attuale), al pagamento dell’indennita’ risarcitoria di quindici mensilita’ di retribuzione nonche’ al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino al pagamento di detta indennita’, con gli accessori di legge.

Ha osservato la Corte di merito:

– che il (OMISSIS) era stato assunto in prova per cinque mesi, quale (OMISSIS), con inquadramento nel 1 livello del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;

– che il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, ritenendo che il recesso fosse stato intimato durante il periodo di prova, sicche’ esso ricadeva nell’ambito della libera recedibilita’;

– che tale assunto non era condivisibile, risultando dalla lettera di licenziamento che il recesso era avvenuto per non essersi verificata la condizione alla quale l’assunzione era subordinata, e cioe’ l’apertura di una nuova sede a Firenze;

– che tale ipotesi configurava un recesso per giustificato motivo oggettivo, il quale non era in alcun modo collegato al periodo di prova, atteso che il patto di prova era stato richiamato nella lettera di licenziamento solo con riferimento alla non spettanza al dipendente del preavviso;

– che il licenziamento era illegittimo, da un lato perche’ non era vero che l’assunzione del (OMISSIS) fosse condizionata all’apertura della nuova sede di Firenze; dall’altro la societa’, pur essendo ramificata in piu’ sedi operative, non aveva provato di non potere assegnare il dipendente ad una sede diversa da quella di Firenze;

– che la domanda di ulteriori danni subiti dal dipendente era infondata, perche’ sfornita di prova.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la societa’ sulla base di quattro motivi. Il dipendente resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Osserva preliminarmente il Collegio che l’istanza di remissione in termini per la notifica del ricorso per cassazione – peraltro avanzata dalla ricorrente dopo che tale notifica era stata ripetuta su iniziativa della stessa ricorrente, questa volta ritualmente (v. per l’ammissibilita’ di tale iniziativa Cass. n. 9411/11; Cass. n. 19702/11) – e’ superata dall’avvenuta costituzione del resistente.

Premesso che la prima notifica non era inesistente, ma nulla, non essendo la stessa andata a buon fine per mero disguido, come risulta dalla documentazione prodotta, deve osservarsi che, come piu’ volte affermato da questa Corte, poiche’ lo scopo della notifica degli atti introduttivi del giudizio e’ quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalita’ e’ raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell’atto, rimanendo conseguentemente sanato ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa (cfr., tra le altre, Cass. n. 10495/04; Cass. Sez. Un. n. 21292/05; Cass. n. 13650/07; Cass. n. 15236/14).

2. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’articolo 2096 cod. civ. e della Legge n. 604 del 1966, articolo 10 nonche’ insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente deduce che il licenziamento e’ avvenuto durante il periodo di prova, la cui durata era prevista in cinque mesi. Il contratto individuale era stato infatti stipulato il 10 settembre 2007, mentre il recesso e’ avvenuto con lettera raccomandata del 21 gennaio 2008.

Cio’ comportava la libera recedibilita’ dal rapporto senza bisogno di alcuna motivazione.

Peraltro, aggiunge, la Corte di merito non ha considerato che la sede di lavoro del (OMISSIS) doveva essere a Firenze, in locali di nuova apertura, ma che cio’ non fu possibile per effetto di un contenzioso sorto con il locatore, definito con una transazione.

La mancata apertura della nuova sede costituiva “un quid pluris rispetto alla non necessita’ della motivazione del recesso durante il periodo di prova”, e rendeva giustificato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 604 del 1966, articolo 3 nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il decisivo.

Ribadisce che la mancata assunzione del (OMISSIS) fu determinata dalla mancata apertura di una nuova sede a (OMISSIS) per cause non imputabili alla societa’, circostanza questa che era stata provata documentalmente e che non era stata contestata dalla controparte.

4. Con il terzo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 18 nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Rileva la ricorrente che, in tema di assunzione in prova, l’illegittimita’ del recesso per l’inadeguata durata della prova non comporta l’applicazione delle norme di cui alla Legge n. 604 del 1966 o dell’articolo 18 St. lav., ma la prosecuzione della prova per il periodo mancante oppure il risarcimento del danno, dovendosi escludere che la declaratoria di illegittimita’ anzidetta determini la stabile costituzione del rapporto di lavoro. E’ dunque errata la sentenza impugnata che ha riconosciuto al lavoratore il criterio risarcitorio previsto dall’articolo 18 St. lav.

5. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 18 nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sostiene la ricorrente che il (OMISSIS), impugnando il licenziamento, aveva chiesto la reintegra nel posto di lavoro senza far riserva dell’esercizio dell’opzione ex articolo 18 St. lav. Non poteva pertanto successivamente chiedere con il ricorso di primo e secondo grado l’indennita’ risarcitoria delle quindici mensilita’ ne’, tanto meno, la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere tale richiesta.

Inoltre, non avrebbe dovuto la sentenza impugnata condannare la societa’ al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento sino al pagamento dell’indennita’ risarcitoria, atteso che l’opzione per tale indennita’ aveva comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che erano venute meno tutte le obbligazioni connesse a tale rapporto ed in particolare quella del pagamento delle retribuzioni successive.

6. Il ricorso e’ inammissibile.

A norma dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Questa Corte ha piu’ volte affermato che, ai fini della sussistenza di tale requisito, e’ necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perche’ il giudice di legittimita’ possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, cosi’ da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass. 12 giugno 2008 n. n. 15808; Cass. 9 marzo 2010 n. 5660 e, in precedenza, fra le altre, Cass. 24 luglio 2007 n. 16315; Cass. 31 gennaio 2007 n. 2097).

Costituisce, poi, principio consolidato di questa Corte, con riguardo al ricorso confezionato mediante la riproduzione degli atti dei pregressi atti del giudizio con procedimento fotografico o similare, che esso e’ inammissibile per violazione del criterio di autosufficienza, in quanto detta modalita’ grafica viola il precetto dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che impone l’esposizione sommaria dei fatti di causa, e grava la Corte di un compito – consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di cio’ che effettivamente rileva ai fini della decisione – che le e’ istituzionalmente estraneo, impedendo l’agevole comprensione della questione controversa (cfr., tra le altre, Cass. 12 ottobre 2012 n. 17447; Cass. 2 maggio 2013 n. 10244; Cass. 9 luglio 2013 n. 17002; Cass. 7 ottobre 2013 n. 22792; Cass. 24 febbraio 2014 n. 4314).

Ed ancora, “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali e’, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si e’ articolata; per altro verso, e’ inidonea a soddisfare la necessita’ della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso” (cfr. Cass. Sez. un. 11 aprile 2012 n. 5698).

Nella specie la ricorrente omette, innanzitutto, di indicare nel ricorso la “esposizione sommaria dei fatti di causa”, requisito questo, come sopra osservato, previsto a pena di inammissibilita’ dall’articolo 366 cod. proc. civ., essendo funzionalmente preordinato a fornire al giudice di legittimita’ la conoscenza necessaria delle vicende e degli esatti termini in cui la causa e’ sorta e si e’ sviluppata ed a consentire al medesimo di cogliere il significato e la portata della proposta impugnazione senza ricorso ad altre fonti ed atti del processo.

Inoltre – v. ricorso da pag. 2 a pag. 35 -, dopo aver riportato le conclusioni rassegnate dal dipendente nel giudizio di primo grado, trascrive la comparsa di costituzione e risposta della societa’ relativa al giudizio di primo grado, la sentenza di primo grado, la memoria difensiva della societa’ nel giudizio di appello e la sentenza resa in grado d’appello, passando infine ad esporre i motivi del ricorso per cassazione (pag. 36-46).

Tutto cio’ rende inammissibile il ricorso, in applicazione dei principi sopra enunciati, non potendo, da un lato, la suddetta prescrizione ritenersi osservata allorche’ il ricorrente non prospetti alcuna narrativa degli antefatti e dei fatti di causa ne’ determini con precisione l’oggetto della originaria pretesa, cosi’ contravvenendo proprio alla finalita’ primaria della prescrizione di rito, che e’ quella di rendere agevole la comprensione della questione controversa, e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata; dall’altro una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante la (parziale) pedissequa riproduzione di atti processuali non soddisfa il requisito in esame, essendo onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata, onde evitare di delegare alla Corte un’attivita’, consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di cio’ che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, e’ di competenza della parte ricorrente e, quindi, del suo difensore.

La consecuzione di atti puramente giustapposti (o intervallati da semplici locuzioni di raccordo), se allevia la parte ricorrente dal necessario sforzo di selezione e di sintesi, grava al contempo la Corte di un compito che le e’ istituzionalmente estraneo, ne’ puo’ essere giustificata con l’intento di assolvere piu’ puntualmente all’onere di autosufficienza, perche’ il momento della verifica degli atti viene solo dopo la sommaria ed autosufficiente esposizione dei fatti e non puo’ essere anticipato.

7. Alla declaratoria di inammissibilita’ consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, come in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori del resistente, come da loro richiesta.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida, a favore del resistente, in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori del resistente.

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