Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 dicembre 2017, n. 30714. Il requisito della continuita’ nell’esercizio della professione non puo’ essere contestato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per i periodi anteriori a quinquennio precedente

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5. In definitiva, l’esercizio del potere di revisione, scandito nel tempo dalle determinazioni del Comitato dei delegati, e’ legato logicamente al presupposto della avvenuta, regolare e tempestiva comunicazione alla Cassa dell’entita’ del reddito professionale da parte dell’interessato; in difetto di tale puntuale esatto adempimento difetta il presupposto fattuale e logico della limitazione temporale del correlato potere di revisione.
6. Con accertamento di fatto incontestato tra le parti ed incensurabile in questa sede, i giudici di merito hanno escluso che il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere probatorio, avesse adempiuto l’obbligo di comunicazione periodica nei termini e nei contenuti prescritti dall’articolo 17 cit., posto che la comunicazione per l’intero periodo contestato (1985 – 1996) era avvenuta con unico atto del 12 settembre 1997. Hanno dunque ritenuto, correttamente, che in presenza di tale situazione fattuale non potesse operare il limite del quinquennio previsto per la facolta’ di revisione dovendosi escludere che il detto quinquennio potesse decorrere dalla data di avvenuta comunicazione.
7. Tale giudizio e’ coerente con i contenuti di principio della giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, anche se la fattispecie in esame propone, rispetto alla fattispecie sottesa a Cass. SS.UU. n. 13289/2005 l’aspetto peculiare di una comunicazione esistente ma non rispettosa delle modalita’ e dei tempi previsti dall’articolo 17 citato.
Deve ritenersi, infatti, che – nella ricostruzione delle Sezioni Unite appena richiamate e di Cass. n. 3211/2002 che le prime richiamano- la limitazione temporale dell’esercizio del potere di revisione degli iscritti a seguito di verifica della continuita’ dell’esercizio della professione, non possa che conseguire alla realizzazione della esatta fattispecie che pone a carico dell’interessato l’obbligo di trasmettere annualmente alla cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l’ammontare del reddito professionale; di contro, non integra tale elemento della complessa fattispecie una condotta dell’interessato difforme rispetto al procedimento delineato dalla norma per regolare la facolta’ di procedere alla revisione dell’albo.
Una diversa interpretazione che limitasse l’esercizio del potere di revisione al quinquennio precedente ad una qualsiasi data successiva al ritardato invio della comunicazione, infatti, oltre che non evincibile dal testo della L. n. 576 del 1980, articoli 17 e 22, introdurrebbe nel sistema elementi del tutto variabili dettati dall’arbitrio dei soggetti interessati iscritti alla cassa, opposti rispetto alla ratio dell’imposizione di un termine uguale per tutti gli iscritti alla cassa e logicamente non compatibili con la concreta possibilita’ di procedere in via programmata e razionale alle attivita’ di verifica e controllo necessarie per eventuali revisioni da parte della cassa.
10. Il ricorso principale va, dunque, respinto con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida, in favore della contro ricorrente in Euro in Euro 4.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

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