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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 22 dicembre 2015, n. 25780

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17092/2012 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2958/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2012 R.G.N. 4664/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato (OMISSIS); udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 29589 del 2012, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva ritenuto che (OMISSIS), dipendente di (OMISSIS) s.r.l. con qualifica di quadro del contratto collettivo del terziario, responsabile di vendita di veicoli commerciali, nel periodo dal 17 giugno 2002 al 6 ottobre 2003 avesse subito una demansionamento, con sostanziale rimozione dalla precedente posizione lavorativa; riducendo l’importo riconosciuto dal Tribunale, limitava il risarcimento richiesto al solo danno patrimoniale, liquidato nella misura di euro 9994,44.

La Corte riferiva che i testi escussi avevano confermato che nella primavera del 2002, nel corso di una riunione dei venditori di veicoli commerciali della (OMISSIS), era stato loro comunicato che il referente non sarebbe piu’ stato il (OMISSIS) bensi’ il collega (OMISSIS); inoltre, una volta trasferito presso il punto vendita di (OMISSIS) prima e poi di Via (OMISSIS), il (OMISSIS) era rimasto sostanzialmente inattivo perche’ in tali punti vendita non poteva contare su un adeguato numero di venditori e non vi era disponibilita’ sufficiente di veicoli commerciali; infine, i locali di Via (OMISSIS) non erano stati mai ristrutturati per renderli idonei ad un’adeguata attivita’ di vendita.

Confermava altresi’ la sentenza del Tribunale che aveva annullato il licenziamento irrogato con lettera del 6 ottobre 2003, con le conseguenze di cui alla Legge n. 300 del 1970, articolo 18, ritenendo la genericita’ della contestazione di addebito che l’aveva preceduto, riferita all'”assoluta mancanza di collaborazione, l’assenza di concreta attivita’ lavorativa, il mancato assolvimento dei compiti d’istituto, la mancata produzione di rapporti, relazioni e piani di lavoro” senza ulteriori specificazioni, nonche’ alla recidiva, della quale difettava il presupposto.

Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso (OMISSIS). Le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso possono essere cosi’ riassunti:

1.1. Con il primo e secondo motivo, sotto i profili della violazione e falsa applicazione dell’articolo 2103 c.c. codice civile e del vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia incentrato la motivazione soltanto su alcuni aspetti delle mansioni svolte precedentemente al cambio di lavoro verificatosi nel 2002, e non abbia indagato in ordine al nuovo incarico affidato, ne’ effettuato la comparazione tra i vecchi e i nuovi compiti. La Corte non avrebbe infatti tenuto conto del fatto, risultante dalla lettera di (OMISSIS) del 10/7/2002 che deposita, che almeno a decorrere da tale data al (OMISSIS), inquadrato come quadro e sino ad allora adibito a mansioni di “responsabile vendite VIC”, era stato affidato l’incarico di responsabile di una nuova forza vendite dell’area veicoli industriali e commerciali, con competenza esclusiva sul territorio di (OMISSIS), con una nuova collocazione organizzativa e gerarchica (non piu’ dipendente dalla direzione amministrativa, ma coordinato dalla direzione commerciale e direttamente rispondente all’amministratore unico), con allocazione logistica presso la sede di (OMISSIS), pur prevedendosi gia’ in una logica migliorativa e di potenziamento del settore un ulteriore spostamento nella nuova sede di (OMISSIS).

1.2. Come terzo motivo, lamenta l’ulteriore violazione dell’articolo 2103 c.c., laddove la Corte ha valorizzato circostanze fattuali dalle quali non emergerebbe alcun concreto ed effettivo demansionamento, ne’ dequalificazione professionale, considerato che la riunione dei venditori tenutasi nel 2002 avrebbe avuto lo stesso contenuto anche in caso di promozione del (OMISSIS) ad incarico superiore; la sua asserita inattivita’ e la mancata ristrutturazione dell’ufficio di nuova destinazione evidenzierebbero semmai un problema pratico di esecuzione del nuovo lavoro, ma non automaticamente una non equivalenza ed inferiorita’ rispetto al vecchio.

1.3. Come quarto motivo, lamenta il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale laddove ha qualificato come generici gli addebiti posti a base del licenziamento, a fronte delle indicazioni fattuali ben specificate nella contestazione e determinate nel tempo, idonee a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. Il richiamo alla recidiva poi non si riferiva a precedenti disciplinari gia’ sanzionati, ma al ripetersi nel tempo dei comportamenti omissivi.

1.4. Come quinto motivo, deduce la nullita’ della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di rideterminazione della retribuzione mensile da prendere a base risarcimento del danno, questione che era stata riproposta nell’atto d’appello laddove si evidenziava che la sentenza del Tribunale aveva indicato la retribuzione di riferimento in euro 3.400,00 mentre la retribuzione ultima vantata dal lavoratore e richiesta in ricorso era di euro 2.000,00 lordi al mese, come da prospetti paga in atti.

