Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 19 novembre 2013, n. 25917

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Firenze ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla Conceria Alba S.p.A. a S.A. con lettera del 24 ottobre 2006, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società a corrispondergli, a titolo risarcitorio, le retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegra.
Proponeva impugnazione la società e la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 2-7 luglio 2010, in parziale riforma della decisione anzidetta, limitava il risarcimento del danno al pagamento delle retribuzioni sino al 23 maggio 2007, data in cui il lavoratore aveva reperito altra occupazione. Confermava nel resto l’impugnata sentenza.
Ha osservato la Corte di merito, con riguardo al licenziamento, che esso era stato intimato prima che fossero trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto che vi aveva dato causa, e ciò in violazione dell’art. 7, comma 5, St. lav. La contestazione degli addebiti era stata infatti ricevuta dal lavoratore il 19 ottobre 2006, come risultava dalla attestazione rilasciata dall’ufficio postale, mentre il recesso era stato intimato con lettera del 24 ottobre 2006.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la società sulla base di dieci motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la società ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 116, primo comma, cod. proc. civ. e 2700 cod. civ., deduce che la lettera raccomandata di contestazione degli addebiti è stata ricevuta dal lavoratore il 18 ottobre 2006, come risulta dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal medesimo. La Corte d’Appello “invece si è soffermata sulla attestazione delle Poste….che in realtà non era affatto una attestazione…..bensì una c.d. volanda sul quale vi era apposto un orario di consegna H. 06,55 assolutamente inattendibile ed a ciò si aggiungeva che non vi era la firma o sottoscrizione del ricorrente”.
2. Con il secondo motivo è denunziata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116, primo comma, cod. proc. civ. e 2702 cod. civ.. Si deduce che l’avviso di ricevimento rientra negli atti pubblici ex art. 2700 cod. civ. e che comunque, anche a voler ritenere che costituisca una scrittura privata, esso fa piena prova contro chi l’ha sottoscritto, onde non può essere da questi contestato.
3. Con i motivi dal terzo al settimo, la ricorrente denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché “violazione del procedimento” (sesto e settimo motivo).
Rileva che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, l’attestazione rilasciata dall’ufficio postale non costituiva prova idonea, trattandosi di una “volanda” priva di sottoscrizione del destinatario, sulla quale vi era un orario di consegna del tutto inattendibile (ore 06,55); che “la c.d. postilla a mono vergata sulla busta contenente la lettera” era di incerta provenienza, così come la “volanda”; che in data 18 ottobre 2006, prima della lettera del licenziamento, “il lavoratore formulò le proprie difese facendo pervenire al datore di lavoro il certificato medico e consegnandolo di persona fornendo le proprie giustificazioni al riguardo”; che il giudice di primo grado ha violato i principi in materia di onere della prova e di produzione documentale, disponendo l’acquisizione di documenti (certificazioni dell’ufficio postale) e consentendo al lavoratore la loro produzione nel corso del giudizio.
4. Con l’ottavo motivo è denunziata violazione degli artt. 1334 e/o 1335 cod. civ. nonché dell’art. 7 L. 300/70.
Si deduce che, anche a voler ritenere che la lettera di contestazione degli addebiti venne consegnata al lavoratore il 19 ottobre 2006, il licenziamento non venne intimato prima che fossero decorsi cinque giorni, essendo stata ricevuta la comunicazione del licenziamento il 26 ottobre 2006, ancorché fosse stata spedita il 24 ottobre 2006.
5. Con il nono motivo, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 300/70, la ricorrente deduce che, ove si ritenga che il lavoratore non abbia mai fatto pervenire le proprie giustificazioni, non può “trovare applicazione la tutela prevista dall’art. 7 della Legge n. 300/1970. Diversamente argomentando, si svuoterebbe tale importante tutela di ogni significato e si ridurrebbe la stessa ad uno svilimento che non le è proprio”.
6. Con il decimo motivo si denunzia nullità della sentenza, violazione del procedimento, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost., vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Si deduce che il giudice di primo grado, con statuizione confermata dalla Corte di merito, ha disposto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, pur non essendo stata avanzata una siffatta richiesta.
