Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 marzo 2017, n. 5308

Il diritto all’indennità mensile di frequenza per il minore invalido è attribuito alla madre per i soli periodi in cui è soddisfatto il requisito della frequenza.

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 2 marzo 2017, n. 5308

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10843-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.f. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), quale genitrice di (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 997/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 16/04/2010 R.G.N. 1518/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTO

Con sentenza depositata il 16.4.2010, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di prime cure, condannava l’INPS a corrispondere a (OMISSIS), n.q. di genitrice del minore (OMISSIS), la tredicesima mensilita’ sull’indennita’ di frequenza gia’ riconosciuta al minore.

Contro questa pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo di censura. (OMISSIS) e’ rimasta intimata. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

DIRITTO

Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 1990, articolo 1 e ss., nonche’ vizio di motivazione, per avere la Corte ritenuto che l’indennita’ di frequenza, condividendo con l’assegno mensile di assistenza di cui alla L. n. 118 del 1971, articolo 13 la medesima natura di prestazione attribuita a un cittadino affetto da invalidita’, dovesse essere corrisposta – come quello – in ragione di tredici mensilita’.

Il motivo e’ fondato. Questa Corte ha gia’ avuto modo di fissare il principio secondo cui il diritto all’indennita’ mensile di frequenza per il minore invalido, riconosciuto dalla L. n. 289 del 1990, artr. 1 e’ attribuito, giusta il limite espressamente previsto dall’articolo 2, commi 3 e 4 L. cit., per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza, restando non solo escluso il diritto a percepire una tredicesima mensilita’ dell’indennita’, ma perfino eventuale anche il diritto ad ottenerne il pagamento di dodici (cfr. da ult. Cass. n. 7919 del 2014, sulla scorta di Cass. n. 16329 del 2008, che ha superato l’orientamento difforme espresso da Cass. n. 13985 del 2008).

Pertanto, non essendosi la Corte attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da (OMISSIS).

Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale esistente ancora al tempo della pronuncia impugnata, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da (OMISSIS). Compensa le spese dell’intero processo

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