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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 giugno 2013 n. 15072[1]

Il Testo unico sulla maternità, Dlgs 151/2013, prevede infatti al secondo comma dell’articolo 71, che  la domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del Dpr 28.12.2000, n. 445 attestante l’inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo Il ed al Capo Xl.

Per cui il diritto in parola può essere richiesto a condizione che la lavoratrice […] attesti con dichiarazione ad hoc l’inesistenza di altro trattamento di maternità come lavoratrice pubblica o autonoma.

Si tratta, sotto quest’ultimo profilo, di un requisito essenziale per l’erogazione della prestazione posto che l’art. 71 dispone che la domanda deve essere corredata: la finalità della norma è in piena evidenza quella di evitare il cumulo di prestazioni da parte di più enti previdenziali per Io stesso evento e cioè la situazione di maternità, come peraltro previsto anche per altre prestazioni di natura assistenziale o previdenziale.


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/06/avvocati-no-al-cumulo-dellindennita-statale-con-quella-della-cassa-forense.html

 

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