Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 febbraio 2017, n. 4117

In ordine al legittimo il licenziamento del dipendente per le reiterate assenze sul posto di lavoro accertate da un’agenzia investigativa

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 16 febbraio 2017, n. 4117

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27889-2014 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8663/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/05/2014 R.G.N. 9652/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma, la (OMISSIS) s.p.a. chiedeva accertarsi la legittimita’ del licenziamento disciplinare per giusta causa (o in subordine per giustificato motivo soggettivo) intimato il (OMISSIS) al dipendente (OMISSIS) (addetto ai controlli sanitari sulla ristorazione fornita in stazione e sui treni) per reiterate assenze dal posto di lavoro (viceversa fraudolentemente registrate dal lavoratore) nel periodo ottobre 2007 – gennaio 2008, accertate da agenzia investigativa.

Si costituiva il lavoratore, resistendo alla domanda, proponendo riconvenzionale circa l’illiceita’ del controllo investigativo, l’insussistenza del fatto e comunque la sproporzione della sanzione adottata.

Il Tribunale rigettava il ricorso della societa’ e dichiarava illegittimo il licenziamento in questione, ordinando la reintegra del Crudele nel suo posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno.

Avverso tale pronuncia proponeva appello la RFI, resisteva il lavoratore.

Con sentenza depositata il 20 maggio 2014, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame e dichiarava la legittimita’ del licenziamento de quo.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il (OMISSIS), affidato a nove motivi. Resiste la RFI s.p.a. con controricorso.

Entrambe la parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso con riferimento all’effettivo appostamento degli investigatori privati sotto l’abitazione del lavoratore e quindi le entrate e le uscite di questi da casa; con il secondo motivo il (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 54, 57 e 59 del C.C.N.L. attivita’ ferroviarie, oltre agli articoli 2119 e 2106 c.c., lamentando che la corte capitolina non aveva correttamente valutato, anche alla luce della disciplina collettiva applicabile, la sussistenza della giusta causa di licenziamento e la proporzionalita’ della sanzione; con il terzo motivo denuncia la nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 156 e 132 c.p.c., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo circa la mancata prova delle dedotte prassi aziendali che avrebbero giustificato il comportamento contestato al ricorrente, e delle modalita’ di richiesta e pagamento delle trasferte; con il quarto ed il quinto motivo denuncia la violazione degli articoli 416, 420 e 437 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla non contestazione da parte della societa’ dei vari documenti depositati dal (OMISSIS) a sostegno del suo assunto; col sesto motivo denuncia la violazione degli articoli 214 e 437 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2702 c.c., con riferimento al giudizio di inattendibilita’ di alcuni testimoni e per avere erroneamente ritenuto non vincolante una scrittura privata non disconosciuta; col settimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la corte di merito negato valore probatorio ad una serie di altri documenti (cd. rapportini e verbali ispettivi) prodotti dal (OMISSIS) a sostegno del suo assunto, inseriti in copia integrale nel presente ricorso; con l’ottavo motivo denuncia la violazione dell’articolo 116 c.p.c. e articolo 2729 c.c., con riferimento al negato valore probatorio, anche presuntivo, dei documenti inerenti l’effettuazione dei controlli sanitari da parte del (OMISSIS); con il nono motivo denuncia, oltre all’omesso esame di un fatto storico decisivo, la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in ordine all’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di intervenuta estinzione del procedimento disciplinare, con riferimento alle norme collettive che prevedevano che la sanzione (nella specie il licenziamento) doveva essere comunicato al lavoratore entro 10 giorni dalla scadenza del termine a lui assegnato per le giustificazioni (in tesi, considerando solo la lettera di contestazione del 7.3.08 e non la successiva del 10.3.08, scadente il 17.3.08) mentre il licenziamento venne adottato solo il (OMISSIS).

2. – Tutti i motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, stante la loro connessione giuridica, e sono inammissibili.

Deve infatti considerarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che puo’ concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicche’ quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione: Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa e’ soggetta al controllo di legittimita’, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (rimessi all’apprezzamento del giudice di merito, anche quanto alla proporzionalita’ della sanzione cfr. Cass. n. 8293/12, Cass. n. 144/08, Cass. n. 21965/07, Cass. n. 24349/06; quanto alla gravita’ dell’inadempimento, cfr. Cass. n. 1788/11, Cass. n. 7948/11, etc.) ineriscono ad un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, vizio oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ratione temporis applicabile nella fattispecie.

Deve allora rimarcarsi che “Al nuovo testo del n. 5) dell’articolo 360 c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per se’ vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovra’ peraltro indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisivita’” del fatto stesso” (Cass. sez.un. 22 settembre 2014 n. 19881).

Il ricorso non rispetta il dettato di cui al novellato n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa e delle risultanze processuali (testimoniali e documentali), ampiamente valutate dalla Corte di merito.

La corte capitolina ha infatti ampiamente esaminato il fatto storico decisivo alla luce delle risultanze probatorie, precisando, all’esito, anche che una trasferta contestata (di cui al doc. 24) era stata invece effettivamente effettuata, ritenendo tuttavia fondati e gravi gli altri inadempimenti, tali da giustificare l’irreversibile lesione del vincolo fiduciario tra le parti.

A cio’ deve aggiungersi che il quarto, il sesto ed il settimo motivo sono inoltre inammissibili per non aver prodotto, in contrasto con quanto affermato dalla corte di merito, gli atti e documenti da cui doveva evincersi la fondatezza delle esposte tesi, inserendo peraltro in tali motivi di ricorso, allo scopo, fotocopie di una congerie di documenti, affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti ai fini del decidere, e cosi’ una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimita’, cfr. Cass. 7 febbraio 2012, n. 1716.

Quanto al nono motivo deve precisarsi che la corte capitolina, all’inizio della motivazione da’ atto che il Tribunale aveva gia’ respinto le eccezioni in ordine alla tardivita’ del licenziamento, senza fare alcuna menzione della proposizione di specifiche censure al riguardo da parte del lavoratore: sarebbe dunque stato onere del (OMISSIS) allegare e documentare in quale atto ed in quali termini l’eccezione sarebbe stata devoluta al giudice del gravame, producendo i relativi documenti che invece non risultano depositati ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

3. – Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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