Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 marzo 2017, n. 5321

Sommario

L’articolo 28 Stat. riconosce la legittimazione ad agire per la repressione della condotta antisindacale non gia’ a tutte le associazioni sindacali, ma solo agli “organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”.

Con tale disposizione il legislatore ha dettato una disciplina differenziata, operando una distinzione tra associazioni sindacali che hanno accesso anche a questo strumento processuale di tutela rafforzata dell’attivita’ sindacale e altre associazioni sindacali che hanno accesso solo alla tutela ordinaria attivabile ex articolo 414 c.p.c. e ss..

Gli interessi che la procedura dell’articolo 28 cit. intende proteggere, quindi, trascendono sia quelli soggettivi dei singoli lavoratori sia quelli localistici e coincidono con gli interessi di un’associazione sindacale che si proponga di operare e operi realmente a livello nazionale a tutela di una o piu’ categorie di lavoratori (cfr. Cass. n. 5209/10).

Non devono confondersi i requisiti di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 19, per la costituzione di rappresentanze sindacali, titolari dei diritti di cui al titolo III, con la legittimazione prevista ai fini dell’articolo 28 stessa legge.

Mentre l’articolo 19 richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (o anche provinciali o aziendali, purche’ applicati in azienda), oppure, a seguito dell’intervento additivo della Corte Costituzionale con sentenza n. 231/13, la partecipazione del sindacato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti del lavoratori, l’articolo 28 richiede, invece, solo che l’associazione sia nazionale.

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 2 marzo 2017, n. 5321

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – rel. Presidente

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. PATTI Adriana Piergiovanni – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6466/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) S.P.A.) P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo Studio (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), gia’ denominata (OMISSIS) e gia’ (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1243/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/03/2013 R.G.N. 2029/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2016 dal Consigliere e Presidente Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23.1.07 il Tribunale di Nola confermava il decreto L. n. 300 del 1970, ex articolo 28, con il quale lo stesso Tribunale, dichiarata antisindacale la condotta di (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.) consistita nel rifiutarsi di operare le trattenute dello stipendio relative alle quote sindacali di alcuni lavoratori iscritti allo (OMISSIS), aveva condannato la societa’ ad eseguire le trattenute e a versarne l’importo al predetto sindacato.

Con sentenza depositata il 9.3.13 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame di (OMISSIS) S.p.A., che oggi ricorre per la cassazione della pronuncia affidandosi a quattro motivi.

(OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) e gia’ (OMISSIS)) resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 300 del 1970, articolo 28, per essere stata riconosciuta la legittimazione ad agire in capo ad un sindacato privo di effettivita’ di azione sindacale a tutela di interessi collettivi di livello nazionale, erroneamente desunta da una statica dimensione territoriale ricavata dal mero statuto interno dell’organizzazione.

1.2. Analoga violazione dell’articolo 28 cit. viene denunciata con il secondo motivo, per non avere la Corte di merito verificato in maniera rigorosa la legittimazione attiva di un’organizzazione di tipo intercategoriale come quella controricorrente.

1.3. Con il terzo motivo si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella reale esistenza di Coordinamenti provinciali del sindacato (al di la’ delle sue mere affermazioni) e nell’effettivita’ delle non meglio precisate iniziative sindacali e giudiziarie vantate dal sindacato medesimo.

1.4. Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’articolo 1260 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha qualificato lo schema delle trattenute sullo stipendio dei contributi da destinare alle organizzazioni sindacali come cessione del credito anziche’ come delegazione di pagamento ex articolo 1269 c.c., con conseguente necessita’ d’un consenso del delegato (il datore di lavoro), consenso che nel caso di specie la societa’ ricorrente aveva negato per l’eccessivita’ gravosita’ dell’effettuazione delle trattenute e del loro versamento all’organizzazione sindacale. Il motivo conclude richiamando giurisprudenza di legittimita’ che propende per la configurazione – nel caso in esame – d’una delegazione di pagamento anziche’ d’una cessione del credito, come invece ravvisato da altri precedenti, sempre di questa S.C.

