Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 novembre 2013 n. 26060[1]

In presenza di una procura congiunta ai due avvocati e per effetto della suddetta presunzione è proprio questo distinto rapporto interno ed extraprocessuale, regolato dalle norme dell’ordinario mandato, a dovere deve essere provato eventualmente provandosi anche per via indiziaria (ma non semplicemente affermandosi) che la procura era solo lo strumento tecnico necessario all’espletamento della rappresentanza giudiziaria.

La distinzione tra rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem e rapporto di patrocinio (in virtù del quale si è ritenuto possibile nella giurisprudenza di questa Corte individuare come cliente, e cioè obbligato al pagamento del compenso nei confronti dell’avvocato, un soggetto diverso da colui che ha rilasciato la procura) non esclude la necessità di provare il conferimento dell’incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente è colui che ha rilasciato la procura (da ultimo Cass. 4959/2012)

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