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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

ordinanza 1 aprile 2014, n. 7569

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27457-2009 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.A.S., (OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) S.P.A.);
– intimati –
avverso la sentenza n. 65/2008 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/12/2008, R.G.N. 313/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza depositata l’11.12.08 la Corte d’appello di Trieste rigettava il gravame interposto dall’INPS contro la pronuncia del Tribunale di Gorizia che, accogliendo l’opposizione a cartella di pagamento relativa a somme aggiuntive conseguenti all’omesso pagamento di contributi da parte della S.a.s. (OMISSIS) per il periodo agosto – novembre 1990, aveva dichiarato prescritto il relativo credito, ritenendo che ad esso (vale a dire a quello per somme aggiuntive) non potessero estendersi gli atti di interruzione della prescrizione concernenti i contributi omessi, stante l’autonomia delle due obbligazioni.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS affidandosi ad un solo motivo.
La S.a.s. (OMISSIS) e’ rimasta intimata, cosi’ come (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.), anche nei confronti della quale si erano svolti i gradi di merito.
Con unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della Legge n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10 per avere la gravata pronuncia ritenuto il credito per somme aggiuntive conseguenti all’omesso pagamento di contributi autonomo rispetto a quello relativo al capitale (vale a dire ai contributi omessi), ragion per cui gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere per quest’ultimo non si estenderebbero anche ai relativi accessori (cioe’ alle somme aggiuntive).
L’impugnata sentenza ha ritenuto che, pur a fronte della prescrizione decennale – nel caso di specie – del credito per contributi omessi e dell’inapplicabilita’ al credito per somme aggiuntive del termine breve dell’articolo 2948 c.c., n. 4 (da ritenersi limitato alle sole obbligazioni che rivestano il connotato della periodicita’), al secondo credito non possano estendersi gli atti di interruzione della prescrizione che, come nella vicenda in esame, facciano riferimento esclusivo soltanto al primo.
E cio’ ha affermato in base all’asserita autonomia dei due crediti, non smentita – ad avviso dei giudici di merito – dal legame solo genetico di accessorieta’ del credito per somme aggiuntive a quello per contributi evasi.
In proposito si registrano difformi orientamenti di questa Suprema Corte.
Secondo un primo indirizzo, l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro e’ tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata dell’inadempimento o del ritardo e svolge una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva, alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili, nella sua accessorieta’, ha la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale e fa si’ che l’interruzione della prescrizione del credito principale si comunichi a quello accessorio (cfr. le sentenze, tutte della Sez. Lav., nn. 2620/12, 8814/08, 9054/04 e 194/86).
Invece, secondo Cass. Sez. Lav. n. 14864/11 l’accessorieta’ del credito per somme aggiuntive non basta, in assenza di specifica disposizione normativa, ad assoggettarlo al medesimo regime del credito contributivo cui inerisce e cio’ perche’ le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi sono sanzioni civili pecuniarie costituenti obbligazioni di natura diversa da quella dell’obbligazione contributiva.
Al solo scopo di segnalare che il contrasto di cui sopra e’ sostanzialmente espressione di piu’ ampie aporie nella giurisprudenza di questa Suprema Corte appare opportuno ricordare che, come affermato da Cass. Sez. Lav. n. 4484/2000, le sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali assolvono (con predeterminazione legale, in via di presunzione iuris et de iure, del danno cagionato all’ente) alla stessa funzione degli interessi moratori.
In altre parole, cio’ significa che il contrasto di cui sopra riproduce, nello specifico delle somme aggiuntive conseguenti all’omesso pagamento di contributi previdenziali, il parallelo contrasto relativo alla sensibilita’ o meno della prescrizione degli interessi moratori e di ogni altro diritto accessorio alle vicende interruttive della prescrizione riguardanti il credito principale.
Per la soluzione negativa si vedano, ad esempio, Cass. Sez. 5 n. 13080/11, Cass. Sez. 1 n. 23746/07 e Cass. Sez. 2 n. 4704/01 (nonche’, piu’ remote, Cass. Sez. 1 n. 687/80 e n. 831/73), secondo le quali al credito per interessi moratori non si estendono le interruzioni della prescrizione che riguardino esclusivamente il credito principale e non espressamente riferite anche agli interessi de quibus, sul presupposto dell’autonomia causale delle due obbligazioni e del legame solo genetico di accessorieta’ degli interessi rispetto al capitale.
Analoga la conclusione cui perviene la giurisprudenza della Sez. 5 in tema di interessi moratori (cfr. Cass. Sez. 5 n. 13080/11).
Per la soluzione sostanzialmente affermativa cfr., invece, Cass. Sez. Lav. n. 12679/2000, n. 7045/93 (e, piu’ remote, Cass. Sez. 3 n. 61/82 e Cass. Sez. 1 n. 20/72, secondo cui l’interruzione della prescrizione con effetto permanente per pendenza di lite sull’esistenza del credito si comunica agli interessi relativi allo stesso), in virtu’ delle quali il credito concernente il risarcimento del maggior danno da inadempimento o ritardato adempimento di obbligazione pecuniaria soggiace allo stesso termine di prescrizione previsto per l’obbligazione cui accede, essendo inconcepibile una diversita’ di regime per il credito principale e per quello accessorio, diversita’ che importerebbe la persistenza del credito risarcitorio nonostante l’avvenuta estinzione di quello principale.
Trattandosi di questione di massima che, oltre a registrare il contrasto giurisprudenziale sopra rilevato, riveste i connotati della particolare importanza (considerata la vasta platea dei soggetti virtualmente interessati), letto l’articolo 374 c.p.c. il Collegio ritiene di rimettere la causa al Primo Presidente affinche’ ne valuti l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

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