Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 dicembre 2017, n. 29950. Non è antisindacale il mancato riconoscimento ai giornalisti della giornata di riposo infrasettimanale per non aver lavorato l’intero orario settimanale a seguito di astensione collettiva dal lavoro

Non è antisindacale il mancato riconoscimento ai giornalisti della giornata di riposo infrasettimanale per non aver lavorato l’intero orario settimanale a seguito di astensione collettiva dal lavoro

Sentenza 13 dicembre 2017, n. 29950
Data udienza 10 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 11569-2012 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
nonche’ da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 543/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 03/06/2011 R.G.N. 690/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbimento dell’incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 383/09, resa tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., il Tribunale di Ancona confermava il decreto di rigetto del ricorso del sindacato diretto alla repressione della condotta antisindacale individuata nella errata applicazione della cd. settimana corta contenuta nel c.c.n.l. giornalisti. La decisione si fondava essenzialmente sulla considerazione che la situazione giuridica dedotta in lite (mancato riconoscimento ai giornalisti della giornata di riposo infrasettimanale per non aver lavorato l’intero orario settimanale a seguito di astensione collettiva dal lavoro), configurata come lesione del diritto alla ulteriore giornata di riposo (fermo quello in coincidenza naturale con la domenica) che, secondo la datrice di lavoro maturava soltanto in conseguenza della osservanza dell’orario di lavoro settimanale, articolato su cinque giornate (ciascuna per 7 ore e 12 minuti, mentre la sesta era a zero ore), ancorche’ opinabile non appariva incompatibile con nessuna delle due tesi, di cui quella datoriale risultava preferibile, siccome coerente con la comune intenzione delle parti di apportare una innovazione “a costo zero” per la datrice di lavoro.
Avverso tale sentenza il Sindacato proponeva appello. Resisteva la societa’.
Con sentenza depositata il 3.6.2011, la Corte d’appello di Ancona rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il sindacato (OMISSIS), affidato ad unico motivo, poi illustrato con memoria.
Resiste la societa’ con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo il sindacato ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., in relazione agli articoli 2119 e 2697 c.c., nonche’ alla L. n. 604 del 1966, articoli 1 e 5, (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), oltre all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che il diritto al riposo compensativo matura in base ai giorni effettivamente lavorati dal giornalista, sicche’ non fornendo per un giorno (per sciopero, malattia o permesso sindacale) la prestazione lavorativa, non ha diritto a tale riposo compensativo.

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