Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 18 dicembre 2017, n. 30363. L’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide non solo genericamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione

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– e’ stato, infatti, ritenuto che in tema di contributi previdenziali, l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro e’ tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi medesimi (cosiddette sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica – legalmente predeterminata – dell’inadempimento o del ritardo ed assolve una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale (cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8814; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004 n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986 n. 194);
– deve, dunque, considerarsi prevalente l’indirizzo favorevole alla sussistenza di una identica natura giuridica del credito per sanzioni civile rispetto a quello per contributi evasi;
– in ogni caso, anche a voler sostenere una natura diversa delle sanzioni rispetto ai crediti contributivi, sia in ragione della diversita’ di disciplina e dei diversi presupposti che ne scaturiscono, sia per espressa disposizione di legge (si pensi alle norme del codice civile in materia di privilegi: articoli 2754 e 2788 c.c.), tale diversa natura non elimina il fondamentale carattere di accessorieta’, evocato dalla disciplina legislativa che obbliga il contribuente inadempiente al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d’anno. Seppure tale carattere non significa attribuzione a tali somme aggiuntive la medesima natura degli interessi civilistici, caratterizzati dall’elemento della periodicita’ (con la conseguente inapplicabilita’ del termine quinquennale di cui all’articolo 2948 c.c., n. 4), tuttavia l’individuazione del termine prescrizionale non puo’ che riferirsi alle norme di legge che, nello specifico, regolano la materia delle conseguenze dell’inadempimento contributivo;
– occorre ulteriormente evidenziare che questa Corte a Sezioni unite, con la decisione n. 5076 del 13 marzo 2015, intervenuta a seguito dell’ordinanza interlocutoria del 1 aprile 2014, n. 7569, ha precisato che: “sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi e’, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticita’ funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione, si’ che le vicende che attengono all’omesso o ritardato- pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticita’ funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica”;
– le Sezioni unite hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticita’, rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, si’ che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili”;
– con tale decisione, le Sezioni unite hanno, dunque, mostrato di aderire all’indirizzo (si vedano le gia’ ricordate cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8814, Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906, Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620, Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004, n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986, n. 194) secondo cui l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro e’ tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata dell’inadempimento o del ritardo e svolge una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva, alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili, nella sua accessorieta’, ha la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale (“l’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide, non solo genericamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticita’ funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione”), pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale (facendo si’ che l’interruzione della prescrizione del credito principale si comunichi a quello accessorio);
– non vi e’ dubbio allora che, costituendo l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro e’ tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi (cosiddette sanzioni civili) una conseguenza automatica – legalmente predeterminata dell’inadempimento o del ritardo ed assolvendo tale obbligo una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva alla quale si somma, il credito per le sanzioni civili, proprio in ragione dell’affermata sussistenza di un legame di automaticita’ funzionale, resti soggetto al medesimo regime prescrizionale (cfr. anche Cass. 13 ottobre 2015, n. 20585);
– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;
– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
– va dato atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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