Rientra nell’attività agricola indennizzata dall’Inail anche il sinistro che avviene mentre ci si reca ad acquistare il gasolio per la movimentazione dei trattori.
Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 17 febbraio 2017, n. 4277
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. SPENA Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3277-2011 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), vedova (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 856/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/10/2010 R.G.N. 1259/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), titolare di un’azienda agricola in (OMISSIS), il giorno (OMISSIS), fu investito in (OMISSIS) da un autoveicolo mentre, a piedi, stava recandosi a pagare una fattura di acquisto di gasolio per conto del figlio (OMISSIS), titolare di altra azienda agricola. Dall’investimento consegui’ la sua morte.
2. (OMISSIS), coniuge ed erede del (OMISSIS), convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino l’Inail, chiedendo che le fossero riconosciute le prestazioni previste per legge ai superstiti, sul presupposto che il coniuge collaborava personalmente nell’azienda agricola del figlio a titolo di reciprocanza gratuita e che l’infortunio in itinere si era verificato mentre stava prestando tale collaborazione.
3. Il Tribunale rigetto’ la domanda e la decisione, con sentenza pubblicata il 14 ottobre 2010, e’ stata confermata dalla Corte d’appello di Torino. A fondamento della decisione la Corte ha affermato che l’infortunio si era verificato nell’adempimento di un dovere o di un interesse personale dell’agricoltore, e non invece nello svolgimento dell’attivita’ agricola, da intendersi come attivita’ funzionalmente collegata al lavoro agricolo, per la quale solo sussiste la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 205 e 208. Ha poi aggiunto che non sussistono i presupposti della reciprocanza, come disciplinata dall’articolo 2139 c.c., la quale, sotto l’aspetto previdenziale e assicurativo, comporta che l’attivita’ di scambio deve ricollegarsi al fondo in maniera sostanziale e funzionale, nel senso che si deve trattare di prestazioni agricole reciproche, con la conseguenza che non e’ sufficiente che lo scambio avvenga tra una prestazione agricola e una prestazione di genere diverso. Ha infine condannato la ricorrente appellante al pagamento delle spese del giudizio d’appello.
4. Contro la sentenza, la (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’INAIL con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116, 132 e 183 c.p.c., articolo 416 c.p.c., comma 2, articoli 420 e 421 c.p.c., nonche’ per omessa e insufficiente motivazione. Deduce che le circostanze dell’infortunio non erano state contestate dall’Inail sicche’ doveva ritenersi provato che la ragione del viaggio dell’infortunato consisteva nell’adempimento di un’incombenza nell’interesse dell’azienda agricola del figlio. Cio’ che avrebbe dovuto essere provato, ma che tanto il tribunale quanto la corte d’appello non avevano consentito, era che tale incombenza rientrava nell’ambito di un rapporto di scambio tra le due aziende agricole e non era stata invece compiuta, come erroneamente ritenuto dal giudice di merito, a titolo di cortesia nei confronti del figlio.
2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione del Testo Unico n. 1124 del 1965, articoli 205, 206, 207, 210 e 231 degli articoli 2135 e 2139 c.c., nonche’ l’omessa e insufficiente motivazione. La ricorrente assume che il pagamento del gasolio rientrava tra le attivita’ agricole protette in quanto funzionale e strettamente connessa all’attivita’ agricola come definita dall’articolo 2135 c.c., nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 228 del 2001.
3. Con il terzo motivo la parte denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 326 del 2003, articolo 42, comma 11, e l’omessa motivazione, e si duole della condanna alle spese pronunciata dalla Corte d’appello nonostante l’autodichiarazione resa fin dal ricorso di primo grado ai sensi dell’articolo 152 disp. att. c.p.c..
4. I primi due motivi si affrontano congiuntamente per l’evidente connessione che li lega. Essi sono fondati nei limiti di seguito indicati.
5. La questione controversa e’ se, nelle circostanze di fatto sopra riportate e non contestate, possa configurarsi lo svolgimento di un’attivita’ agricola e, conseguentemente, l’occasione di lavoro necessaria ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 2 per ricomprendere l’infortunio nella tutela assicurativa. Piu’ in particolare se (ed in quali limiti) possa rientrare tra i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (ex articolo 2 Decreto del Presidente della Repubblica cit.) quello che si produca a carico del lavoratore agricolo nel corso di uno spostamento, che si sia reso necessario per recarsi dai locali della sua azienda in altro luogo per motivi diversi da quelli strettamente inerenti alla attivita’ di produzione ma connessi a questa.