2.1. I primi due motivi – da esaminarsi congiuntamente perche’ connessi sono infondati.

L’articolo 28 Stat. riconosce la legittimazione ad agire per la repressione della condotta antisindacale non gia’ a tutte le associazioni sindacali, ma solo agli “organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato (v., fra le altre, Cass. n. 1307/06) che con tale disposizione il legislatore ha dettato una disciplina differenziata, operando una distinzione tra associazioni sindacali che hanno accesso anche a questo strumento processuale di tutela rafforzata dell’attivita’ sindacale e altre associazioni sindacali che hanno accesso solo alla tutela ordinaria attivabile ex articolo 414 c.p.c. e ss..

La Corte cost. (v. sentenza n. 89/95) ha riconosciuto la legittimita’ di questa scelta, rimarcando che il procedimento di repressione della condotta antisindacale si aggiunge alle tutele gia’ assicurate alle associazioni sindacali e rappresenta un mezzo ulteriore per garantire in modo particolarmente rapido ed efficace i diritti del sindacato.

La stessa Corte cost. ha quindi affermato che l’opzione di un livello rappresentativo nazionale, oltre a corrispondere al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento sindacale italiano, si uniforma al principio solidaristico nel quale va inserito anche l’articolo 39 Cost..

Gli interessi che la procedura dell’articolo 28 cit. intende proteggere, quindi, trascendono sia quelli soggettivi dei singoli lavoratori sia quelli localistici e coincidono con gli interessi di un’associazione sindacale che si proponga di operare e operi realmente a livello nazionale a tutela di una o piu’ categorie di lavoratori (cfr. Cass. n. 5209/10).

Si e’ altresi’ precisato in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 5209/10 cit.; Cass. n. 13240/09), che non devono confondersi i requisiti di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 19, per la costituzione di rappresentanze sindacali, titolari dei diritti di cui al titolo III, con la legittimazione prevista ai fini dell’articolo 28 stessa legge.

Mentre l’articolo 19 richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (o anche provinciali o aziendali, purche’ applicati in azienda), oppure, a seguito dell’intervento additivo della Corte Costituzionale con sentenza n. 231/13, la partecipazione del sindacato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti del lavoratori, l’articolo 28 richiede, invece, solo che l’associazione sia nazionale.

Anche il requisito della nazionalita’ e’ stato oggetto di numerose pronunce di questa Corte che, pur statuendo che esso non puo’ desumersi da dati meramente formali e da una dimensione statica, puramente organizzativa e strutturale, dell’associazione (essendo indispensabile anche un’azione diffusa sul territorio), nondimeno hanno puntualizzato che non necessariamente essa deve coincidere con la stipula di contratti collettivi di livello nazionale (cfr., ex aliis, Cass. n. 16637/14; Cass. n. 29257/08; Cass. n. 21931/14, Cass. n. 6206/12 e Cass. n. 2314/12; Cass. n. 16787/11; Cass. n. 16383/06).

In breve, cio’ che rileva e’ la diffusione del sindacato sul territorio nazionale, a tal fine essendo necessario e sufficiente lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte di esso, senza che in proposito sia indispensabile cha l’associazione faccia parte di una confederazione ne’ che sia maggiormente rappresentativa (cfr., ex aliis, Cass. n. 2375/15; Cass. S.U. n. 28269/05).

Le S.U. hanno ribadito che, in presenza di tale requisito, devono intendersi legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriali per le quali, peraltro, i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale devono ritenersi piu’ elevati di quelli di una associazione di categoria.

La sentenza impugnata si e’ attenuta ai principi sopra ricordati ed ha compiutamente individuato gli indici rilevanti.

In particolare, anche prescindendo da elementi meramente formali e strutturali del sindacato desunti dalle disposizioni statutarie, i giudici d’appello hanno comunque dato atto della concreta presenza di 70 coordinamenti provinciali dell’organizzazione oggi controricorrente, cui aderiscono circa 10.000 lavoratori, nonche’ della concreta attivita’ sindacale svolta. Cio’ hanno affermato in base ai documenti prodotti, suffragati dai precedenti giudiziari di merito che hanno ravvisato la sussistenza dei requisiti per la legittimazione ad agire ex articolo 28 Stat..

