Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 marzo 2017, n. 6534

E’ legittimo il licenziamento del responsabile della ristorazione di mense pubbliche, il quale omette di denunciare lo stato di obsolescenza e inadeguatezza degli impianti agli eventuali terzi proprietari degli stessi, costituendo il mantenimento delle condizioni di idoneità, sotto il profilo igienico-sanitario, dell’intero ambiente la parte essenziale e, talora, massima della tutela degli utenti attuabile attraverso l’obbligo di controllo e di verifica del rispetto della normativa in materia di salubrità e sicurezza cui è tenuto il responsabile medesimo e, per mezzo di lui, l’azienda

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 14 marzo 2017, n. 6534

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29663-2014 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6572/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/11/2013 R.G.N. 6311/11;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2016 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilita’ o comunque il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza n. 6572/2013 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del 18.1.2011 del Tribunale di Nola che aveva respinto il ricorso proposto da (OMISSIS) il quale, direttore di mensa della societa’ (OMISSIS) spa, aveva chiesto dichiararsi l’illegittimita’ del licenziamento intimatogli il 3.10.2008.

2. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale, per quello che interessa in questa sede, ha ritenuto infondata la questione sollevata dall’ (OMISSIS) circa la dedotta genericita’ della contestazione disciplinare; ha sostenuto che rientrasse negli obblighi del Direttore della ristorazione, quale era appunto l’appellante, quello di vigilare su altre professionalita’ operanti nel sistema organizzativo della mensa attinente al funzionamento della stessa sia in relazione all’adeguatezza degli impianti che all’igiene e pulizia dei locali e degli alimenti con il connesso onere di denunciare gli eventuali stati di obsolescenza ed inadeguatezza; ha considerato, infine, proporzionata la sanzione adottata rispetto agli inadempimenti accertati.

3. Ha proposto per la cassazione ricorso (OMISSIS) affidato a tre motivi.

4. Resiste con controricorso la (OMISSIS) spa.

5. Sono state depositate memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo (OMISSIS) censura la gravata sentenza per “violazione e/o errata applicazione della L. n. 300 del 1970,. articolo 7, nonche’ della L. n. 604 del 1966, articolo 5, nonche’ dell’articolo 416 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 nonche’ n. 5”. In particolare obietta che la Corte territoriale erroneamente avrebbe ritenuto legittima una contestazione che si limitava a richiamare, peraltro solo parzialmente, il contenuto dei due verbali ispettivi dell’ASL Napoli (OMISSIS), senza identificare specifiche fattispecie di inadempimenti contrattuali e perche’ avrebbe omesso di valutare se, nel caso in esame, i detti verbali ispettivi fossero stati esaurienti in termini di specificita’.

7. Con il secondo motivo il ricorrente si’ duole della “violazione o errata applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7, nonche’ della L. n. 604 del 1966, articolo 5 nonche’ dell’articolo 416 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2119 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”. Lamenta la non riferibilita’ delle irregolarita’ rilevate dagli ispettori ASL alle sue attribuzioni e la erroneita’ dell’iter argomentativo fornito dai giudici di seconde cure circa la omessa segnalazione di “obsolescenza e inadeguatezza” degli impianti non essendo stata tale condotta oggetto di specifica contestazione disciplinare.

8. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione o errata applicazione dell’articolo 2106 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 nonche’ n. 5, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto osservato il principio di proporzionalita’ tra l’ipotetica infrazione e l’entita’ della sanzione applicata in relazione alla gravita’ delle conseguenze derivate dalle asserite condotte inadempienti: procedimento interpretativo non accettabile, secondo l’assunto del ricorrente, perche’ gli effetti delle condotte solo marginalmente avrebbero dovuto trovare ingresso nel giudizio di valutazione di proporzionalita’.

9. Il primo motivo presenta aspetti di inammissibilita’ e di infondatezza.

10. E’ inammissibile nella parte in cui si impugna la valutazione sulla specificita’ della contestazione che costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ (tra le altre Cass. n. 17316/2013; n. 14880/2013).

11. E’ infondato perche’, nel caso di specie, non si verte tecnicamente in una ipotesi di contestazione disciplinare esclusivamente per relationem ma di una contestazione integrata dai verbali ispettivi ad essa allegati e in cui comunque sono stati specificati gli obblighi cui era tenuto l’ (OMISSIS), nella sua qualita’ di direttore della ristorazione presso la mensa della societa’ sita nello stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS), e i fatti riscontrati dagli ispettori della ASL NA (OMISSIS).