6. Il quadro normativo di riferimento e’ costituito dalle norme di seguito indicate. Si intendono assicurati contro gli infortuni, a norma dell’articolo 205 Decreto del Presidente della Repubblica cit., i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende.
7. L’articolo 207 Decreto del Presidente della Repubblica cit. dispone che “Sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed attivita’ connesse, ossia quelli che rientrano nell’attivita’ dell’imprenditore agricolo, a norma dell’articolo 2135 c.c., anche se i lavori siano eseguiti con l’impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell’interesse dell’azienda conduttrice del fondo. 2. Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette alla trasformazione od all’alienazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo dell’azienda agricola, o nell’interesse e per conto di una azienda agricola, sono comprese nell’assicurazione a norma del presente titolo. (omissis).”.
8. L’articolo 2135 c.c., nel testo novellato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 1, comma 1, e applicabile ratione temporis, dispone che “1. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita’: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita’ connesse. 2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita’ dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 3. Si intendono comunque connesse le attivita’, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonche’ le attivita’ dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attivita’ agricola esercitata, ivi comprese le attivita’ di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita’ come definite dalla legge.”.
9. La nuova formulazione dell’articolo 2135 c.c., introdotta dal Decreto Legislativo n. 228 del 2001, cit. ha inteso ampliare significativamente la nozione di imprenditore agricolo, allo scopo di rafforzare la posizione imprenditoriale dell’operatore soprattutto per le attivita’ connesse, pur mantenendo fermo il nucleo essenziale dell’attivita’ agricola, siccome incentrata sul “fattore terra”, intesa come fattore produttivo; si e’ invece negata la sussistenza dell’impresa agricola allorche’ le attivita’ connesse di cui all’articolo 2135 c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura (Cass. 8 agosto 2016, n. 16614; v. pure Cass. 10 novembre 2016, n. 22978; v. Cass. 10 dicembre 2010, n. 24995).
10. Questa nozione di imprenditore agricolo rileva ai fini dell’inquadramento previdenziale nonche’ della tutela assicurativa, come desumibile dal rinvio all’articolo 2135 c.c. operato dal Testo Unico n. 1124 del 1965, articolo 207.
Coerentemente, deve ritenersi che la tutela assicurativa sussista in caso di attivita’ connesse, ossia di attivita’ dirette alla alienazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli che rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura (Cass. 8 luglio 2005, n. 14343; Cass. 8 maggio 2004 n. 8795; Cass. 26 giugno 2004 n. 11929; Cass. 5 luglio 2002, n. 9757).
11. Sempre con riguardo alla tutela infortunistica, si e’ tuttavia precisato che il presupposto perche’ essa possa essere accordata e’ che l’attivita’ in occasione della quale l’infortunio si verifica abbia il duplice carattere della manualita’, inteso in senso lato, e della abitualita’ delle occupazioni protette (articolo 205 Decreto del Presidente della Repubblica cit.): sono infatti queste due caratteristiche a differenziare l’attivita’ del lavoratore agricolo esposto al rischio assicurato da quello di colui che, pur operando nel settore dell’agricoltura, svolge attivita’ di natura organizzativa o imprenditoriale (Cass. 27 agosto 1991, n. 9183). Nell’attivita’ tutelata rientrano anche le mansioni di carattere meramente esecutivo, che possono essere svolte indifferentemente sia dallo stesso lavoratore – imprenditore che da un qualsiasi prestatore d’opera dipendente, ma si aggiunge che esse debbono essere caratterizzate da manualita’, intesa nel senso che comportino la esposizione del soggetto alla eventualita’ di un danno alla sua corporeita’ (Cass. 5 luglio 2002, n. 9757, cit.; Cass. i ottobre 1997, n. 9600; Cass. 7 dicembre 1998, n. 12374).
