La valenza probatoria nel giudizio disciplinare della sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p., costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilita’ ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 aprile 2018, n. 9126.

Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, puo’ autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale (e cio’ anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale e’ stato definito ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.), potendo la parte, del resto, contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti cosi’ acquisiti in sede penale. In questa prospettiva la valenza probatoria nel giudizio disciplinare della sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p., costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilita’ ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. La sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza.

Sentenza 12 aprile 2018, n. 9126
Data udienza 12 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 946-2016 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dal avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1068/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 22/10/2015 R.G.N. 721/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di l’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale (OMISSIS), dipendente con mansioni di autista della Societa’ (OMISSIS) s.p.a. (all’epoca (OMISSIS)), aveva chiesto accertarsi la illegittimita’ del licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera in data 17.1.2013.

1.1. Il giudice di appello ha fondato la valutazione di gravita’ della condotta addebitata al dipendente osservando che: a) dalla sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., era emerso che l’imputazione in sede penale del (OMISSIS) non aveva riguardato solo la coltivazione di un numero modesto di piantine, nelle adiacenze della casa di abitazione, ma anche la coltivazione e detenzione a fini di spaccio – seppure con riconoscimento della ipotesi di tenuita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5; b) il comportamento del dipendente risultava rilevante ai fini dello svolgimento delle mansioni di autista alla guida di automezzi pesanti sulla pubblica via (proprie della qualifica del (OMISSIS), autista di linea), anche in considerazione di specifiche fattispecie di reato collegate alla guida sotto l’influenza di stupefacenti; c) la societa’ datrice di lavoro avrebbe potuto essere chiamata a rispondere, ai sensi dell’articolo 2049 c.c., delle condotte di guida del (OMISSIS); d) la condizione di consumo di stupefacente, sia pure del tipo “leggero”, detenuta in quantita’ e circostanze di tempo e di luogo incompatibili con l’ipotesi del consumo non abituale (da sola sufficiente ad inibire la guida di veicoli su strada) – attestata dalla sentenza di patteggiamento (anche a non volere considerare l’attivita’ di spaccio pure oggetto di imputazione) – configurava, pertanto, giusta causa di licenziamento tenuto conto del fatto che il (OMISSIS) era addetto alla guida di automezzi adibiti al trasporto di persone, mansioni che richiedevano particolare attenzione e lucidita’.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di nove motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

2.1. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 329, 342, 346 e 434 c.p.c., per non avere il giudice di appello considerato che la societa’ appellante, tra i motivi di gravame, aveva espressamente escluso la circostanza che la condotta del (OMISSIS) fosse stata tale da renderlo indegno della pubblica stima, ipotesi contemplata dalla previsione di cui al Regolamento allegato al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, articolo 45, comma 6, posta a fondamento del provvedimento datoriale di destituzione, cosi’ prestando acquiescenza alla sentenza del Tribunale sul punto; la societa’ appellante, con il ricorso in appello aveva, infatti, “chiesto” la destituzione sulla base di fatti diversi rispetto a quelli contestati. Premette che il provvedimento espulsivo era stato adottato ai sensi del Regolamento allegato al Regio Decreto n. 148 del 1931, articolo 45, comma 6, – secondo il quale la destituzione si applica nei confronti di “chi, per azioni disonorevoli ed immorali, ancorche’ non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima” – e che in detto provvedimento si faceva riferimento all’ammissione di responsabilita’ per l’accaduto da parte del dipendente il quale, nella lettera di giustificazione, si era limitato ad ammettere la sola detenzione, presso la serra di proprieta’, di alcune piantine di marijuana; il giudice di primo grado aveva ritenuto che la contestazione disciplinare era incentrata nella rilevanza socialmente negativa della condotta del dipendente, a prescindere dalla sua riconducibilita’ a fattispecie delittuosa, e ritenuto, in sintesi, il fatto ascritto di lieve entita’; la societa’ datrice, nel ricorrere in appello, aveva affermato che tale profilo, ovvero il rapporto tra fatti contestati e pubblica stima non era oggetto di impugnazione basando le proprie censure su fatti ed argomenti diversi da quelli oggetto di contestazione; cio’ aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza sul punto.

