Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 11 maggio 2017, n. 11572

La specificità del progetto programma o fase è l’elemento che caratterizza la differenza tra un vero rapporto di lavoro a progetto e uno simulato.

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

ordinanza 11 maggio 2017, n. 11572

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22511-2011 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 331/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/03/2011 R.G.N. 331/2011.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 21 marzo 2011, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) s.r.l. (di seguito solo Centro Studi) avverso la sentenza di primo grado, di rigetto delle domande di opposizione proposte dalla societa’ contro il verbale d’ispezione compiuto il 28/2/2008 e la conseguente cartella di pagamento notificata nell’interesse dell’Inps il 25/11/2008, avente ad oggetto il pagamento dei contributi relativi al periodo ottobre 2005-dicembre 2007 e riguardanti diciannove insegnanti, con i quali erano stati stipulati altrettanti contratti di lavoro a progetto;

la Corte territoriale, nel condividere il giudizio espresso dal primo giudice, ha ritenuto che tali contratti fossero privi del carattere della specificita’ del progetto, non essendo individuabile un progetto o programma al quale essi avessero offerto un apporto con reale autonomia;

la societa’ ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi, al quale ha resistito con controricorso l’Inps.

CONSIDERATO

che:

per la connessione che li lega, i due motivi vanno affrontati congiuntamente, e sono entrambi infondati;

non sussiste la denunciata violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 61 (posto in correlazione con gli articoli 2094, 2697, 2702 e 2720 c.c.);

con tale norma, nel testo vigente ratione temporis (ossia prima delle modifiche apportate al testo originario dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, e dai successivi interventi legislativi, fino alla sua definitiva abrogazione ad opera del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 52, comma 1), il legislatore ha introdotto un nuovo tipo contrattuale, volto a disciplinare le collaborazioni coordinate e continuative previste nell’articolo 409 c.p.c., n. 3, prevedendone la stipulazione con un atto scritto, dal quale devono emergere la durata, determinata o determinabile, della collaborazione e la sua riconducibilita’ a uno o piu’ progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale, determinati dal committente ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione (Cass. 25/6/2013, n. 15922 e 29/5/2013, n. 13394);

il successivo articolo 62 prevede che il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere “ai fini della prova” tutta una serie di elementi, quali l’indicazione della durata (lettera a), la “indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto” (lettera b); il corrispettivo (lettera c); le forme di coordinamento del lavoratore al committente (lettera d); le eventuali misure per la tutela della salute (lettera e);

per la giurisprudenza prevalente e parte della dottrina, i due termini “programma” e “progetto” costituiscono una endiadi, ossia un unico concetto espresso attraverso due diversi sostantivi, da interpretarsi nel senso di una specifica indicazione “di cio’ che il committente intende realizzare”;

le due parole hanno quindi la funzione di indicare segmenti specifici dell’attivita’ organizzata dal committente, definiti sia sotto il profilo strutturale che temporale;

tale indicazione e’ essenziale in quanto l’attivita’ affidata con il lavoro a progetto deve svolgersi in piena autonomia, in funzione di un risultato determinato ed in coordinazione con l’organizzazione predisposta dal committente, anche sotto il profilo temporale;

il risultato diventa cosi’ un fattore chiave che giustifica l’autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalita’ di realizzazione, e cio’ perche’ l’interesse del creditore e’ relativo al perfezionamento del risultato convenuto che, pur non necessariamente identificandosi in uno specifico opus, deve in ogni caso assumere una sua precisa connotazione, differenziandosi dalla mera disponibilita’, da parte del committente, di una prestazione di lavoro eterodiretta, tipica del rapporto di lavoro subordinato;

conseguentemente, al committente viene richiesto di esplicitare ex ante, in forma scritta (su cui cfr. Cass. 19/4/2016, n. 7716), l’obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere ed il risultato della prestazione richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente rivolta a quell’obiettivo; non viene, invece, richiesto che il progetto abbia ad oggetto un’attivita’ altamente specialistica o di particolare contenuto professionale, e tanto meno che sia unica e irripetibile;

in questa chiave interpretativa, la “specificita’ del progetto, programma o fase” diviene l’elemento caratterizzante della differenza fra un genuino rapporto di lavoro a progetto e un contratto a progetto stipulato solo per celare un rapporto di lavoro subordinato;

la Corte territoriale ha fatto piana e corretta applicazione dei principi su richiamati, e cio’ esclude che sia incorsa in violazione di legge: l’assunto della ricorrente, secondo cui la Corte avrebbe rigettato la domanda sull’unico presupposto che l’attivita’ svolta dagli insegnanti e’ del tutto coincidente con l’oggetto sociale del Centro Studi, trova un riscontro solo parziale nella lettura della sentenza, nella quale invece il giudizio circa la mancanza di uno specifico progetto o programma e’ fondato su una serie di elementi tratti dalla stessa lettura dei singoli contratti;

