Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 21 ottobre 2015, n. 21416
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9681-2010 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 69/2009 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il 08/06/2009 R.G. N. 385/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2015 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, con sentenza in data 8/6/09, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado, accoglieva la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della s.p.a. (OMISSIS), diretta ad ottenere la declaratoria di nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 3/10/2000 al 31/1/2001 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”. Condannava la societa’ alla riammissione in servizio della lavoratrice oltre al risarcimento del danno con decorrenza dall’epoca di messa in mora (tentativo obbligatorio di conciliazione).
Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la societa’ censura (per violazione di legge e vizio di motivazione) la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la nullita’ del termine apposto al contratto de quo in quanto stipulato oltre la scadenza ultima fissata dagli accordi collettivi attuativi dell’acc. az. 25-9-1997 ed all’uopo sostiene la insussistenza di tale scadenza e la natura meramente ricognitiva dei detti accordi.
Il motivo e’ infondato in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al Decreto Legislativo n. 368 del 2001).
Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, e’ stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della Legge n. 56 del 1987, ex articolo 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla Legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita’ di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato”. (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove pero’, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullita’ della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’articolo 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimita’ delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della Legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 12-6-15 n. 12246). In applicazione di tale principio va quindi respinto il detto primo motivo.
Con il secondo mezzo di impugnazione la societa’ ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’articolo 1372 c.c., comma 1, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 assumendo l’erroneita’ della decisione in ordine all’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso.
Il motivo e’ privo di fondamento.
Come questa Corte ha piu’ volte affermato “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinche’ possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, e’ necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonche’ del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volonta’ delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 18-11-2010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-2011 n. 16932, nonche’, di recente, Cass. 31-3-15 n. 6549). La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, “e’ di per se’ insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso” (v. da ultimo Cass. 15-11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887), mentre “grava sul datore di lavoro”, che eccepisca tale risoluzione, “l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volonta’ chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre da ultimo Cass. 1-2-2010 n. 2279, Cass. 15-11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887) e “la valutazione del significato e della portata del complesso degli elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita’ se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-2011 n. 16932).
Tali principi, del tutto conformi al dettato di cui agli articoli 1372 e 1321 c.c. e al sistema, sono stati ripetutamente ribaditi da questa Corte (v. da ultimo, fra le tante, Cass. nn. 3924, 4181, 7282, 7630, 7772, 7773/2015, cfr. anche Cass. 13-2-2015 n. 2906, che, in sostanza, in una fattispecie concreta “peculiare”, in ragione dell’accertamento di fatto congruamente motivato dalla Corte di merito, ha respinto il ricorso del lavoratore, precisando espressamente che la soluzione adottata “non costituisce un superamento” del “consolidato orientamento di questa Corte di legittimita’”). Va pertanto ulteriormente confermato tale indirizzo consolidato, basato in sostanza sulla necessaria valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volonta’ in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operativita’ del rapporto.
Ne’ puo’ essere sufficiente al fine della risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito la mera cessazione della funzionalita’ di fatto del rapporto stesso, tanto piu’ che nel rapporto di lavoro possono anche intervenire numerose ipotesi di sospensione, previste dalla legge o derivanti dalla volonta’ delle parti (v. fra le altre Cass. 7- 7-1998 n. 6615)”, cosi’ come non significativi si palesano gli ulteriori elementi richiamati dalla ricorrente, relativi alla breve durata del contratto a termine ed alla percezione del t.f.r., in quanto entrambi sono privi di decisivita’, il primo essendo del tutto irrilevante e il secondo per nulla univoco.
Nell’ottica descritta, la pronuncia impugnata, per essere in linea con i dieta giurisprudenziali ai quali si e’ fatto richiamo, rimane immune dalle censure svolte.
Con il terzo motivo, calibrato in relazione alle richieste economiche sotto il profilo della violazione di legge e della insufficiente o contraddittoria motivazione, la societa’ deduce che nella fattispecie la lavoratrice non avrebbe fornito la prova dell’effettivo danno subito, e che neppure vi sarebbe stata una concreta offerta della prestazione con conseguente mora accipiendi del datore di lavoro.
Tale motivo risulta del tutto generico e astratto (cosi’ come, peraltro, il relativo quesito conclusivo formulato ex articolo 366 bis applicabile ratione temporis, cfr. fra le altre Cass. 2499/2012, 2615/2012, 12954/2012, 15461/2012, 1211/2013, 3819/2013, 18735/2013) nonche’ privo di autosufficienza ed e’ pertanto da ritenersi inammissibile.
Posto, infatti, che la impugnata sentenza ha condannato la societa’ al pagamento delle retribuzioni omesse dalla data di messa in mora (istanza di convocazione innanzi alla commissione di conciliazione), la ricorrente censura tale decisione in modo assolutamente generico, senza riportare il testo dell’atto che, secondo il suo assunto, non avrebbe integrato la offerta della prestazione e la messa in mora. Cosi’ risultato inammissibile il motivo riguardante le conseguenze economiche della nullita’ del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183, articolo 32, commi 5, 6 e 7.
Al riguardo, infatti, come questa Corte ha piu’ volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimita’ lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimita’, il cui perimetro e’ limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).
In tale contesto, e’ altresi’ necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresi’ ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80).
Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.
In definitiva, il ricorso va respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore della intimata nella misura in dispositivo liquidata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
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