Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 dicembre 2017, n. 30714. Il requisito della continuita’ nell’esercizio della professione non puo’ essere contestato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per i periodi anteriori a quinquennio precedente

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Si controverte dei limiti temporali dell’esercizio del potere della Cassa di verificare l’effettivita’ dell’esercizio della professione forense da parte degli iscritti nell’ipotesi di comunicazione irrituale da parte dell’interessato e precisamente di unica comunicazione relativa ad un periodo compreso tra il 1985 ed il 1996 effettuata il 12 settembre 1997.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sanciti da questa Corte di legittimita’ (Cass. n. 3211/2022; SS.UU n. 13289/2005; n. 23847 del 2015; n. 4092/2016) ritenendo che il principio secondo cui il requisito della continuita’ nell’esercizio della professione non puo’ essere contestato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per i periodi anteriori a quinquennio precedente la suddetta domanda quando non sia stata esercitata la facolta’ di revisione prevista dalla L. n. 319 del 1975, articolo 3, come modificato dalla L. n. 576 del 1980, articolo 22, postuli che l’interessato abbia adempiuto correttamente agli obblighi di comunicazione previsti dalla detta L. n. 576 del 1980, articoli 17 e 23.
4. Questa Corte di legittimita’ con le sentenze sopra richiamate ha interpretato le norme appena indicate in chiave di sistema ed ha delineato i principi che regolano l’esercizio del potere di revisione attribuito alla Cassa forense, al fine di vigilare sulla effettivita’ della continuita’ nell’esercizio della professione, precisando che:
– la L. 20 settembre 1980, n. 576, articolo 17, al comma 1, dispone che “tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonche’ i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l’ammontare del reddito professionale di cui all’articolo 10 dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente nonche’ il volume complessivo d’affari di cui all’articolo 11, dichiarato ai fini dell’IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonche’ quelle relative allo stato di famiglia”;
– il sistema della L. n. 576 del 1980, oltre a porre a carico dell’interessato gli obblighi di cui all’articolo 17, prevede anche all’articolo 23, per la fase di prima applicazione della legge, l’obbligo di una specifica comunicazione dell’ammontare dei redditi e del volume di affari per gli anni a partire dal 1975;
– conseguentemente, l’accertamento della continuita’ dell’esercizio professionale (che rappresenta un requisito legale per il diritto alla prestazione) risulta affidato ad una verifica da compiere sulla base di parametri stabiliti da determinazioni del comitato dei delegati della Cassa – alla quale la legge riconosce a tal fine, come osservato da Cass. 3211/2002 cit., una potesta’ autoregolamentare – e in relazione alle comunicazioni obbligatorie periodiche effettuate dagli interessati, che consentono per ogni anno il controllo da parte della Cassa;
– che ove pero’ la Cassa, pur avendo l’iscritto ottemperato all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 17 – integrato per gli anni precedenti quello di entrata in vigore della riforma del 1980 dallo specifico ed ulteriore obbligo di comunicazione dell’articolo 23 (riferito agli anni a partire dal 1975) – nulla obietti e non proceda alla cancellazione dell’iscritto in ragione del difetto del requisito della continuita’ dell’attivita’ professionale, non puo’ successivamente allegare l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione;
– che la disciplina della “revisione degli iscritti”, affidata all’iniziativa della Giunta esecutiva della Cassa sulla scorta dei criteri adottati dal comitato dei delegati, viene limitata temporalmente quanto al periodo per il quale la continuita’ dell’esercizio professionale puo’ essere verificata;
– che poiche’ tale verifica attiene ad un presupposto specifico della iscrizione obbligatoria, definito secondo parametri posti periodicamente dalla normativa interna della Cassa, il limite temporale della revisione stabilisce anche l’ambito entro il quale l’accertamento puo’ essere compiuto, una volta che sia stato assolto l’obbligo di comunicazione dei dati da parte dell’interessato ai sensi della L. n. 576 del 1980, articoli 17 e 23, con la conseguenza che il mancato esercizio della facolta’ prevista dalla L. n. 319 del 1975, articolo 3, nel testo modificato dalla stessa legge del 1980, preclude la possibilita’ di contestare la sussistenza del requisito della continuita’ dell’esercizio dell’attivita’ professionale per l’iscritto in possesso dei presupposti di eta’ e anzianita’ contributiva, che abbia adempiuto al suddetto obbligo di comunicazione periodica.

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