7. I motivi dal primo all’ottavo, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non sono fondati.
La Corte di merito, dopo aver affermato che l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui era stato intimato al lavoratore il licenziamento non era “agevolmente leggibile”, in quanto prodotto in fotocopia, e che la odierna ricorrente era stata più volte inutilmente invitata a produrre detto originale, ha aggiunto che la difesa del lavoratore si è fatto carico di ottenere dall’ufficio postale apposita certificazione al riguardo, dalla quale risultava che la lettera in questione venne effettivamente consegnata a S.A. il 19 ottobre 2006. E poiché, ha rilevato, il licenziamento è stato adottato con lettera del 24 ottobre 2006, prima della scadenza dei cinque giorni liberi previsti dall’art. 7, comma 5, St. lav. (“In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano decorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa”), esso era illegittimo.
Tali argomentazioni sono state contestate dalla società ricorrente, la quale ha dedotto che non sono state correttamente valutate le risultanze istruttorie ed in particolare l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata, recante, secondo la stessa ricorrente, la data del 19 ottobre 2006.
Senonché, tali censure si risolvono sostanzialmente in una richiesta di riesaminare e valutare il merito della causa, e cioè in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di cassazione.
Ed allora è bene ricordare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
Del tutto infondate sono poi le censure secondo cui il giudice di primo grado avrebbe violato i principi in materia di onere della prova e di produzione documentale, disponendo l’acquisizione di documenti (certificazioni dell’ufficio postale) e consentendo al lavoratore la loro produzione nel corso del giudizio.
Come risulta dalla sentenza impugnata l’acquisizione della documentazione attestante la data dell’avvenuta ricezione della lettera raccomandata venne disposta dal giudice di primo grado dopo che la società ricorrente era stata inutilmente più volte invitata a produrre l’originale dell’avviso di ricevimento.
A nulla rileva, poi, sotto altro profilo, che la lettera di comunicazione del recesso venne ricevuta dal lavoratore il 26 ottobre 2006, e cioè dopo il decorso dei cinque giorni, dovendosi aver riguardo, ai fini del rispetto del termine in questione, al momento in cui è stata esternata dal datore di lavoro la determinazione di licenziare il dipendente (24 ottobre 2006), e non già a quello in cui tale determinazione è venuta a conoscenza del medesimo.
Quanto all’assunto della ricorrente, secondo cui il lavoratore avrebbe fornito le proprie giustificazioni presentando al datore di lavoro, in data 18 ottobre 2006, la certificazione medica conseguente alla colluttazione avvenuta in azienda (che poi diede luogo al licenziamento), è sufficiente rilevare – a prescindere che la Corte di merito ha escluso che si trattasse di una “giustificazione scritta” – che a quella data non era ancora pervenuta al lavoratore la lettera di contestazione degli addebiti.
8. Il nono motivo è inammissibile. Esso infatti non contiene alcuna censura alla sentenza impugnata, limitandosi la ricorrente ad affermare – incomprensibilmente, dal momento che non viene fornita alcuna spiegazione al riguardo – che, ove si ritenga che il lavoratore non abbia mai fornito alcuna giustificazione, “non possa trovare applicazione la tutela prevista dall’art. 7 della Legge n. 300/1970. Diversamente argomentando, si svuoterebbe tale importante tutela di ogni significato e si ridurrebbe la stessa ad uno svilimento che non le è proprio”.
9. Infondato è infine il decimo motivo, secondo cui sarebbe stata emessa, con riguardo alla reintegrazione nel posto di lavoro, una pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
Non solo infatti nel ricorso introduttivo il lavoratore ha chiesto l’applicazione dell’art. 18 St. lav., ma, con riguardo ai danni, ha esplicitamente domandato che essi fossero liquidati dalla data del licenziamento sino alla “effettiva reintegra”.
10. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore del resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore del resistente, Avv. Giancarlo Penzavalli.

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