12. Non rientra invece nel concetto di attivita’ agricola, e deve conseguentemente escludersene la tutela assicurativa, quella parte di attivita’ di carattere propriamente individuale – imprenditoriale, ossia quella volta alla organizzazione e direzione dell’attivita’ economica aziendale: in ipotesi di evento lesivo verificatosi mentre il soggetto tutelato svolge mansioni inerenti all’acquisto di strumenti o materiali occorrenti per l’attivita’ economica dell’azienda, l’operativita’ della tutela antinfortunistica e’ condizionata all’accertamento che tali mansioni rientrino in operazioni di uso corrente e non esprimano invece una valutazione ed una scelta di carattere organizzativo imprenditoriale (in tal senso, Cass. 8 maggio 2004, n. 8795).
13. Alla chiarezza di questi principi non ha fatto seguito una altrettanto chiara e lineare loro applicazione ai casi concreti, giacche’ le ipotesi esaminate, pur presentando spiccate analogie l’una con l’altra e pur partendo dalla medesima premessa in diritto, hanno ricevuto da questa stessa Corte soluzione e tutele diverse.
14. Cosi’ a partire da Cass. 27 agosto 1991, n. 9183, cit., si e’ escluso che costituisse un’opera manuale e abituale nell’azienda, cogliendone invece il collegamento soltanto con la parte organizzativa ed imprenditoriale dell’impresa, quella del coltivatore diretto che con la propria auto si recava ad acquistare un attrezzo da utilizzare nella propria azienda agricola.
15. Per Cass. n. 8795/2004, cit. e’ stato ritenuto non tutelabile l’infortunio subito dalla moglie di un agricoltore mentre si recava con il coniuge presso un cliente per definire il prezzo del prodotto che era stato consegnato in precedenza. Anche Cass. 26 giugno 2004, n. 11929 ha escluso che nella tutela infortunistica possa ricomprendersi ogni attivita’ umana che si trovi ad essere anche solo occasionalmente ed indirettamente ricollegabile al multiforme esercizio dell’agricoltura (articolo 206), ed ha escluso dalla copertura legale l’infortunio subito da un agricoltore mentre si recava a consegnare fatture inerenti la contabilita’ della propria azienda agricola.
16. In altro caso, sempre argomentando dalla natura manuale dell’attivita’, sia pur intesa in senso ampio ma in concreto esclusa, non e’ stato ritenuto indennizzabile l’infortunio subito da imprenditori agricoli, padre e figlio, mentre si recavano presso uno zuccherificio per ivi concludere un contratto di coltivazione di barbabietole (Cass. 25 ottobre 2005, n. 20661). La Corte ha sottolineato la evidente connessione di tale attivita’ con la coltivazione del fondo, ma cio’ al solo diverso fine della classificazione – come agricola a fini previdenziali – della azienda e dell’impresa, non anche ai sensi degli articoli 206 e 207 Decreto del Presidente della Repubblica cit.
17. Ancora, Cass. 25 agosto 2006, n. 18536, dopo aver elencato le ipotesi in cui puo’ ravvisarsi l’occasione di lavoro in agricoltura (infortuni avvenuti sul luogo di lavoro durante le attivita’ lavorative, anche se al momento della prestazione non e’ possibile anticipare la destinazione finale del prodotto al mercato o all’uso domestico, oppure nel caso di infortuni avvenuti sul luogo di lavoro, durante le pause lavorative, e/o con modalita’ di rischio ulteriori create dal lavoratore stesso e giustificate dalle disagiate condizioni lavorative agricole, ovvero nel caso di infortuni avvenuti nell’ambito domestico, purche’ in atti legati funzionalmente al lavoro agricolo, con il richiamo a Cass., 29 aprile 2003 n. 6675 e Cass., 26 giugno 2004 n. 11929), ha escluso l’indennizzabilita’ dell’infortunio nel caso occorso ad un coltivatore diretto caduto dalla scala, sulla quale era salito per appendere ad un gancio fissato nel soffitto un suino macellato destinato al consumo familiare, in quanto attivita’ priva di connessione con l’attivita’ agricola.
