Cassazione 15

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 13 ottobre 2015, n. 20545

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 946-2015 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9115/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/11/2014 R.G. N. 3477/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per l’inammissibilita’ e in subordine per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con sentenza del 5 dicembre 2014 la Corte d’appello di Roma confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da (OMISSIS) contro la datrice di lavoro s.p.a. (OMISSIS) onde ottenere la dichiarazione d’illegittimita’ del licenziamento intimato il 25 giugno 2013.

La Corte notava che con lettere del 25 luglio e del 2 agosto 2012 la societa’ aveva addebitato all’ (OMISSIS) di avere inserito nel sito internet della “(OMISSIS)”, quale recapito, l'”utenza cellulare”, ossia il numero del telefono portatile, nonche’ il numero di fax a lui assegnati dalla stessa (OMISSIS) per ragioni di servizio. Gli stessi recapiti erano stati inseriti nel profilo (OMISSIS). Ancora, nello stesso sito internet era indicata, tra i clienti della societa’ di ristorazione, la s.p.a. (OMISSIS). Questa riconduceva tali comportamenti all’articolo 48, lettera B, del vigente c.c.n.l., che prevedeva il licenziamento per fatti arrecanti ” all’azienda grave nocumento morale o materiale”.

I fatti risultavano, ad avviso della Corte, provati a sufficienza ed erano sussumibili nella previsione dell’articolo 48, lettera B, cit..

Contro questa sentenza ricorre per cassazione l’ (OMISSIS) mentre la s.p.a. (OMISSIS) resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Col secondo motivo, da esaminare con precedenza perche’ assorbente, il ricorrente lamenta la violazione, oltreche’ della Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 7, Legge 4 novembre 2010, n. 183, articolo 30, articoli 2119 e 2106 cod. civ., degli articoli 47 e 48 c.c.n.l. 1 febbraio 2013 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sostenendo che i comportamenti a lui addebitati non sono riconducibili alla previsione dell’articolo 48, lettera B, cit., il quale commina il licenziamento senza preavviso per il lavoratore che provochi all’impresa grave nocumento morale o materiale. Ad avviso del ricorrente sarebbe stato applicabile, caso mai, l’articolo 47, comma 1, lettera F, dello stesso contratto collettivo che prevede sanzioni conservative per chi “esegua all’interno dell’azienda attivita’ di lieve entita’ per conto proprio o di terzi fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione, ma con uso dei mezzi dell’azienda medesima.

La doglianza non si muove per intero “lungo la linea del fatto”, come sostiene la controricorrente, ma denuncia tra l’altro la violazione di una norma di contratto collettivo (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ed e’ percio’ ammissibile.

Essa e’ anche fondata. I comportamenti addebitati al lavoratore nelle lettere d’incolpazione furono, come qui detto nella parte narrativa, l’inserimento nel sito internet, nonche’ nel profilo (OMISSIS) di un’impresa di ristorazione, dei numeri di telefono mobile e di fax assegnati al lavoratore stesso dalla datrice di lavoro attualmente controricorrente; ed inoltre l’avere indicato la detta datrice di lavoro come cliente dell’impresa.

La prima questione che il ricorrente pone alla Corte e’ se questi comportamenti abbiano arrecato alla societa’ un “grave” nocumento morale o materiale.

Tale nocumento grave e’ parte integrante della fattispecie di illecito disciplinare in questione onde l’accertamento della sua mancanza determina quella insussistenza del fatto addebitato al lavoratore, prevista dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 18 modif. dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 42, quale elemento costitutivo del diritto al ripristino del rapporto di lavoro. Questo elemento deve infatti considerarsi esistente qualora la fattispecie di illecito configurata dalla legge o dal contratto sia realizzata soltanto in parte. Nella sentenza qui impugnata manca l’accertamento dei fatti costituenti un grave danno ad un’impresa indicata in un annuncio elettronico quale cliente di altra impresa, operante in campo economico e merceologico completamente diverso, oppure l’accertamento di un grave nocumento morale o materiale derivato dall’indicazione del numero di apparecchi telefonici appartenenti all’impresa e forniti in dotazione al lavoratore dipendente.

Detta lacuna porta alla cassazione della sentenza ed al rinvio ad altro giudice, che procedera’ a quell’accertamento.

E’ inammissibile la questione, posta dal ricorrente, se il fatto a lui addebitato rientri fra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base dell’articolo 47, lettera F, del contratto collettivo e comporti percio’ la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi della ult. cit. Legge n. 92 del 2012, articolo 18. La fattispecie di illecito delineata dall’articolo 47 cit. non venne contestata al lavoratore ed e’ percio’ estranea al tema disputato in questo processo.

Il precedente motivo di ricorso, concernente l’accertamento dei fatti, rimane assorbito.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.

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