Nel pubblico impiego il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento di una nuova categoria contrattuale. La revoca della posizione non è dunque un demansionamento.
Ordinanza 13 settembre 2017, n. 21261
Data udienza 23 maggio 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22880-2012 proposto da:
COMUNE PESCIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
COMUNE PESCIA C.F. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 883/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/10/2011 R.G.N. 98/2010.
RILEVATO
che la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 883/2011, pronunciando sugli appelli riuniti, in parziale accoglimento di quello proposto dal Comune di Pescia, riduceva l’importo riconosciuto a titolo di danno biologico, in favore di (OMISSIS), ad Euro 44.648,00 oltre interessi legali dall’aprile 2009 al saldo, in luogo della somma di Euro 55.000,00, riconosciuta dal Tribunale di Pistoia; la Corte territoriale confermava la statuizione con cui il primo Giudice aveva ordinato al Comune di Pescia di reintegrare il (OMISSIS) in mansioni equivalenti a quelle svolte fino al 4 aprile 2001; respingeva l’appello proposto dal lavoratore, diretto al riconoscimento del danno patrimoniale e di un maggiore importo a titolo di danno biologico; che il rag. (OMISSIS), dipendente del Comune di Pescia con inquadramento, da ultimo, nella categoria D4, con mansioni di funzionario responsabile dell’Unita’ Operativa Segreteria, aveva adito il Giudice del lavoro deducendo di essere stato rimosso dal predetto incarico dal 4 aprile 2001, data in cui detta U.O. era stata soppressa, e di essere stato successivamente adibito a funzioni di responsabile di altre unita’ operative (U.O. Servizi Tecnici, U.O. Servizi alla persona, U.O. Marketing) che avevano comportato un suo sostanziale demansionamento;
che, per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte territoriale respingeva il motivo di appello con cui il Comune di Pescia aveva contestato la sussistenza della dequalificazione dedotta per il periodo successivo all’aprile 2001 ed aveva sostenuto che le mansioni di responsabile di U.O. assegnate all’appellato erano tutte riconducibili nella posizione D4 del CCNL comparto Regioni e Autonomie locali; i giudici di merito ritenevano che il Comune non avesse utilizzato appieno la professionalita’ del funzionario, come poteva evincersi da: a) comunicazioni interne del direttore generale in data 4 luglio e 11 settembre 2002, indirizzate ai servizi tecnici, in cui si lamentava la scarsa utilizzazione del funzionario; b) lettera del sindaco del 31/12/2002 e provvedimento sindacale n. 10 del 2003, di analogo contenuto; c) deposizione dei testi che, in relazione all’attivita’ svolta presso l’Ufficio Amministrazione dei Servizi Tecnici, avevano riferito che la corrispondenza diretta al (OMISSIS) era quantitativamente modesta e che gli addetti facevano riferimento direttamente al dirigente, a dimostrazione del fatto che il ricorrente era sottoutilizzato; d) assenza, presso l’U.O. Marketing, di una sfera di competenza predeterminata, circostanza anch’essa compatibile con il dedotto demansionamento;
che per la cassazione di tale sentenza il Comune di Pescia propone ricorso affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso (OMISSIS), che propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a tre motivi e illustrato da memoria ex articolo 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, dell’articolo 3 CCNL di comparto (articolo 360 c.p.c., n. 3), censura la sentenza per avere dato una lettura erronea dell’articolo 52 cit., sostanzialmente assimilato, quanto all’esercizio dello ius variandi datoriale, all’articolo 2103 c.c., mentre nell’ambito del pubblico impiego tutte le mansioni riconducibili alla categoria di inquadramento sono equivalenti, essendo stato adottato un concetto di equivalenza formale, ancorato cioe’ ad una valutazione demandata ai contratti collettivi e non sindacabile da parte del giudice; con l’intervenuta soppressione dell’Unita’ Operativa Segreteria, al rag. (OMISSIS) era stata assegnata la direzione, in tempi diversi, dell’U.O. Servizi Tecnici, dell’U.O. Servizi alla Persona e dell’U.O. Marketing, tutte professionalmente equivalenti;
che con il secondo motivo si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5) per avere la Corte di appello trascurato di esaminare le deduzioni difensive svolte dal Comune e tese ad evidenziare, da un lato, il contenuto professionale degli incarichi conferiti e, dall’altro, che era stato il (OMISSIS) a non assumersi completamente il carico delle proprie responsabilita’ e tanto era dimostrato anche dagli elementi di prova acquisiti agli atti;
che il terzo motivo contesta (articolo 360 c.p.c., n. 5) il riconoscimento del nesso causale tra stato clinico riscontrato dal C.t.u. e vicende lavorative, posto che lo stesso Consulente d’ufficio aveva, in piu’ parti della relazione peritale, prospettato dubbi su tale connessione causale ed aveva evidenziato che all’anamnesi della vicenda lavorativa erano emersi tratti di interpretazione personale del (OMISSIS), piuttosto che di un suo vissuto di emarginazione;
che i tre motivi del ricorso incidentale denunciano omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5) per avere la Corte territoriale: a) negato la personalizzazione del danno biologico; b) riconosciuto gli interessi legali a partire dalla data dell’accertamento peritale anziche’ dall’aprile 2001, epoca del manifestarsi della patologia che aveva determinato il danno biologico; c) negato il riconoscimento del danno patrimoniale, contravvenendo alla regola di giudizio secondo cui tale prova puo’ essere fornita anche in via presuntiva; la Corte di appello aveva trascurato di considerare che la gravissima dequalificazione subita dal ricorrente si era protratta per un periodo di oltre otto anni e che il rag. (OMISSIS), fino a quando era stato adibito alla Segreteria, aveva ricoperto una posizione di responsabilita’ adeguata alla sua qualifica di funzionario e al suo livello di inquadramento (quello massimo per il personale di comparto); egli provvedeva al coordinamento di undici dipendenti, alla redazione di delibere da sottoporre all’approvazione della Giunta e del Consiglio comunale e di Det. Dirig., all’assistenza alle sedute consiliari, alla richiesta di finanziamenti agli istituti di credito, all’organizzazione dei servizi di portineria e centralino, dei servizi di notificazione, del servizio di ricezione dati dagli uffici elettorali di sezione durante le consultazioni elettorali, nonche’ all’organizzazione di cerimonie pubbliche del Comune in occasione di ricorrenze e festivita’;
