Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 agosto 2017, n. 19105

La riduzione del personale deve riguardare l’intero ambito aziendale a meno che gli specifici rami d’azienda interessati siano specifici e autonomi rispetto alle professionalità interessate.

Sentenza 1 agosto 2017, n. 19105
Data udienza 11 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14011-2015 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso Studio Legale (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2713/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2014 R.G.N. 1237/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 2713/2014 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del 10.2.1010 emessa dal Tribunale della stessa citta’, dichiarava l’inefficacia del licenziamento intimato a (OMISSIS) in data 26.6.2007 e, per l’effetto, condannava la (OMISSIS) spa in liquidazione a reintegrare il suddetto lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli le retribuzioni globali di fatto dal licenziamento fino alla reintegrazione.

2. Il (OMISSIS), operarlo meccanico manutentore inquadrato nel 3 livello del CCNL Metalmeccanici, in servizio presso l’Aeroporto “(OMISSIS)” di (OMISSIS), era stato licenziato all’esito di una procedura per riduzione di personale per la perdita di un appalto che aveva determinato un esubero di personale non collocabile in CIG o CIGS ne’ impiegabile altrove part-time.

3. A fondamento della propria decisione i giudici di secondo grado evidenziavano che: 1) le ragioni poste a base della procedura di riduzione del personale erano effettive con riferimento alla sensibile contrazione dei lavori, derivante dalla perdita di una importante commessa, non compensabile con il servizio di manutenzione affidato alla societa’ da parte di SEA; 2) sussisteva, invece, la violazione della L. n. 223 del 1991, articolo 5, comma 1, perche’ la societa’ non aveva proceduto alla doverosa comparazione con tutti i dipendenti delle varie sedi (tra cui quella di Milano) e non aveva dimostrato che non era possibile alcuna comparazione con i lavoratori addetti, appunto, a cantieri diversi da quello soppresso.

4. Per la cassazione propone ricorso la (OMISSIS) spa in liquidazione affidato ad un unico articolato motivo.

5. Resiste con controricorso (OMISSIS).

6. Sono state depositate memorie ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del primo Presidente in data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Con un unico articolato motivo la societa’ lamenta la violazione ed errata applicazione della L. n. 223 del 1991, articoli 4 e 5, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, nonche’ l’errore nei presupposti e la illogicita’ manifesta della decisione. Sostiene che erroneamente la Corte distrettuale aveva, da un lato, ritenuto congrua ed adeguata la procedura di licenziamento collettivo in considerazione del fatto che la commessa affidata dagli aeroporti di Milano non potesse compensare il dichiarato esubero del personale e, dall’altro, che fosse necessario prendere in considerazione anche tale commessa. Deduce di avere precisato, nella memoria di costituzione del giudizio di appello, che non era possibile estendere il raggio di azione a tutte le unita’ presenti sul territorio nazionale per il fatto che le sedi di Siena, Pisa e Palermo erano ricoperte da personale a tempo determinato e/o con mansioni diverse e che comunque il personale di (OMISSIS) si era dimostrato riluttante a trasferimenti fuori Roma.

3. Il motivo e’ infondato.

4. In primo luogo, va evidenziato che il vizio di illogicita’ della motivazione, ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, applicabile nel caso di specie ratione temporis in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata, non e’ piu’ sindacabile in sede di legittimita’ se non nei limiti di un “minimo costituzionale” (cfr. cass. Sez. Un. n. 8053/2014) sussistente quando l’esposizione non sia idonea a rivelare la ratio decidendi, quando vi sia contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ovvero in presenza di una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame perche’ la Corte distrettuale, con ragionamento adeguato e logico, ha dapprima valutato in astratto le ragioni che hanno portato alla procedura di riduzione del personale per la sensibile contrazione dei lavori e, poi, in concreto, ha esaminato la singola posizione del (OMISSIS), con due valutazioni, svolte su piani diversi, perfettamente lineari razionalmente.

5. In secondo luogo, deve essere sottolineato che la Corte territoriale si e’ attenuta al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la riduzione del personale deve investire l’intero ambito aziendale a meno che gli specifici rami di azienda interessati siano caratterizzati da autonomia e specificita’ delle professionalita’ utilizzate, infungibili rispetto alle altre (Cass. 3.5.2011 n. 9711; Cass. 12.1.2015 n. 203).

6. Il corretto riferimento all’applicazione di tale principio, da parte dei giudici di seconde cure, esclude qualsiasi violazione delle norme di diritto denunziate.

7. In terzo ed ultimo luogo, giova sottolineare che la Corte distrettuale ha rilevato che la societa’ non aveva dimostrato di avere effettuato alcuna comparazione del (OMISSIS) con i lavoratori addetti a cantieri diversi da quello cui questi era addetto.

8. Non si verte, pertanto, in una fattispecie di “omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti”, come invece richiede la norma modificata di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, che preclude, altresi’, un nuovo accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione ai fini istruttori, ma in una istanza di un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa gia’ valutate congruamente dalla Corte territoriale.

9. A cio’ va, poi, aggiunta la genericita’ della prospettazione della ricorrente circa una avvenuta non contestazione di controparte, sul fatto dell’impossibilita’ di valutare tutte le unita’ lavorative presenti anche in altri cantieri ovvero sul rifiuto al trasferimento dei lavoratori licenziati presso altri cantieri, in considerazione della mancata specifica indicazione dei relativi documenti probatori e dei dati precisi in ordine alla effettiva consistenza lavorativa degli altri reparti potenzialmente interessati alla procedura di mobilita’ al fine di ritenere sussistente la dedotta presunzione.

10. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

11. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore’ del Procuratore del controricorrente che ha avanzato specifica richiesta. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

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