spinello uso di gruppo

Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza  n. 4560 del 29 gennaio 2013

 

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14 dicembre 2011 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Imperia pronunciava non luogo a procedere nei confronti di G.B. in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero in ordine al reato di cessione a S.I. di uno spinello di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Ad avviso del Giudice, poichè la prova del fatto consisteva nelle dichiarazioni dell’imputata medesima, la quale aveva affermato di avere acquistato dal coimputato A.G. uno spinello già confezionato che poi aveva fumato insieme al proprio compagno S. (dopo di che aveva acquistato in accordo con lo stesso altre dosi di hascisc già preparate), non v’era “ragionevole certezza dell’assenza della comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al consumo personale” in relazione all’acquisto del primo spinello fumato dalla donna insieme al compagno. Su queste premesse il Giudice riteneva superfluo il rinvio a giudizio prevedendo che l’imputata si sarebbe avvalsa verosimilmente della facoltà di non rispondere.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.
Con un primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale.

Richiamando i contrastanti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all’incidenza delle modifiche apportate dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 sui lineamenti del reato di detenzione illecita di stupefacenti, il pubblico ministero espone di aderire alla tesi secondo la quale l’intervenuta modifica dell’art. 73 T.U. stup., con la previsione della tipicità della detenzione “per uso non esclusivamente personale”, importa la punibilità anche dell’uso di gruppo dello stupefacente.
Con un secondo motivo, si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, atteso che il Giudice da un canto ha affermato non esservi certezza in ordine all’esistenza di un preventivo mandato ad acquistare, dall’altra ha pronunciato il non luogo a procedere perchè sussistono i presupposti dell’uso di gruppo.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.
3.1. Come correttamente osservato dal ricorrente, il fondamento primo della decisione impugnata è nell’adesione a quell’interpretazione della vigente disciplina in tema di stupefacenti che predica l’irrilevanza penale del cd. uso di gruppo. Muovendo da tale postulato il Giudice dell’udienza preliminare si interroga in ordine alla consistenza probatoria dell’ipotesi accusatoria.
E’ noto che la giurisprudenza di questa Corte conosce due opposte opzioni interpretative, l’una delle quali ritiene certamente punibile il cd. uso di gruppo anche dopo che sul piano del diritto positivo è emersa la locuzione “uso esclusivamente personale”: “è penalmente rilevante la detenzione di sostanza stupefacente destinata al cosiddetto uso di gruppo, atteso che l’irrilevanza penale, dopo l’intervento normativo della L. 21 febbraio 2006, n. 49 attiene soltanto alla detenzione per uso esclusivamente personale” (tra le molte, Cass. sez. 4, sent. n. 46023 del 7/6/2011, Richelda, rv. 251734).

Altre decisioni, in particolare della sesta sezione di questa Corte, affermano che l’innovazione lessicale ha determinato il venir meno della punibilità dell’uso comunitario, sia nella forma del mandato all’acquisto che in quella dell’acquisto in comune, riconducendosi entrambi le fattispecie all’uso di gruppo e quindi all’uso personale (tra le altre, Cass. Sez. 6, sent. n. 17396 del 27.2.2012, Bove, rv. 252499).

Orbene, anche ad accedere a quest’ultima tesi, occorre pur sempre che l’acquirente-mandatario, il quale opera materialmente (o conclude) le trattative di acquisto, sia anche lui uno degli assuntori; che sia certa sin dall’inizio l’identità dei componenti il gruppo, nonchè manifesta la comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale e si sia del pari raggiunta un’intesa in ordine al luogo ed ai tempi del relativo consumo; che gli effetti dell’acquisizione traslino direttamente in capo agli interessati, senza passaggi mediati” (Cass. 17396/2012, cit).

Nel caso che occupa il Giudice avrebbe dovuto accurare non già la “ragionevole certezza dell’assenza della comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al consumo personale”, bensì la ragionevole certezza dell’esistenza di quella comune volontà, nel quadro dei requisiti sopra ricordati del cd. uso di gruppo. Tanto più che la valutazione alla quale era chiamato si colloca all’interno della cornice dell’udienza preliminare, nella quale vige una regola di giudizio che mira ad evitare dibattimenti superflui perchè inidonei a sviluppare ulteriormente il quadro conoscitivo.
Sotto questo profilo risulta erronea anche la assoluta centralità data all’ipotesi del futuro silenzio dell’imputata: possibile ma non certo e comunque non ostativo al recupero delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari (ex art. 503 o 513 cod. proc. pen.).
4. Si impone quindi l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Imperia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Imperia.

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