E’ da presumere, in mancanza di espressa volonta’ contraria della parte, che il mandato alle liti conferito a piu’ difensori sia disgiunto, e pertanto non e’ nulla la comunicazione – o la notificazione – ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa sufficiente per il raggiungimento dello scopo.
La nomina di una pluralita’ di procuratori, ancorche’ non espressamente prevista nel processo civile, e’ certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex articolo 377 c.p.c., ad uno solo dei procuratori costituiti.
Qualora una parte sia costituita in giudizio a mezzo di due o piu’ procuratori, con uguali poteri di rappresentanza, ciascuno di essi e’ legittimato a ricevere la notificazione degli atti della controparte
Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 2 maggio 2017, n. 10635
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26979-2014 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), ( (OMISSIS)), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 915/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 27/05/2014 R.G.N. 1876/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2017 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI FRANCESCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 915/2014, depositata il 27 maggio 2014, la Corte di appello di Palermo dichiarava improcedibile il gravame proposto da (OMISSIS) nei confronti della sentenza di primo grado che ne aveva rigettato la domanda volta alla declaratoria di illegittimita’ del licenziamento intimatogli da (OMISSIS) S.p.A., rilevando che la difesa della parte appellante non aveva provveduto alla notifica del ricorso introduttivo del secondo grado di giudizio.
1.1. La Corte, premesso che l’articolo 291 c.p.c., consente la rinnovazione delle notifiche eseguite ma affette da nullita’ e non anche delle notifiche inesistenti perche’ mai tentate, rilevava che il ricorrente aveva conferito mandato disgiunto agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) e che il decreto di fissazione dell’udienza era stato tempestivamente e ritualmente comunicato a quest’ultima all’indirizzo PEC della medesima.
2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il (OMISSIS) con unico motivo; la societa’ ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 435, 82 e 84 c.p.c., e articolo 350 c.p.c., comma 2, sul rilievo che il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere sufficiente la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza ad un solo difensore.
2. Il motivo e’ infondato.
2.1. La Corte territoriale ha invero fatto corretta applicazione nella specie del principio di diritto, per il quale “e’ da presumere, in mancanza di espressa volonta’ contraria della parte, che il mandato alle liti conferito a piu’ difensori sia disgiunto, e pertanto non e’ nulla la comunicazione – o la notificazione – ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa sufficiente per il raggiungimento dello scopo” (Cass. n. 11344/2004).
Si richiama altresi’ la sentenza della Sezioni Unite n. 12924/2014, la quale ha precisato che “la nomina di una pluralita’ di procuratori, ancorche’ non espressamente prevista nel processo civile, e’ certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex articolo 377 c.p.c., ad uno solo dei procuratori costituiti”; nonche’ Cass. n. 9787/2001, che ha precisato che “qualora una parte sia costituita in giudizio a mezzo di due o piu’ procuratori, con uguali poteri di rappresentanza, ciascuno di essi e’ legittimato a ricevere la notificazione degli atti della controparte” (conforme Cass. n. 243/2004).
3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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