Giova in proposito ricordare che le sentenze emesse in altri giudizi hanno valore di documenti, dai quali il giudice puo’ attingere liberamente elementi indiziari per suffragarne altri (cfr. Cass. n. 4652/11; Cass. n. 21115/05; Cass. n. 4763/93; Cass. n. 5647/82) e che l’accertamento di fatto relativo al carattere nazionale di un’organizzazione sindacale ai fini dell’articolo 28 cit. e’ demandato al giudice di merito (v., ex aliis, Cass. n. 6206/2012, cit.; Cass. n. 15262/2002).

Le residue censure mosse dalla ricorrente si risolvono nella sostanziale sollecitazione d’una terza lettura delle risultanze istruttorie e di un loro diverso apprezzamento, operazione non consentita in sede di legittimita’.

2.2. Il terzo motivo di ricorso va disatteso perche’ il relativo vizio, oltre ad essere dedotto in maniera irrituale rispetto alle precise prescrizioni di Cass. S.U. n. 8053/14, riproduce sostanziali censure nel merito dell’accertamento operato in punto di fatto dalla sentenza impugnata, che in realta’ ha esaminato i documenti prodotti dall’odierna controricorrente e motivatamente accertato che essa svolge in concreto la propria attivita’ a livello non esclusivamente aziendale o locale, ma intercategoriale e nazionale, per il rinnovo di contratti collettivi di vari settori e anche mediante adesione o proclamazione di scioperi nel settore metalmeccanico (che e’ quello in cui opera la societa’ ricorrente).

2.4. Il quarto motivo e’ infondato.

Il contrasto di giurisprudenza segnalato in ricorso e’ stato ormai da tempo risolto dalla gia’ citata sentenza n. 28269/05 delle S.U. di questa Corte (seguita , da altre di segno sempre conforme: cfr., da ultimo, Cass. n. 1353/16), che ha gia’ diffusamente esaminato e respinto le obiezioni coltivate nel ricorso in oggetto, ribadendo che lo schema che si realizza – nel rapporto fra il lavoratore, il sindacato cui vanno versati i contributi e il datore di lavoro – va ricondotto a quello della cessione di credito (della quota di retribuzione pari ai contributi sindacali dovuti) ex articolo 1260 c.c., in funzione di pagamento, cioe’ in funzione dell’adempimento dell’obbligazione sorta (in capo al lavoratore) con il negozio di adesione all’organizzazione sindacale.

Tale pagamento resta dovuto solo se e in quanto il lavoratore aderisca al sindacato, di guisa che il recesso del primo si pone non gia’ come revoca della cessione del credito (non configurabile nel nostro ordinamento), bensi’ come cessazione della causa del pagamento per sopravvenuto venir meno del collegamento con il negozio di base (quello di adesione sindacale).

Da ultimo, sempre la citata sentenza n. 28269/05 delle S.U. ha chiarito che l’eventuale aggravamento della posizione del debitore ceduto (cioe’ del datore di lavoro), meramente ventilato dall’odierna ricorrente (ma non provato, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata), ex 1218 c.c., deve essere provato dal debitore medesimo.

Tale prova non puo’ desumersi puramente e semplicemente dall’elevato numero di dipendenti dell’azienda, dovendosi viceversa operare una valutazione di proporzionalita’ tra la gravosita’ dell’onere e l’entita’ dell’organizzazione aziendale, tenuto conto che un’impresa con un elevato numero di dipendenti ha, di norma, una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione (espressamente in tal senso v. Cass. n. 13886/12).

In conclusione, poiche’ il motivo di censura non fornisce argomenti idonei a suggerire un ripensamento della giurisprudenza predetta, non resta che darle continuita’ anche nella presente sede.

3.1. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 5.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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