L’onere della prova sulle condizioni che giustificano l’apposizione del termine al contratto di lavoro grava sul datore di lavoro.
Data udienza 27 aprile 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26310-2011 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 938/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 03/11/2010 R.G.N. 1218/2006.
RILEVATO IN FATTO
Rilevato che la Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 28 ottobre 2010, confermo’ la sentenza del giudice di primo grado che aveva dichiarato la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A. per il periodo 8/10/2002 31/12/2002, dichiarando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
che la Corte territoriale, disattesa la censura attinente alla risoluzione del rapporto per mutuo consenso, fondo’ la decisione sulla mancata dimostrazione del nesso causale tra l’assunzione e le esigenze dell’ufficio rappresentate nella clausola appositiva del termine, motivata per “sostenere il livello di servizio della sportelleria durante la fase di realizzazione dei processi di mobilita’, tuttora in fase di completamento, di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001”;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) S.p.A. sulla base di nove motivi, illustrato mediante memorie;
che la (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’articolo 1372 c.c., comma 1, articoli 1175, 1375 e 2697 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), rilevando che il giudice del gravame aveva rigettato l’eccezione di definitivo scioglimento del rapporto per tacito mutuo consenso dei contraenti, senza valorizzare la prolungata inerzia tenuta dal lavoratore, protrattasi per circa due anni, a fronte della quale quest’ultimo avrebbe dovuto provare il permanere di un suo interesse alla instaurazione dei rapporto;
che la censura e’ infondata alla luce del principio, piu’ volte affermato da questa Corte e in questa sede ribadito, in forza del quale “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinche’ possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, e’ necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonche’ del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volonta’ delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (Cass. Sez. 01/07/2015 n. 13535), principio al quale si e’ uniformata la Corte territoriale nel ritenere irrilevante al tal fine l’inerzia del lavoratore protrattasi per oltre due anni avuto riguardo all’atto di messa in mora e il reperimento di altra occupazione a tempo determinato, gravando sul datore di lavoro, che eccepisca tale risoluzione, “l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volonta’ chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. per tutte Cass. 4/08/2011, n. 16932);
che con il secondo motivo di ricorso e’ stata dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 414 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3, osservando che il ricorrente non aveva contestato, ne’ con riferimento all’azienda nel suo complesso, ne’ con riferimento all’ufficio presso cui aveva reso servizio, l’effettivita’ dell’esigenza tecnico organizzativa;
che con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo i giudici d’appello esplicitato il processo logico argomentativo che li aveva indotti a ritenere che le generiche le deduzioni di parte ricorrente fossero equivalenti a una specifica contestazione della effettivita’ delle concrete esigenze tecnico organizzative indicate in contratto quali ragioni giustificative dell’apposizione del termine;
che le censure, da trattare congiuntamente per l’intima connessione, sono infondate, poiche’ smentite dallo stesso tenore dell’atto introduttivo riportato in ricorso, nel quale si evidenzia, al contrario, la genericita’ delle esigenze rappresentate, legate a un imprecisato “piano di mobilita’”;
che con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 4, comma 2, e dell’articolo 2697 c.c., osservando che sul datore di lavoro grava esclusivamente l’onere di provare non gia’ la sussistenza delle ragioni legittimanti la stipula ex novo di un contratto a tempo determinato, ma solo quelle che eventualmente legittimano la proroga dello stesso e rilevando che, in ogni caso, la societa’, sebbene non onerata, aveva dato prova delle esigenze organizzative a monte dell’assunzione a tempo determinato, prova scaturente dall’esame degli stessi accordi;
che la censura e’ priva di fondamento, in ragione della perdurante vigenza, in materia d’assunzione a termine dei lavoratori subordinati, del principio di cui alla L. n. 230 del 1962, articolo 3, in forza del quale l’onere della prova sulle condizioni che giustificano l’apposizione del termine al contratto di lavoro e’ posto a carico del datore di lavoro (cfr. Cass. 28/06/2011, n. 14284); inoltre non coglie la ratio decidendi, costituita dalla mancata prova del nesso causale tra l’assunzione e le esigenze dell’ufficio rappresentate nella clausola appositiva del termine;