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del Regolamento cit. articolo 45, punto 7, degli articoli 444 e 445 c.p.c., della L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 5, degli articoli 112, 115, 116, 329, 346 e 434 c.p.c. e degli articoli 2697 e 2909 c.c.. Censura la decisione per avere affermato il ricorrere dei presupposti per la destituzione ai sensi dell’articolo 45, comma 6 Regolamento cit., pur in mancanza di prove offerte dalla societa’ datrice e sulla base della sola sentenza di patteggiamento, come se la condotta ascritta fosse riconducibile alla diversa ipotesi, non oggetto di addebito, di cui all’articolo 45, punto 7 Regolamento cit. che prevede la destituzione nei confronti di “chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici”, condotta quest’ultima non oggetto di contestazione. In questa prospettiva assume l’errore della decisione impugnata per avere fondata la legittimita’ del provvedimento datoriale sulla sola sentenza di patteggiamento.

3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 45, punto 6, Regolamento allegato al Regio Decreto n. 148 del 1931, degli articoli 2119 e 2106 c.c., nonche’ della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 7, censurando la decisione per avere ritenuto ricorrere la giusta causa di licenziamento senza svolgere la preliminare e necessaria attivita’ di interpretazione del parametro normativo applicato e, cioe’ dei concetti di onore, morale e pubblica stima di “cui all’articolo 45, punto 6 del Regolamento cit. e, quindi, mediante valorizzazione degli standards valutativi e cosi’ di quegli elementi conformi ai valori dell’ordinamento e ricavabili dalla realta’ sociale, necessario presupposto per accertare se la condotta contestata al lavoratore potesse ritenersi cosi’ grave da dover meritare la sanzione espulsiva. Ribadito che, secondo quanto emergente dal provvedimento di destituzione, la societa’ datrice di lavoro aveva fatto riferimento alla lettera di giustificazione del lavoratore la quale pero’ era solo parzialmente ammissiva della condotta contestata, sostiene che, nella misura in cui tale condotta era stata ammessa, la stessa avrebbe dovuti essere valutata rispetto al parametro normativo, tenendo altresi’ conto, che la previsione risaliva all’anno 1931 e si inseriva in un contesto politico e sociale particolarmente rigido. Con riferimento al caso di specie occorreva, quindi, valutare la assenza di rilevanza penale dell’acquisto di semi di marijuana ed i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2014, in tema di necessita’ di diversificazione del trattamento sanzionatorio nell’ipotesi di droghe “leggere” e droghe” pesanti”.

4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’articolo 45, punto 6, Regolamento allegato al Regio Decreto n. 148 del 1931, degli articoli 2119 e 2106 c.c., della L. n. 300 del 1970, articolo 7, degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., articolo 132 c.p.c., comma 4, degli articoli 3, 4 e 35 Cost., nonche’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, “ossia la rilevanza o meno, ai fini della destituzione, della condotta cosi’ come contestata da (OMISSIS) S.p.a., al dipendente…”. In sintesi, sostiene che dalla contestazione disciplinare, dalla lettera di giustificazione del lavoratore nonche’ dalla lettera di contestazione definitiva, si evinceva che la condotta contestata, integrante, a detta della societa’ datrice, la violazione dell’articolo 45 punto 6, Regolamento cit., era costituita dalla detenzione di alcune piantine di marijuana e di altri attrezzi quali una trincia tabacco per la preparazione di sigarette e composti di pipa, sacchetti di plastica, alcuni semi di marijuana ecc.; la Corte di merito aveva, quindi, errato nel far coincidere la condotta oggetto di valutazione con il capo di imputazione di cui alla sentenza penale; la sentenza impugnata avrebbe dovuto dar conto delle motivazioni della sentenza di patteggiamento e del fatto era stata ritenuta l’ipotesi attenuata prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.

5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 2119 e 2106 c.c., della L. n. 300 del 1970, articolo 7, degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., articolo 132 c.p.c., comma 4, degli articoli 3, 4 e 35 Cost., censurando la decisione per avere la Corte territoriale valutato la gravita della condotta ascritta desumendola dalla pena patteggiata e per avere trascurato come la entita’ della pena applicata dovesse essere riconsiderata alla luce della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale che aveva, in sintesi, dichiarato la illegittimita’ costituzionale della parificazione tra droghe leggere e droghe pesanti al fine del trattamento sanzionatorio. In questa prospettiva assume il carattere apparente della motivazione nel ritenere irrilevante la riduzione di pena intervenuta in sede di esecuzione.

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