Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 settembre 2017, n. 21063. In ordine al comportamento antisindacale dell’azienda

Non può essere considerato comportamento antisindacale dell’azienda e dunque come “pressione” il paventato trasferimento di lavoratori, nell’ambito di una riorganizzazione.

 

Sentenza 11 settembre 2017, n. 21063
Data udienza 7 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10026-2012 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FISASCAT CISL, FILCAMS CGIL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 124/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 15/02/2012 R.G.N. 171/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 124/2012 la Corte di appello di Ancona ha respinto l’appello proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno del 18.2.2011 con la quale era stato parzialmente confermato un decreto ex articolo 28 St. Lav. che aveva condannato la (OMISSIS) spa per comportamento antisindacale.

2. La Corte distrettuale, premesso che la vicenda dedotta in causa si riferiva ad un conflitto insorto tra la societa’ ed i sindacati per l’intenzione di parte datoriale di ridurre l’impegno lavorativo (e la retribuzione) dei dipendenti e per la resistenza opposta dai sindacati, precisava che non era possibile dubitare che il trasferimento in localita’ distante e scomoda, per tre lavoratrici modestamente retribuite, equivaleva ad un sostanziale licenziamento e che tale misura costituiva una pressione con intento antagonistico, esulante dalla corretta dialettica e valutabile come comportamento antisindacale, con danno non soltanto per le dipendenti ma anche, come detto, per il sindacato per i modi e l’occasione dell’adottato provvedimento e per il suo carattere strumentale.

3. Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) spa affidato ad un solo motivo.

4. Non hanno svolto attivita’ difensiva la FISASCAT CISL e la FILCMS CGIL.

5. E’ stata depositata memoria nell’interesse della societa’ ricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo di ricorso la societa’ lamenta la violazione di legge, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per errata e falsa applicazione dell’articolo 28 St. Lav. (anche con riguardo all’articolo 2103 c.c.) e comunque per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa piu’ punti decisivi della controversia:

in particolare deduce che la Corte distrettuale ha errato: a) nel ritenere tutelabili con la procedura di cui all’articolo 28 St. lav. la lesione dei diritti individuali dei lavoratori; b) nel considerare che i trasferimenti adottati fossero illegittimi; c) nell’avere omesso di dare conto da dove fosse ricavabile la volonta’ di danneggiare i lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali; d) nell’avere equiparato i trasferimenti adottati con i licenziamenti; e) nel non avere valutato e nel non essersi pronunciata sulle circostanze che i trasferimenti in questione non costituissero violazione dell’accordo sindacale siglato nel dicembre del 2009 e cio’ a prescindere dal fatto che la violazione di un accordo non costituisce di per se’ un comportamento oggettivamente idoneo a screditare il sindacato o a limitare l’esercizio dei diritti sindacali.

2. Il motivo e’ fondato.

3. La motivazione omessa o insufficiente e’ configurabile qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (in termini Cass. Sez. Un. 25.10.2013 n. 24148).

4. Inoltre, deve rimarcarsi che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’articolo 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento, rinviando, genericamente e per relationem al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, ne’ disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 21.12.2000 n. 25866).

5. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale non si e’ attenuta ai principi sopra indicati perche’, effettivamente, come indicato in parte del motivo, non ha valutato, in relazione ad una procedura ex articolo 28 St. lav., la effettiva sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo tali da non fare coincidere la antisindacabilita’ con qualsiasi atteggiamento di mero antagonismo che e’ un dato fisiologico del confronto sindacale.

6. Non e’ stato, infatti, spiegato perche’ i licenziamenti, che secondo l’assunto dei giudici di seconde cure rappresentavano l’elemento oggettivo della condotta antisindacale, non erano stati mai dichiarati illegittimi.

7. Non e’ stata fornita idonea e congrua spiegazione delle ragioni per cui tali trasferimenti andassero valutati come pressione con intento antagonistico e in che termini la intera vicenda fosse stata realmente lesiva dell’esercizio dei diritti sindacali.

8. Nulla e’ stato detto, infine, sulla asserita violazione dell’accordo sindacale del dicembre 2009.

9. La mancanza di una analisi dei vari aspetti sopra indicati comporta la radicale inidoneita’ della pronuncia ad esprimere la ratio decidendi circa la sussistenza di un comportamento antisindacale, non potendo essere sufficiente un riferimento generico per relationem alla decisione di primo grado e alle prove poste a fondamento della stessa.

10. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata e rinviata ad altro giudice (che si individua nella Corte di appello di Bologna) che procedera’ ad un nuovo esame e provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Bologna cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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