in particolare, la Corte ha rilevato come l’attivita’ affidata a ciascun docente, e descritta nei contratti, fosse conforme alle linee programmatiche del Ministero dell’istruzione, con gli adattamenti resi necessari dalle caratteristiche della classe a lui affidata (in funzione del livello di conoscenze e competenze e di altri fattori influenti sulla capacita’ di apprendimento degli allievi), e difettasse di autonomia e specificita’, atteggiandosi nel modo tipico del lavoro dell’insegnante al quale e’ comunque demandata l’ordinaria pianificazione del suo lavoro e margini di autonomia tipici delle prestazioni intellettuali;

ha quindi escluso l’esistenza di uno specifico progetto o programma di lavoro idoneo a qualificare i rapporti come rapporti di lavoro a progetto;

anche la denuncia di omessa e insufficiente motivazione e’ infondata alla luce del compiuto accertamento fattuale compiuto dalla Corte territoriale, la quale ha riscontrato che i lavoratori erano tenuti ad un obbligo di presenza e al rispetto dell’orario di lavoro, predeterminato per ciascun docente all’inizio dell’anno (salvo aggiustamenti occasionali) e basato sul monte ore per materia stabilito dalla normativa statale, con esclusione di qualsiasi possibilita’ di scelta circa i tempi per l’adempimento della prestazione; dovevano comunicare le eventuali assenze alle quali ovviava la direzione; erano tenuti a svolgere mansioni collaterali e complementari, disposti dalla direzione medesima, senza alcuna liberta’ di determinazione sui tempi e modi del loro svolgimento; erano retribuiti in correlazione alla quantita’ di lavoro svolto, cui si aggiungeva un gettone di presenza per alcune delle attivita’ connesse;

ha dunque ritenuto che tutti gli insegnanti fossero inseriti nella organizzazione aziendale, richiamando quanto all’elemento tipico della subordinazione, costituito dalla sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, i principi gia’ espressi da Cass. 19 aprile 2010, n. 9252 (resa proprio in una fattispecie di lavoro intercorso tra un insegnante e la scuola privata) secondo cui, “quando l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarita’ delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuita’ delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attivita’ lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione.” (v. pure, Cass. Sez. Un., 30 giugno 1999, n. 379);

a tali criteri generali ed astratti la Corte territoriale si e’ rigorosamente attenuta, – sicche’ non si ravvisa la violazione dell’articolo 2094 c.c. -, mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimita’ ove congruamente motivata, la relativa valutazione (Cass. 7/10/2013, n. 22785; Cass. 7/4/1992, n. 4220; Cass. 27/9/1991, n. 10086), che, nel caso di specie come su rilevato, la Corte ha compiuto in modo del tutto appagante con la puntuale indicazione delle fonti di prova poste a sostegno della sua decisione (testimonianze assunte in giudizio e documenti contrattuali);

va peraltro precisato che la questione posta dalla controversia in esame non e’ quella di accertare quale sia stato il lavoro svolto dal lavoratore in difformita’ rispetto a quello indicato nel contratto, ma, piu’ a monte, di valutare se l’attivita’ specificata nel contratto di lavoro a progetto fosse inquadrabile nello schema legislativo del lavoro a progetto o fosse un lavoro di natura subordinata;

in questa prospettiva, e’ evidente la mancanza di decisivita’ delle questioni riguardanti le prove testimoniali che non sarebbero state correttamente valutate dalla Corte territoriale, giacche’ e’ assorbente il giudizio circa la mancanza di specificita’ del progetto;

in mancanza di progetto, programma di lavoro o fase di esso, la conversione automatica i rapporti di lavoro subordinato non puo’ essere evitata dal committente-datore di lavoro neppure provando che la prestazione lavorativa sia stata caratterizzata da una piena autonomia organizzativa ed esecutiva (da ultimo, Cass. 17/08/2016, n. 17127; Cass. 21/06/2016, n. 12820);

quanto alla parte del motivo di ricorso riguardante il mancato rilievo dato dalla Corte territoriale al nomen iuris adoperato dalle parti e al rinvio al CCNL Filius – FIINSEI- UGL ANACCC, sembra sufficiente rilevare che con riguardo al lavoro a progetto la giurisprudenza ribadisce l’irrilevanza del nomen iuris adottato dalle parti, dovendosi invece attribuirsi rilevanza al riscontro della effettiva sussistenza di un progetto o programma specifico, ovvero alle concrete modalita’ di svolgimento del rapporto, normativamente delineato come forma particolare di lavoro autonomo, ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 61 (Cass. 21/10/2014 n. 22289);

il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro, e’, invece, affetto da evidente vizio di improcedibilita’, non avendo la parte provveduto a depositarlo unitamente al ricorso per cassazione e non avendo altresi’ fornito precise indicazioni per una sua facile reperibilita’ nei fascicoli di parte o d’ufficio delle pregresse fasi del giudizio e dovendosi rammentare in proposito che, in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come modificato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 7, di produrre, a pena di improcedibilita’ del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” e’ soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, munita di visto ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilita’ ex articolo 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (in tal senso, fra le tante, Cass. 11/01/2016, n. 195; Cass. Sez.Un. 11/4/2012, n. 5698; Cass. Sez. Un. 3/11/2011, n. 22726);

in definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della societa’ ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e altri accessori di legge.

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