Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 20 novembre 2015, n. 23799

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14416-2010 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 557/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/05/2009 r.g.n. 392/2006 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Venezia, confermando la sentenza del Tribunale di Venezia, accoglieva la domanda dei lavoratori in epigrafe proposta nei confronti della (OMISSIS) S.p.A. di cui erano dipendenti, diretta ad ottenere l’accertamento del loro diritto al computo nel TFR del premio di fedelta’ previsto dalla contrattazione collettiva integrativa aziendale.

A base del decisimi la Corte del merito poneva il fondante rilevo secondo il quale il premio di fedelta’ andava computato nella base del calcolo del TFR poiche’ trovava la propria fonte nella protrazione dell’attivita’ lavorativa per un certo tempo ed era rigorosamente collegato allo svolgimento del rapporto di lavoro sicche’ aveva i requisiti di dipendenza dal rapporto stesso e di non occasionalita’ di cui all’articolo 2120 cod. civ..

Aggiungeva, poi, la predetta Corte che dalle disposizioni dei CCNL del 1994 e del 1991 non si evinceva in modo certo ed in equivoco la volonta’ di escludere dal TFR un compenso, quale quello del premio di fedelta’, contraddistinto da uno scopo gratificativo e nel contempo connesso alla protrazione dell’attivita’ lavorativa per un certo tempo.

Avverso questa sentenza la (OMISSIS) S.p.A. ricorre in cassazione sulla base di due censure.

Resistono con controricorso (OMISSIS).

Le altre parti intimate non svolgono attivita’ difensiva.

Vengono depositate memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura la societa’ ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 2120 c.c., articolo 12 preleggi, in generale in combinato disposto con il protocollo d’intesa del 21.12.1984 e 28 CIA (OMISSIS) del 3.4.1992, pone il seguente interpello:”se costituisca violazione e falsa applicazione dell’articolo 2120 c.c. – in relazione al premio fedelta’ previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto da (OMISSIS) e dalle 00.SS il 21.12.1984 e successivamente recepito dall’articolo 28 del CIA (OMISSIS) 3.4.1992 – ritenere che lo stesso, erogato una sola volta (ed in via eventuale) nel corso del rapporto di lavoro, costituisce un emolumento avente natura non occasionale ai sensi dell’articolo 2120 c.c. solo perche’ avente natura retributiva e previsto per la generalita’ dei lavoratori che raggiungono 20 anni di anzianita’”.

Con il secondo motivo, la societa’ deducendo violazione dell’articolo 40 del CCNL ACRI del 19.3.1987 e articolo 45 del CCNL ACRI del 19.12.94 in relazione all’articolo 2120 c.c. nonche’ violazione degli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c. in relazione all’articolo 40 del CCNL ACRI del 19.3.1987 e articolo 45 del CCNL ACRI 19.12.1994, formula il seguente quesito:”se costituisca violazione e falsa applicazione dell’articolo 40 CCNL ACRI 19.3.1987 (e corrispondente articolo 45 del CCNL ACRI 19.12.1994) anche in relazione all’articolo 2120 c.c. ovvero costituisca violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c. sempre in relazione all’articolo 40 CCNL ACRI 19.3.1987 (e articolo 45 del CCNL ACRI 19.12.1994), ritenere che le parti sociali non abbiano inteso con dette norme disciplinare anche la base di calcolo del TFR elencando quali voci computare (e quindi escludendo quelle non contemplate)”.

Le due censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico giuridico vanno trattate unitariamente, sono infondate.

Occorre preliminarmente rilevare che, come affermato da questa Corte in plurime occasioni, l’abbandono da parte del legislatore del 1982 della nozione di “continuita’” ravvisabile nel vecchio testo dell’articolo 2121 c.c. e la sostituzione del sistema di determinazione del trattamento di fine rapporto non piu’ basato, come in passato, sull’ultima retribuzione percepita, ma sulla sommatoria di quote di retribuzione annue accantonate, ha condotto la prevalente giurisprudenza a non assegnare rilievo alla ripetibilita’ e/o alla frequenza delle erogazioni ma a far leva sulla “qualita’” dell’emolumento corrisposto, dando cosi’ rilevanza al titolo della erogazione, riscontrando detta connessione ogni volta che vi sia un collegamento tra un certo evento correlato al rapporto lavorativo e l’emolumento stesso: e’ stato dato, cosi’, decisivo rilievo, come da ultimo annotato da Cass. 21 luglio 2014, n. 16591, alla derivazione eziologica tra erogazione della prestazione e rapporto lavorativo escludendo solo quelle prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibile e fortuite (cfr. ex plurimis, Cass. 5 giugno 2000, n. 7488; si veda anche Cass. 2 agosto 2002, n. 11607; id. 5 febbraio 2003, n. 1693; 9 aprile 2008, n. 9252; 21 aprile 2008, n. 10303).