che la ricorrente deduce, ancora, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, articolo 1, articoli 115 e 116 c.p.c., rilevando che erroneamente la Corte aveva ristretto l’ampiezza della previsione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, articolo 1, limitando la prova delle “ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo” a quelle situazioni riguardanti un singolo ufficio o unita’ produttiva;
che con la sesta doglianza la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 244 c.p.c., articolo 253 c.p.c., articolo 421 c.p.c., comma 2, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, rilevando che la prova orale articolata da (OMISSIS) s.p.a., con particolare riferimento al capitolo n. 32, la cui richiesta di ammissione era stata reiterata in appello, era da ritenere ammissibile e rilevante perche’ idonea a fornire adeguata dimostrazione delle esigenze concrete sottese all’assunzione;
che le ultime due censure, da trattare congiuntamente, sono infondate, poiche’ la Corte correttamente ha ritenuto inidonea la dimostrazione della sola esistenza della fase attuativa della procedura di mobilita’ ai fini della dimostrazione dell’effettivo concreto nesso causale con l’assunzione della lavoratrice, necessariamente riferibile alla situazione in cui ella localmente operava;
che con il settimo (erroneamente determinato “VIII”) la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 5, dell’articolo 12 disp. legge in generale, dell’articolo 1362 ss. c.c., e dell’articolo 1419 c.c., ex articolo 360 c.p.c., n. 3, di cui all’articolo 1419 c.c., comma 1, in relazione al Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, articolo 1, rilevando che la Corte non aveva ritenuto la nullita’ dell’intero contratto in conseguenza dell’applicazione dell’articolo 1419 c.c., in ragione dell’essenzialita’ della clausola appositiva del termine e dell’assenza di una norma imperativa idonea a sostituirla;
che il motivo e’ destituito di fondamento alla luce della giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ (cfr., tra le altre, Cass. 27 febbraio 2015 n. 3994), che in questa sede si riafferma, secondo cui il Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1, anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, articolo 39, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato e’ normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria, pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullita’ parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonche’ alla stregua dell’interpretazione dello stesso articolo 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto) e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato da Corte cost. n. 210/92 e n. 283/05, all’illegittimita’ del termine e alla nullita’ della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidita’ parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
con l’VIII (cosi’ correttamente determinato) motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1206, 1207, 1217, 1219, 2094, 2099 e 2697 c.c., nonche’ del L. n. 300 del 1970, articolo 18, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, rilevando che il lavoratore avrebbe diritto a titolo risarcitorio alle retribuzioni solo dal momento dell’effettiva ripresa del servizio;
che con il IX motivo la ricorrente, infine, in via subordinata, invoca l’applicazione dello ius superveniens costituito dalla disposizione che ha introdotto nell’ordinamento nuove regole che disciplinano la determinazione del risarcimento del danno connesso alla conversione del contratto a termine illegittimo (L. n. 183 del 2010, articolo 32).
che gli ultimi due motivi del ricorso trattati congiuntamente attinenti entrambi alle conseguenze economiche e della declaratoria di illegittimita’ del termine, sono fondati in ragione e nei limiti della previsione contenuta nella L. 4 novembre 2010, n. 183, articolo 32, comma 5, e del suo carattere retroattivo, ai sensi del comma 7, ancorche’ trattasi di norma emanata dopo la sentenza d’appello (si veda Cass. Sez. U. del 27/10/2016 n. 21691: “In tema di ricorso per cassazione, la censura ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, puo’ concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimita’ non l’operato del giudice, ma la conformita’ della decisione adottata all’ordinamento giuridico”);
che, pertanto, la sentenza va cassata limitatamente al suddetti motivi cosi’ accolti, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovra’ limitarsi a quantificare l’indennita’ spettante all’odierna parte ricorrente ex articolo 32 cit. per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. 10/07/2015 n. 14461), con interessi e rivalutazione su detta indennita’ da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimita’ della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr., per tutte, Cass. 17/02/2016 n. 3062).
P.Q.M.
La Corte accoglie gli ultimi due motivi, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia” anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Messina.
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