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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 luglio 2013 n. 17122[1]

 

Nel rito del lavoro, ai fini dell’esame della ritualità del ricorso introduttivo del giudizio, il giudice del merito è chiamato ad effettuare l’individuazione del petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale, attraverso l’esame complessivo dell’atto. Tale operazione – che deve compiersi anche d’ufficio e anche in grado di appello – va distinta da quella relativa alla rilevazione di eventuali carenze riguardanti elementi che il ricorrente ha l’onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda, cioè di elementi da configurare come mezzi di prova, la cui omessa specificazione, pur ponendosi in contrasto a quanto prescritto dall’art. 414 n. 5 cod. proc. civ., non comporta la nullità del ricorso introduttivo, bensì la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo, salva la possibilità di ricorrere all’esercizio dei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ. e dell’at. 437, secondo comma, cod. proc. civ., nel giudizio di appello.

Nei rapporti sottratti al regime della tutela reale il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all’art. 2 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 2 della legge n. 108 del 1990, non produce effetti sulla continuità del rapporto, senza che possa distinguersi tra i diversi vizi formali e, in particolare, tra mancanza di forma scritta e mancata comunicazione dei motivi di recesso, richiesta dal lavoratore. Pertanto, in ipotesi di licenziamento viziato per la mancata comunicazione dei motivi del recesso richiesti dal lavoratore – non applicandosi la disciplina sanzionatoria dettata dall’art. 8 legge n. 604 del 1966 (propria della diversa ipotesi di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo), ma, comunque, vertendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive – l’inidoneità del licenziamento ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, bensì solo il risarcimento del danno da determinare secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni, eventualmente facendosi riferimento anche alle mancate retribuzioni, ma nella suddetta ottica.

Inoltre, nella ipotesi considerata, da un lato, non è necessaria – per dare rilievo, ai fini risarcitori, alla perdita delle retribuzioni conseguente al licenziamento – la costituzione in mora del datore di lavoro (mediante l’offerta formale delle prestazioni, pur occorrendo che il lavoratore non abbia tenuto una condotta incompatibile con la reale volontà di proseguire il rapporto e di mettere a disposizione del datore le proprie prestazioni lavorative) e d’altra parte, nella valutazione dell’imputabilità dell’inadempimento al datore di lavoro deve tenersi conto dalla intervenuta intimazione al lavoratore di un nuovo licenziamento, successivo alla sentenza di primo grado favorevole al lavoratore, effettuata, ancora una volta, in totale violazione dell’art. 2 della legge n. 604 del 1966


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/07/risarcimento-del-danno-se-il-licenziamento-e-affetto-da-vizi-formali.html

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