12. Alcuna lesione del diritto di difesa e’, poi, ravvisabile risultando essere stato presente il dipendente alla redazione dei verbali amministrativi citati e avendo svolto una difesa dettagliata e particolareggiata, con la lettera di giustificazioni in ordine agli addebiti ricevuti: circostanza quest’ultima che esclude ulteriormente ogni profilo di assenza della specificita’ nella contestazione e nei rispettivi verbali allegati.

13. Anche il secondo motivo e’ inammissibile allorquando richiede in sede di legittimita’ valutazioni di merito sul materiale prodotto in atti e sulle deposizioni testimoniali.

14. Va, invece, respinto in ordine alla censura riguardante l’erroneita’ dell’iter argomentativo della Corte territoriale – circa la rilevata condotta omissiva dell’ (OMISSIS) – perche’ i giudici di seconde cure, in modo logico e giuridicamente corretto: a) hanno individuato gli obblighi e i doveri del direttore della ristorazione; b) hanno precisato la fonte diretta o derivata di tali obblighi; c) hanno specificato che, in relazione ad un eventuale stato di obsolescenza e inadeguatezza degli impianti e delle attrezzature appartenenti a diversi proprietari, vi era un obbligo di denuncia di tale stato soprattutto se tale da incidere direttamente sugli standard di sicurezza igienico-sanitaria del servizio mensa.

15. Nella contestazione disciplinare, infatti, era appunto specificato che rientrava nei compiti del direttore della ristorazione l’obbligo di controllare e verificare il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, diretta a garantire l’assoluta tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti che l’azienda aveva l’obbligo di rispettare.

16. Con riguardo ai doveri di un responsabile della ristorazione di mense pubbliche, la tutela della salute dei fruitori (articolo 32 Cost.) non si puo’ esaurire nella mera prestazione delle proprie mansioni ad esso strettamente riferibili, ma include anche quella di denuncia dello stato di obsolescenza e inadeguatezza degli impianti agli eventuali terzi proprietari degli stessi, costituendo il mantenimento delle condizioni di idoneita’, sotto il profilo igienico-sanitario, dell’intero ambiente la parte essenziale e, talora, massima della tutela degli utenti attuabile attraverso l’obbligo di controllo e di verifica del rispetto della normativa in materia di salubrita’ e sicurezza cui e’ tenuto il responsabile medesimo e, per mezzo di lui, l’azienda.

17. Avendo riguardo a tale principio, pertanto, la contestazione disciplinare e’ da ritenersi contenutisticamente specifica e corretto e’ stato il sindacato su di essa della Corte territoriale.

18. Il terzo motivo parimenti non puo’ essere accolto.

19. Il giudizio di proporzionalita’ tra licenziamento disciplinare e addebito contestato e’ devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non e’ censurabile in sede di legittimita’ ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria (Cass. n. 8293/2012).

20. La Corte di merito, su tale punto, ha ritenuto, con motivazione adeguata e coerente, quale parametro per determinare la proporzionalita’ del recesso non gli effetti della condotta, ma la gravita’ degli inconvenienti igienico-sanitari riscontrati nella mensa dello stabilimento (OMISSIS) di (OMISSIS): inconvenienti riconducibili agli adempimenti e agli obblighi che gravavano sul direttore responsabile del servizio e che non erano stati assolti.

21. La conseguenza della chiusura dello stabilimento e’ stata evidenziata dai giudici di seconde cure non come presupposto giustificatore del licenziamento ma come argomento confermativo della gravita’ dei fatti accertati incidenti, in maniera irreversibile, sulla lesione del vincolo fiduciario.

22. L’indagine sulla proporzionalita’ e’ stata svolta, quindi, avendo riguardo sia agli aspetti oggettivi della vicenda che soggettivi relativi alla condotta del lavoratore.

23. Alcuna violazione delle norme di legge scrutinate e’, pertanto ravvisabile, nella gravata sentenza.

24. Le altre censure, di cui al motivo citato, attengono ad accertamenti sui fatti ovvero alla loro valutazione ai fini istruttori preclusi nel giudizio di cassazione tanto piu’ a seguito della modifica dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti (Cass. Sez. Un. Sent. n. 8053 del 7.4.2014): ipotesi questa non riscontrabile nel caso de quo.

25. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere respinto.

26. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che si liquidano come da dispositivo.

27. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 4.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13

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