18. Di diverso avviso si registrano pronunce anche coeve, in cui e’ stato riconosciuto infortunio tutelabile quello subito dall’agricoltore mentre si recava ad acquistare alcuni bulloni per una serra rilevando il carattere di operazione meramente esecutiva rivestita dall’acquisto (Cass. 1 ottobre 1997 n. 9600; v. anche Cass. 6 aprile 1999, n. 3315). Nello stesso senso, e’ stato ritenuto indennizzabile l’infortunio occorso ad un coltivatore diretto mentre si spostava in macchina dal proprio fondo alla sede del Consorzio per informarsi sui turni di irrigazione (Cass. 7 dicembre 1998, n. 12374). Anche Cass. 2 giugno 1998, n. 5416, ha confermato l’indennizzabilita’ di un infortunio subito da un coltivatore diretto ed allevatore di bestiame nel corso di un viaggio compiuto con proprio mezzo per recarsi a trattare l’acquisto di alcuni suini. Infine, per Cass. 27 luglio 2000, n. 9837, e’ stato ritenuto indennizzabile l’infortunio occorso ad un coltivatore diretto mentre tornava a casa dopo essersi recato presso il fondo di altro coltivatore per tagliare legna per uso domestico, in quanto l’evento e’ riferibile alla specifica attivita’ lavorativa comportante il rischio assicurato. La Corte ha precisato che sono in connessione funzionale con l’attivita’ agricola tutte quelle attivita’ che, in relazione ai concreti standards del costume agricolo, il lavoratore compia, fuori del proprio fondo, per procurarsi il necessario sia per esercitare il proprio lavoro, sia per consentire alla propria famiglia di vivere e lavorare sul fondo.
19. In questo quadro, gia’ composito, e’ intervenuta la sentenza 14 febbraio 2008, n. 3770, con cui questa Corte ha ribadito che a) la protezione assicurativa riguarda esclusivamente cio’ che costituisce esecuzione di “opera manuale”, dovendo rientrare in questo concetto anche attivita’ manuali diverse da quelle strettamente agricole, purche’ si tratti di lavorazioni connesse, complementari od accessorie all’attivita’ principale, connessione che si realizza quando si tratti di lavorazioni eseguite nell’interesse e per conto dell’azienda agricola, per un migliore utilizzo dei suoi beni, rientrando cosi’ nel suo normale ciclo produttivo; b) che, nei casi di lavoratori autonomi, la tutela assicurativa non riguarda quella parte di attivita’, che puo’ definirsi piu’ propriamente “imprenditoriale”, poiche’ e’ indennizzabile solo l’infortunio che attenga al momento “lavorativo-esecutivo” e non a quello “organizzativo” dell’attivita’ economica dell’azienda.
20. Con riguardo poi alla specifica problematica degli infortuni “in itinere” avvenuti durante gli spostamenti del lavoratore diretti ad acquistare i beni direttamente necessari per la produzione, la Corte ha ritenuto di introdurre un’ulteriore distinzione (rispetto a quella gia’ posta tra attivita’ manuale-esecutiva ed attivita’ organizzativa): l’acquisto di beni direttamente necessari per la produzione agricola, che rientra nella attivita’ protetta e quindi nella occasione di lavoro (quali l’acquisto del bestiame: Cass. 2 giugno 1998 n. 5416; l’affitto del terreno da adibire a pascolo: Cass. 5 febbraio 1992 n. 1241; l’acquisto di una macchina seminatrice: Cass. 2 luglio 2002 n. 9757); e l’acquisto, o la consegna, di beni necessari per l’organizzazione amministrativa e contabile, che rientrano nell’attivita’ imprenditoriale-organizzativa dell’azienda ed esulano percio’ dall’attivita’ protetta (v. anche Cass. 11929/2004 cit.).
21. Ora, l’obiettiva difficolta’ gia’ segnalata in dottrina di distinguere l’attivita’ manuale, sia pure nella lata accezione data dalla giurisprudenza, da quella imprenditoriale, puo’ essere superata solo attraverso il recupero della finalita’ della norma, che e’ quella di tutelare “non (e’) il rischio di infortunio o di malattia professionale, bensi’ questi eventi in quanto incidenti sulla capacita’ di lavoro e collegati da un nesso causale a un’attivita’ tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela” (Corte Cost., n. 100/1991). Le norme del testo unico sugli infortuni sul lavoro sono dettate “dalla necessita’ di garantire ai lavoratori provvidenze nelle ipotesi di eventi dannosi che si producano a causa e in occasione delle attivita’ alle quali sono adibiti, conseguendone che infortuni indennizzabili sono tutti quelli che si pongano in uno stretto rapporto di connessione e di complementarieta’ con l’attivita’ protetta” (Cass. 2 giugno 1998, n. 5416).