che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte in materia, il primo motivo del ricorso principale merita accoglimento, restando in esso assorbito l’esame delle restanti censure svolte con il ricorso principale, come pure i motivi del ricorso incidentale;
che la riconduzione della disciplina del lavoro pubblico alle regole privatistiche del contratto e dell’autonomia privata individuale e collettiva, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario, non ha eliminato la perdurante particolarita’ del datore di lavoro pubblico che, pur munito nella gestione degli strumenti tipici del rapporto di lavoro privato, per cio’ che riguarda l’organizzazione del lavoro resta pur sempre condizionato da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilita’ finanziaria generale. In questa ottica, il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 ha disciplinato interamente la materia delle mansioni all’articolo 52, e, al comma 1, ha sancito il diritto del dipendente ad essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto, o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi (testo anteriore alla sostituzione operata dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, articolo 62, comma 1). La lettera del citato articolo 52, comma 1, specifica un concetto di equivalenza “formale”, ancorato cioe’ ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne segue che condizione necessaria e sufficiente affinche’ le mansioni possano essere considerate equivalenti e’ la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalita’ specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.;
che, a partire dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 8740/08, e’ principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di pubblico impiego contrattualizzzato, non si applica l’articolo 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52 (come gia’ detto, nel testo anteriore alla novella recata dal Decreto Legislativo n. 150 del 2009, articolo 62, comma 1, inapplicabile ratione tempons al caso in esame) – che assegna rilievo, per le esigenze di duttilita’ del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell’equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalita’ in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass. n. 17396/11; Cass. n. 18283/10; Cass. sez.un. n. 8740/08; v. piu’ recentemente, Cass. n. 7106 del 2014 e n. 12109 e n. 17214 del 2016). Dunque, non e’ ravvisabile alcuna violazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52 qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle medesime mansioni. Restano insindacabili tanto l’operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto l’operazione di verifica dell’equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria;
che tale nozione di equivalenza in senso formale, mutuata dalle diverse norme contrattuali del pubblico impiego, comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili; il principio e’ ribadito anche dal CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali, che, all’articolo 3, comma 2, prevede che, “ai sensi del Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 56 come modificato dal Decreto Legislativo n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili, l’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro”;
che resta comunque salva l’ipotesi che la destinazione ad altre mansioni comporti il sostanziale svuotamento dell’attivita’ lavorativa. Trattasi di questione che, tuttavia – giova rimarcare – esula dall’ambito delle problematiche sull’equivalenza delle mansioni, configurandosi nella diversa ipotesi della sottrazione pressoche’ integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell’ambito del pubblico impiego (Cass. n. 11835 del 2009, n. 11405 del 2010, nonche’ Cass. n. 687 del 2014);
che la Corte di appello non si e’ attenuta a tali principi, poiche’ dalla sentenza non emerge che le mansioni attribuite dal Comune di Pescia dopo l’aprile 2001, non fossero riconducibili nell’alveo dell’Area e della posizione organizzativa D4 rivestita dal (OMISSIS) o che, seppure equivalenti nel senso anzidetto, fossero in realta’ prive di contenuto oppure fossero nei fatti state sostanzialmente sottratte al (OMISSIS); la sentenza sembra, piuttosto, avere mutuato il concetto di equivalenza dall’articolo 2013 c.c., che invece non trova applicazione nel pubblico impiego contrattualizzato;
che, in ipotesi di lavoro negli enti locali, e’ configurabile il diritto al risarcimento dei danni in caso di revoca di una posizione organizzativa nei confronti di un dipendente comunale accompagnata dallo svuotamento dell’attivita’ dello stesso di ogni contenuto tipizzante il profilo professionale, con privazione dei compiti decisionali e delle relative responsabilita’, con contestuale attribuzione di funzioni meramente esecutive e con piena subordinazione al nuovo responsabile, costituendo tale ipotesi una illegittima privazione di direzione di unita’ operativa (v. Cass. n. 10030 del 2015);
che giova pure evidenziare che, sempre in tema di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilita’, con correlato beneficio economico. Ne consegue che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2103 c.c. e del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 52 trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico (Cass. n. 6367 del 2015);
che occorre rimettere al giudice di rinvio il riesame della vicenda alla luce di tali principi, occorrendo pure precisare che, in merito al sistema di classificazione previsto dal c.c.n.l. Comparto Regioni-Enti locali del 31 marzo 1999 e alla ivi prevista distinzione tra posizioni economiche nell’ambito della categoria D, la piu’ recente giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che le posizioni piu’ elevate siano espressione di un diverso livello di professionalita’ e non incidano solo sul trattamento economico (v. Cass. 6295 del 18 marzo 2011; nello stesso senso si e’ espressa Cass. n. 20070 del 2015; da ultimo, Cass. n.7 del 2 gennaio 2017);
che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.
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