2. I primi tre motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente in quanto attengono all’accertamento del demansionamento operato dalla Corte territoriale, non sono fondati.

2.1. La Corte di merito, come esposto nella narrativa, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che il (OMISSIS) dopo il giugno 1992 fosse stato dequalificato professionalmente, con il sostanziale impoverimento delle mansioni precedentemente affidate, per essere stato egli privato da l “team” dei venditori, assegnato ad una sede inidonea e priva dei veicoli commerciali da promuovere, il che ne aveva determinato una sostanziale inattivita’. Tali circostanze erano del tutto idonee a configurare una violazione dell’articolo 2013 c.c., a mente del quale il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o ad altre equivalenti, tenuto altresi’ conto che la situazione descritta si e’ protratta per un anno e quattro mesi, sicche’ non poteva ritenersi solo determinata dalla necessita’ di adeguare la struttura ai nuovi compiti affidati al dipendente. Ne’ sono stati allegati dalla societa’, in sede di merito ed ancora nel ricorso di legittimita’, elementi idonei a contrastare tali evidenze.

2.2. Deve in proposito premettersi che, in applicazione dei principi affermati in generale dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 30/10/2001 n. 13533) e ribaditi dalla sezione Lavoro nello specifico tema che ci occupa (Cass. Sez. n. 4766 del 2006, n. 15527 del 2014 e n. 18223 del 2015), quando il lavoratore denuncia rillegittimita’ dell’esercizio dello ius variandi a causa di demansionamento o dequalificazione, ha l’onere di allegare gli elementi di fatto significativi circa l’inesatto adempimento dell’obbligo di adibizione a mansioni corrispondenti alla categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte (articolo 2103 c.c.); al datore di lavoro incombe invece l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l’una o l’altro siano state giustificate dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari ovvero, in base al principio generale di cui all’articolo 1218 c.c., comunque da una impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

2.3. Nel caso in esame, una volta emerse le risultanze fattuali che deponevano nel senso della sussistenza del demansionamento, nessuna circostanza la societa’ ha dedotto e dimostrato in senso contrario, considerato che tale non puo’ considerarsi di per se’ il realizzato mutamento di mansioni, considerato che se il dipendente non era posto in effetti in condizione di operare efficacemente, a nulla potevano valere le formali modifiche migliorative apportate alla prestazione.

2.4. Sotto il lamentato profilo del vizio di motivazione, poi, la ricorrente si limita a proporre la propria lettura degli atti e dei documenti che sono gia’ stati esaminati dalla Corte d’appello, la cui analisi e’ stata precisamente incentrata sugli effetti delle modifiche della prestazione lavorativa determinatisi a far data dal giugno 2002: in tal modo, si chiede quindi a questa Corte di riesaminare tutte le risultanze richiamate, cercando in esse i contenuti che potrebbero essere rilevanti nel senso patrocinato. Quella che si sollecita in sostanza e’ una nuova completa valutazione delle risultanze di causa, inammissibile in questa sede, considerato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi (cosi’ da ultimo tra le tante Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 27197 del 2011).

3. Il quarto motivo e’ inammissibile.

La censura, proposta come vizio di motivazione, critica la valutazione operata dalla Corte territoriale del contenuto della contestazione disciplinare, senza censurare l’applicazione della disciplina legale ermeneutica adottata, ne’ denunciare la violazione di legge con riferimento alla sussunzione della fattispecie nell’ambito della disciplina dei vizi del procedimento disciplinare. Si chiede quindi ancora una volta la rinnovazione del giudizio di merito operato nella sentenza gravata, che questa Corte non puo’ compiere per i limiti connessi al giudizio di legittimita’, considerato che la motivazione del giudice di merito e’ in proposito completa e articolata, ne’ vengono prospettate circostanze di fatto che sarebbero state ignorate o travisate.

4. Parimenti infondato e’ il quinto motivo.

La questione avente ad oggetto la retribuzione presa a base di riferimento per il calcolo dell’indennita’ risarcitoria e’ stata infatti esaminata dalla Corte capitolina nel secondo capoverso di pg. 5, e rigettata con riferimento alle risultanze delle documentazione in atti, attestante quanto corrisposto al lavoratore. Tali argomentazioni non sono state peraltro adeguatamente confutate, ne’ le buste paga sono state riprodotte nel ricorso, ne’ allegate allo stesso, ne’ se ne indica la collocazione in atti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso che risulta ora tradotto nelle puntuali e definitive disposizioni contenute nell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

5. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori in virtu’ della dichiarata anticipazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad euro 100,00 per esborsi ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori.

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