Tra quest’ultime non puo’ certo essere compreso il premio di anzianita’ la cui derivazione eziologica, come accertato dalla Corte del merito, dal rapporto lavorativo e’ evidente, con la conseguente sua computabilita’ nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto; quindi, in mancanza di esplicita esclusione, deve ritenersi facenti parte della base di calcolo del t.f.r..

Ne’ puo’ sottacersi che questo giudice di legittimita’ ha gia’ affermato che in tema di trattamento di fine rapporto, premesso che la nozione di retribuzione accolta dall’articolo 2120 c.c., comma 2 prescinde dalla ripetitivita’ regolare e continua e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, i quali vanno esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto solo in quanto sporadici ed occasionali, tali essendo le prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite, il premio fedelta’ e’ computabile nella base di calcolo ai fini della determinazione del trattamento medesimo, trovando la propria fonte di riferimento sostanziale nella protrazione dell’attivita’ lavorativa per un certo tempo ed essendo rigorosamente collegato allo svolgimento del rapporto di lavoro, anche se non alla effettiva prestazione lavorativa (Cass. 9 aprile 2008, n. 9252).

Tanto premesso va evidenziato che se pure e’ fondata la tesi secondo la quale, ai sensi dell’articolo 2120 cod. civ., comma 2, la contrattazione collettiva e’ abilitata a definire liberamente la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, escludendovi o includendovi qualsiasi voce, spettando all’autonomia delle parti determinare il peso che questa forma di retribuzione differita deve assumere nell’economia del rapporto, tuttavia quando la contrattazione collettiva non disponga altrimenti si applica, pur con riferimento alle singole voci – in denaro o in natura – erogate a titolo non occasionale, la regola della onnicomprensivita’ della retribuzione.

Analogamente va ritenuto quando la contrattazione collettiva non sia chiaramente ed univocamente espressiva della volonta’ delle parti contraenti a livello nazionale di escludere una determinata tipologia di emolumento dal computo del t.f.r. (cfr. Cass. 21 luglio 2014, n. 16591 cit.; Cass. 23 marzo 2001, n. 4251; id. 5 novembre 2003, n. 16618; 8 gennaio 2003, n. 96).

Nel caso di specie, non e’ revocabile in dubbio, che l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale delle disposizioni contrattuali invocate dalla ricorrente, e cioe’ l’articolo 40 del CCNL ACRI del 19.3.1987 e articolo 45 del CCNL ACRI del 19.12.94, non contrastando affatto con il loro tenore letterale, sia corretta per quanto riguarda l’identificazione della comune intenzione delle parti trovando questa riscontro, ex articolo 1362 c.c., u.c., nel successivo CCNL del 1999 (articolo 65) dove le parti, a differenza della precedente contrattazione collettiva, definiscono la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto con analitica elencazione dei singoli elementi utili.

Del resto questa Corte proprio con riferimento al settore del credito ha ritenuto corretta tale interpretazione, non senza sottolineare, condivisbilmente, che l’articolo 65 CCNL del 1999, stipulato in sostituzione del precedente CCNL del 1994, nel prevedere una elencazione tassativa degli emolumenti che costituiscono la retribuzione annua di riferimento per il calcolo del TFR, stabilisce espressamente, all’ultimo comma, che nei confronti del personale destinatario del contratto collettivo del 1994 continua ad applicarsi quest’ultimo contratto (Cfr. Cass. 6 marzo 2009, n. 5569; id. 15 marzo 2010, n. 6204), sicche’ per detto personale e’ irrilevante il richiamato articolo 65 quanto al computo del premio di fedelta’ nel TFR.

Consegue che, muovendo dalla premessa della mancanza di un intervento derogatorio delle parti collettive, correttamente la sentenza impugnata ha fatto riferimento alle previsioni di legge, valutando la natura dei compensi in esame alla stregua del criterio di dipendenza dal rapporto e non di occasionalita’.

Ed infatti, in tema di trattamento di fine rapporto, premesso che la nozione di retribuzione accolta dall’articolo 2120 cod. civ., comma 2, prescinde dalla ripetitivita’ regolare e continua e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, i quali vanno esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto solo in quanto sporadici ed occasionali, tali essendo le prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite, il premio di anzianita’ erogato al lavoratore in occasione del 20 anno di anzianita’ e’ computabile nella base di calcolo ai fini della determinazione del trattamento medesimo, trovando la propria fonte di riferimento sostanziale nella protrazione dell’attivita’ lavorativa per un certo tempo ed essendo rigorosamente collegato allo svolgimento del rapporto di lavoro, anche se non alla effettiva prestazione lavorativa (si vedano Cass. 21 luglio 2014, n. 16591 cit; id. 18 agosto 2004, n. 16171; id. 9 aprile 2008, n. 9252; 24 febbraio 2009, n. 4418).

Il ricorso in conclusione va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita. Nulla per le spese deve disporsi nei confronti delle parti rimasta intimate non avendo queste svolto attivita’ difensiva.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento in favore della parte costituita delle spese giudiziali liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste intimate.

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