22. Solo in quest’ottica teleologica, il concetto di operazione “manuale abituale” puo’ assumere contorni definiti dovendo in esso essere ricompresa ogni operazione che, si svolga all’interno o all’esterno dei locali aziendali, comunque “concorra a ritenere conclusa la prestazione, costituendone la funzionale integrazione” (Cass. n. 5416/1998, cit.).
23. E allora, l’acquisto del materiale necessario per lo svolgimento dell’attivita’ di impresa, cosi’ come la vendita dei prodotti e le attivita’ ad esse preliminari e consequenziali, in quanto connessi, complementari e accessori, diretti all’alienazione dei prodotti agricoli (articolo 207 Decreto del Presidente della Repubblica cit.) sono senz’altro da ritenersi compresi nell’assicurazione contro gli infortuni, quantunque tali operazioni facciano parte di un’attivita’ piu’ largamente imprenditoriale-speculativa (ancora Cass. n. 5416/1998).
24. Del pari, anche il pagamento, in quanto atto legato da vincolo sinallagmatico all’acquisto di prodotti necessari per la coltivazione della terra, rientra tra le attivita’ manuali e abituali nei sensi suindicati, non essendo consentito all’interprete – alla luce della ratio delle norme in tema di infortuni sul lavoro su evidenziata, oltre che della logica comune -, differenziarne le conseguenze sotto il profilo della tutela infortunistica rispetto al momento dell’acquisizione del bene: il pagamento del prezzo di una fornitura, sia esso dovuto ed eseguito al momento dell’adempimento della controprestazione, e cioe’ alla consegna della cosa, sia esso dovuto ed eseguito successivamente, e’, in ogni caso, momento essenziale e fisiologico della operazione volta all’acquisizione del bene necessario per lo svolgimento dell’attivita’ di impresa.
25. Passando al caso di specie, posto che l’attivita’ volta all’acquisto del gasolio necessario per alimentare i mezzi di lavorazione della terra e’ attivita’ connessa e complementare all’attivita’ agricola, alla quale si collega sotto il profilo economico e funzionale, allo stesso modo il pagamento, in quanto costituisce un atto dovuto ed ineludibile dell’unica operazione commerciale, partecipa della stessa natura connessa e complementare all’attivita’ agricola, indipendentemente dal momento in cui esso e’ eseguito.
26. Alla luce di queste considerazioni, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’attivita’ di pagamento del gasolio necessario per il funzionamento delle macchine agricole riguarda l’organizzazione dell’attivita’ economica aziendale sotto l’aspetto contabile, ed e’ quindi esclusa dalla tutela, e’ in contrasto con l’interpretazione delle norme su evidenziate, trattandosi di attivita’ connessa, complementare e accessoria all’attivita’ agricola, in quanto necessaria per il suo stesso svolgimento (articolo 207, comma 2 Testo Unico cit.).
27. In conseguenza, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata al giudice del merito per un riesame della controversia alla luce dei principi su affermati. Il riesame dovra’ altresi’ estendersi alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti della c.d. reciprocanza (articolo 2139 c.c.), esclusa dalla Corte sulla base della premessa, non conforme ai principi di diritto su richiamati, che l’attivita’ di pagamento sia estranea alla attivita’ agricola.
28. Al riguardo si ribadisce che sussiste l’occasione di lavoro, con conseguente diritto all’indennizzo in caso di infortunio, quando un agricoltore diretto svolge la sua attivita’ sul fondo di un altro coltivatore, gratuitamente ma con l’impegno allo scambio, delle prestazioni; l’istituto della reciprocanza, previsto dall’articolo 2139 c.c., comporta delle conseguenze anche sotto l’aspetto previdenziale e assicurativo, per cui detta attivita’ deve ritenersi ricollegata al proprio fondo in maniera sostanziale e funzionale seppure in modo indiretto e immediato (Cass. 6 giugno 1990 n.5394).
29. Rimane assorbito l’esame del terzo motivo di ricorso relativo alle spese del giudizio di appello, spettando al giudice del rinvio disciplinarle, all’esito del nuovo esame della controversia, verificando anche la sussistenza e permanenza dei presupposti per l’esenzione ex articolo 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione
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