segue pagina antecedente
[…]
Con l’ulteriore precisazione, poi, che per verificare la completezza della motivazione, qualora la pronuncia di appello abbia respinto il gravame, confermando quella impugnata di primo grado, condividendone altresi’ le argomentazioni (siccome verificatosi appunto nel caso qui in esame), la motivazione in tal caso va considerata unitariamente in base alla complessiva lettura delle due decisioni (cfr. sul punto anche Cass. lav. n. 12129 del 19/08/2003: nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata sia motivata mediante rinvio alla sentenza di primo grado, il vizio di omessa o insufficiente motivazione sussiste solo se, con il rinvio, sia stato omesso l’esame di uno specifico elemento di segno contrario alla prima decisione, potenzialmente idoneo a condurne ad una diversa, e non anche per effetto della sola tecnica del rinvio, essendo la sentenza di primo grado richiamata dal secondo giudice divenuta parte integrante della propria decisione).
Quanto, poi, al merito della pretesa violazione dell’articolo 89 c.p.c., va richiamata la giurisprudenza (v. tra le piu’ recenti Cass. 3 civ. n. 10517 del 28/04/2017), secondo cui il provvedimento di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive riveste una funzione meramente ordinatoria, avente rilievo esclusivamente entro l’ambito del rapporto endoprocesusuale tra le parti, ed ha contenuto di puro merito, sicche’ della relativa contestazione non puo’ farsi questione dinanzi al giudice di legittimita’ (cfr. pure Cass. 3 civ. n. 6439 del 17/03/2009, secondo cui la Corte di Cassazione e’ competente ad ordinare, ai sensi dell’articolo 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nei soli scritti ad essa diretti, con la conseguenza che e’ inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si chieda la cancellazione delle frasi del suddetto tenore contenute nelle fasi processuali anteriori, essendo riservata la relativa statuizione al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimita’.
Cass. I civ. n. 1018 del 16/01/2009: il provvedimento di rigetto dell’istanza di’ cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella sentenza impugnata ha carattere ordinatorio e non incide sul merito della causa, al quale e’ anzi estraneo e, pertanto, non e’ suscettibile d’impugnazione con ricorso per cassazione.
Cass. II civ. n. 17325 del 31/08/2015: non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex articolo 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, cosi’ rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilita’ delle sue affermazioni. Ne’ e’ precluso che, nell’esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralita’, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilita’ delle affermazioni dei contendenti. Conforme Cass. n. 11063 del 2002.
Cass. III civ. n. 1717 del 29/05/1972: e’ incensurabile in sede di legittimita’ l’apprezzamento del giudice di merito circa il carattere sconveniente delle espressioni contenute nelle difese delle parti, circa il loro effettivo rapporto con l’oggetto della causa e circa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 89 c.p.c., rientrando tale apprezzamento nel potere discrezionale conferito dalla legge al giudice di merito, per assicurare l’osservanza dei doveri di correttezza processuale.
Cass. II civ. n. 1937 del 10/10/1970: l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 89 c.p.c., ed in particolare l’assegnazione di una somma a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali sofferti per espressioni sconvenienti od offensive contenute nelle difese di una parte, rientrano nel potere discrezionale del giudice dinanzi al quale le difese sono state svolte. Il mancato esercizio di tale potere non e’ censurabile in sede di legittimita’.
Cass. III civ. n. 2334 – 11/07/1972: l’istanza per la cancellazione di frasi ingiuriose contenuta negli scritti difensivi, costituisce una sollecitazione all’esplicazione di un potere discrezionale, che puo’ essere esercitato dal giudice anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, riguardano esso il controllo sull’osservanza dei precetti dettati dagli articoli 88 e 89 c.p.c.. Pertanto, proprio perche’ si tratta della esplicazione di un potere discrezionale, l’uso che ne abbia fatto il giudice di merito non e’ censurabile in sede di legittimita’.
Cass. I civ. n. 1261 del 07/09/1970: perche’ il giudice possa disporre la cancellazione di frasi offensive, a norma dell’art 89 c.p.c., e’ necessario che dette frasi siano espressione di un abuso della difesa, caratterizzato dall’intento di offendere la controparte o i suoi difensori. Cass. III civ. n. 1964 del 04/06/1969: e’ incensurabile in sede di legittimita’ l’apprezzamento del giudice di merito circa il carattere offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e circa il loro effettivo rapporto con l’oggetto della causa.
Cass. 1 civ. n. 1955 del 31/05/1969: l’articolo 89 c.p.c. distingue le espressioni sconvenienti da quelle offensive, e per queste ultime opera una ulteriore distinzione, a seconda ch’esse riguardino o meno l’oggetto della causa. Ma, mentre in ogni ipotesi la norma demanda al giudice il potere di disporre la cancellazione delle espressioni medesime, essa riconosce alla parte offesa il diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, solo quando le espressioni non riguardano l’oggetto della causa. Il piu’ ampio contenuto dell’articolo 598 c.p., che, per l’assegnazione di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, richiede solo che le frasi offensive concernano l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo, non puo’ prevalere su quello dell’articolo 89 c.p.c., non tanto perche’ quest’ultima norma e’ posteriore, quanto e soprattutto perche’ la norma del codice di procedura civile e’ specifica per il processo civile, e pertanto l’ambito di applicazione dell’articolo 598 c.p., resta limitato a processo penale ed a quello dinanzi all’autorita’ amministrativa). Pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente al pagamento delle relative spese a favore dei controricorrenti.
Atteso, infine, l’esito completamente negativo dell’impugnazione, proposta in data 4 febbraio 2013, la parte ricorrente e’ tenuta come per legge al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte RIGETTA il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, in favore dei controricorrenti, in Euro =5000,00= per compensi professionali ed in Euro =200,00= per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.
Leave a Reply