Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 settembre 2016, n. 18124

Illegittimo il licenziamento della cassiera per un ammanco di cassa. Non c’è proporzione tra il fatto e la sanzione

Le tipizzazioni di condotte inadempienti offerte dalla contrattazione collettiva non possono esaurire l’indagine cui è chiamato il giudice, al quale è richiesto di valutare l’addebito disciplinare nel contesto specifico in cui si colloca la prestazione lavorativa. A tale proposito, rimarca la Corte, devono essere verificati, tra gli altri elementi della fattispecie concreta, la natura delle mansioni richieste, la presenza di precedenti disciplinari, il carattere doloso o colposo dell’inadempimento e le probabilità che il lavoratore possa reiterare l’illecito

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 15 settembre 2016, n. 18124

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3443-2014 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6556/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/08/2013 R.G.N. 4787/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 6556/2013, depositata il 2 agosto 2013, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma che, pronunciando sul ricorso di (OMISSIS), ne aveva respinto la domanda diretta ad ottenere l’accertamento della illegittimita’ del licenziamento per giusta causa intimatole in data 3/12/2009 da (OMISSIS) S.p.A. in relazione ad un ammanco di cassa verificatosi il (OMISSIS).
La Corte rilevava, in primo luogo, a sostegno della propria decisione, di dover aderire alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal primo giudice; escludeva poi che fosse ravvisabile un difetto di proporzionalita’ tra la sanzione espulsiva e la condotta addebitata, osservando come il fatto integrasse grave violazione degli obblighi di cui all’articolo 146, commi 1 e 2 CCNL Settore Terziario, con conseguente possibilita’ per il datore di lavoro di intimare il licenziamento disciplinare, ai sensi dell’articolo 151 medesimo CCNL, posto che era configurabile nel fatto, cosi’ come accertato, una colpa di grado talmente elevato da sfociare quasi nel dolo e cosi’ da ledere in maniera irrimediabile la fiducia del datore di lavoro nell’esattezza dei futuri adempimenti, tenuto conto dell’entita’ dell’ammanco, pari a quasi la meta’ dell’incasso giornaliero del punto vendita, della circostanza che lavoratrice non era stata in grado di fornire la minima spiegazione dell’accaduto e della natura delle mansioni svolte dalla stessa, implicanti il costante maneggio di denaro.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la lavoratrice con unico articolato motivo, assistito da memoria; la societa’ ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 2106 e 2119 c.c., della L. n. 300 del 1970, articolo 7 e degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ omesso esame e insufficiente motivazione circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello, nel valutare la gravita’ della condotta e la proporzionalita’ della sanzione, trascurato di esaminare il fatto oggetto di contestazione disciplinare nella molteplicita’ dei suoi profili e, in particolare, anche sul piano soggettivo, oltre che oggettivo, sottolineando come tale piu’ ampia indagine, diretta a verificare l’effettiva gravita’ dell’addebito, sia ritenuta dalla giurisprudenza necessaria anche nei casi in cui la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo di recesso.
Il motivo e’ fondato, e deve essere accolto, nella parte in cui denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli articoli 2106 e 2119 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3).
E’, infatti, consolidato e risalente l’orientamento, per il quale, in tema di accertamento della giusta causa di recesso, la valutazione di gravita’ della condotta del lavoratore, tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, deve essere effettuata in relazione agli specifici elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie concreta, quali il tipo di mansioni affidate al lavoratore, gli eventuali precedenti disciplinari, il carattere doloso o colposo dell’infrazione, le circostanze di luogo e di tempo, le probabilita’ di reiterazione dell’illecito.
Ed e’ altresi’ consolidato l’orientamento, per il quale “in materia di licenziamento per ragioni disciplinari, anche se la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, il giudice investito dell’impugnativa della legittimita’ del licenziamento deve comunque verificare l’effettiva gravita’ della condotta addebitata al lavoratore” (Cass. 18 gennaio 2007 n. 1095; conformi, fra le altre, Cass. n. 16095/2013 e Cass. n. 21633/2013).
Tale verifica deve essere condotta con tanto maggiore attenzione e aderenza agli indici distintivi della fattispecie concreta, allorquando, come nella specie, la contrattazione collettiva non contenga un’espressa tipizzazione, entro la quale sussumere la condotta oggetto di contestazione, ma stabilisca l’irrogazione della sanzione espulsiva sulla base di un raccordo tra norme connotate da un grado, anche elevato, di elasticita’ e di indeterminatezza (come gli articoli 151 e 146 CCNL Settore Terziario applicate dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, prevedendo, la prima di tali disposizioni, che il licenziamento disciplinare si applichi in caso di “grave violazione degli obblighi di cui all’articolo 146, comma 1 e comma 2, Seconda Parte” e, la seconda, che “il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo piu’ scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri” nonche’ “l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperita’ dell’impresa”).
A tali principi non risulta essersi attenuta la Corte territoriale, la quale:
(a) in presenza di fatto colposo, ha omesso di considerare, sul piano soggettivo, nella valutazione di gravita’ della condotta, l’incidenza della totale mancanza di precedenti disciplinari a carico della lavoratrice, nell’arco di un rapporto di lavoro protratto per oltre 26 anni;
(b) laddove ha valorizzato elementi fattuali di natura oggettiva (par. 3.3), ha svolto rilievi di non sicura attitudine inferenziale, posto che: – l’entita’ dell’ammanco accertato riveste oggettiva importanza in fattispecie connotata da intenzionalita’ della condotta, salvo che esso (ma non e’ il caso di specie) emerga come l’importo complessivo di una pluralita’ di episodi di negligente gestione della cassa; – l’incapacita’ della lavoratrice di fornire spiegazioni sulle possibili ragioni dell’ammanco non appare tale, in presenza di unicita’ di condotta disciplinarmente rilevante nell’arco di un lungo rapporto lavorativo, da denotare “un totale disinteresse per gli obblighi di custodia e conservazione delle somme incassate” gravanti sulla dipendente, trattandosi di atteggiamento psicologico che richiede, per poter essere plausibilmente affermato, quanto meno la reiterazione nel tempo di episodi di univoco o convergente significato; – la circostanza che la lavoratrice abbia fornito giustificazioni infondate, o non veritiere, o contraddittorie, nell’immediatezza della scoperta dell’ammanco, postula una piu’ ampia ricognizione del comportamento dalla medesima tenuto e, in particolare, la considerazione del grado di collaborazione alle indagini prestata od offerta;
(c) l’individuazione nella condotta addebitata alla lavoratrice di “un grado di colpa talmente elevato da sfociare quasi nel dolo”, e cioe’ di una colpa idonea ad “integrare una violazione degli obblighi contrattuali talmente grave sotto il profilo oggettivo e soggettivo, da spezzare in modo irrimediabile” la fiducia datoriale nell’esattezza dei successivi adempimenti, non risulta preceduta da un’analisi del contesto di regolazione interna dell’attivita’, cosi’ da non supportare l’estrema concettualizzazione della colpa insita nel riferimento al brocardo culpa lata dolo aequiparatur (Dig. 50, 16, 213, 2: lata culpa est nimia neglegentia, id est non intellegere quod omnes intellegunt).
La sentenza deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che provvedera’ all’applicazione dei principi di diritto richiamati nell’ambito di un rinnovato esame degli elementi tutti, di natura oggettiva come soggettiva, che concorrono alla definizione del caso concreto.
P.Q.M.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *