Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 luglio 2016, n. 14633

Nel regime dei lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abusivo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, esclusa la possibilità di conversione del rapporto, ha diritto al risarcimento del danno per l’illegittima precarizzazione nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 18 luglio 2016, n. 14633

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bologna, riformando la sentenza dei Tribunale di Modena, rigettava il capo della domanda di M.B., proposto nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria locale di Modena, diretto ad ottenere il risarcimento del danno conseguente la illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati con la predetta AUSL.
A base del decisum la Corte del merito poneva il rilievo, per un verso che il B. non aveva svolto nel ricorso di primo grado una domanda diretta al risarcimento del danno quale conseguenza dell’illegittimità dei plurimi contratti a termini e, dall’altro che comunque il danno non era stato provato.
Avverso questa sentenza il B. ricorre in cassazione in ragione di due censure. Resiste con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione

Con la prima censura parte ricorrente, deducendo “falsa ed erronea applicazione dell’art. 112 cpc”, sostiene che la Corte dei merito nel ritenere viziata la sentenza del Tribunale per ultrapetiziione in ordine al capo della domanda relativo al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a termine non ha valutato correttamente il ricorso di primo grado laddove alla predetta illegittima reiterazione era direttamente collegata, sia pure in via subordinata, la domanda di risarcimento del danno. La censura è fondata.
Premesso che secondo questa Corte nel caso di denuncia di violazione dell’art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta ( per tutte Cass. 4 aprile 2014), va rilevato che dall’esame del ricorso introduttivo ritualmente indicato ex art. 366 n. 6 cpc, si evince che il ricorrente allegando quale causa pretendi l’illegittima reiterazione dei contratti a termini chiede anche, sia pure in via subordinata, il risarcimento del danno conseguente alla detta illegittima reiterazione ( pag. 19 primo capoverso dei ricorso introduttivo) .
Con il secondo motivo il B., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 36 digs n. 165 dei 2001 e della direttiva Comunitaria n. 70 del 1999, assume l’erroneità della sentenza impugnata laddove nega il risarcimento dei danno per mancanza di prova e tanto sul rilevo che nella specie si tratterebbe di danno sanzione.
Il motivo è fondato.
Invero le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, cui in questa sede va data continuità giuridica, hanno sancito che nel regime dei lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abusivo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, esclusa la possibilità di conversione del rapporto, ha diritto al risarcimento del danno per l’illegittima precarizzazione nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010.
La sentenza impugnata espressione di un diverso principio, non è quindi corretta in diritto. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese dei giudizio di legittimità, alla, Corte di Appello Firenze. Si dà atto della non . sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 qoater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall’art.1, comma 17, della L. n.228 del 2012 per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze.

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