Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 novembre 2017, n. 27108. In tema di impresa familiare e la quota di partecipazione del familiare

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Va, al riguardo, evidenziato che seppure la L. 2 aprile 1968, n. 475, all’articolo 12 consente il trasferimento della titolarita’ delle farmacie, purche’ unitamente all’azienda commerciale che vi e’ connessa, il trasferimento dell’azienda farmaceutica resta sottoposto alla condizione sospensiva del riconoscimento del trasferimento medesimo ad opera di un provvedimento amministrativo autorizzatorio, che viene emanato previo controllo dei requisiti di legge.
Nella fattispecie di causa non viene in questione la determinazione dell’indennita’ di avviamento che il nuovo titolare di una farmacia deve corrispondere al precedente titolare ma la valutazione della azienda in se’, ferma restando la sua titolarita’ (e dunque la autorizzazione amministrativa). Non si ravvisano, dunque, ragioni per la determinazione del valore della intera azienda, comprensiva dell’avviamento, con criteri diversi da quelli ordinari di mercato.
6. Con il sesto motivo del ricorso incidentale e’ denunziata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 cod. civ. in relazione agli articoli 115 e 116 cod. proc. civ..
Oggetto di impugnazione e’ la statuizione sul difetto di prova del pagamento al coniuge degli utili maturati nel primo semestre dell’anno 2003.
La ricorrente incidentale ha assunto di avere offerto la prova del pagamento, esponendo che gli utili conseguiti erano confluiti sul conto titoli acceso presso l’Istituto bancario (OMISSIS), cointestato con il coniuge e producendo (come documento 4 del proprio fascicolo del primo grado) la lettera del 4.7.2003, dalla quale risultava che i due coniugi in data 27 giugno 2003 avevano diviso le disponibilita’ derivate dalla liquidazione del conto titoli. Tali allegazioni non erano state contestate dal (OMISSIS).
Le scritture contabili, che il giudice dell’appello aveva ritenuto non idonee alla prova, costituivano dunque mera conferma del pagamento degli utili cosi’ documentato.
Il motivo e’ inammissibile.
La denunzia, benche’ qualificata come vizio di violazione di norme di diritto, non attiene alle regole legali di riparto dell’onere della prova o di acquisizione della prova nel processo ma all’accertamento in concreto del fatto storico del pagamento degli utili.
Il motivo, cosi’ correttamente qualificato, difetta di specificita’ per mancata indicazione delle difese svolte sul punto dalla ricorrente incidentale – tanto in primo grado che con l’atto di appello – nei termini di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6 – e mancato deposito in questa sede dei relativi atti, ex articolo 369 c.p.c., n. 4.
In mancanza di indicazione specifica delle difese, questa Corte non e’ neppure in grado di valutare la eventuale decisivita’, ai fini della prova del pagamento, del documento non esaminato dal giudice del merito (che e’ stato allegato al ricorso incidentale).
7. Con il settimo motivo la ricorrente incidentale ha dedotto la violazione della L. 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 22, comma 36 per avere la sentenza disposto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma attribuita al (OMISSIS) a titolo di utili, in violazione del divieto di cumulo degli accessori disposto dalla predetta norma.
Il motivo e’ infondato.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, 23 ottobre-2 novembre 2000, n. 459 – dichiarativa della parziale illegittimita’ costituzionale della L. 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 22, comma 36, – il divieto di cumulo di rivalutazione ed interessi L. 30 dicembre 1991, n. 412, ex articolo articolo 16, comma 6, si applica unicamente agli emolumenti (per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994) spettanti ai dipendenti pubblici e non anche nei rapporti tra privati. Conclusivamente il ricorso incidentale deve essere respinto.
La sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del primo motivo del ricorso principale ed in applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di impresa familiare, la quota di partecipazione del familiare partecipante, che va determinata esclusivamente in ragione della quantita’ e qualita’ del lavoro prestato nella impresa, e’ relativa nella stessa misura tanto agli utili che agli incrementi, siano essi materiali o immateriali”.
Gli atti vanno rinviati ad altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Campobasso in diversa composizione affinche’ provveda ad un nuovo esame degli atti sulla base del principio di diritto enunciato.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla disciplina delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo ed il quinto, assorbiti il terzo ed il quarto. Rigetta il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia – anche per le spese – alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione.

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