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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza del 14 gennaio 2013, n. 1713

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 30 aprile 2010, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lodi appellata da C.F.R. , A.C. , V.F. e B.V. , assolveva V.B. , C.F.R. e C.A. dal reato loro ascritto perché il fatto non costituisce reato, revocando conseguentemente le statuizioni civili emesse nei loro confronti; confermava nel resto l’impugnata sentenza e condannava V.F. alla rifusione delle spese, sostenute dalle parti civili costituite in giudizio. Gli imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere del reato di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche perché, C.A. e C.F.R. , in qualità di amministratori della F.lli (…) n.c. di F. ed A.C. , V.B. e V.F. in qualità di amministratori della F.lli (…) S.n.c. per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e con violazione delle norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionavano il decesso di B.S. ed in particolare i C. , quali committenti dei lavori presso lo stabilimento sito in (…) , omettevano di verificare i requisiti tecnico professionali dell’impresa T. di B. S. alla quale appaltavano i lavori di trasferimento della sede consistenti nella rimozione di pezzi plastici e nella demolizione di una struttura portante in ferro utilizzata nel processo di galvanica, omettevano di fornire alla indicata ditta dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente nel quale operare ed omettevano di cooperare e coordinare il loro operato con la ditta T. al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, V.F. e V.B. quali subappaltatori dei lavori omettevano di cooperare e coordinare con il datore di lavoro rappresentato dalla ditta T. per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi connessi al lavoro, nonché consentivano che venissero effettuate operazioni di taglio con fiamma ossidrica in un ambiente non efficacemente ventilato, causando in tal modo la morte di B.S. che nel corso dei lavori veniva investito da una fiammata di benzina, sostanza che per pulire un filtro di gasolio aveva versato in una bacinella posta vicino ad un cannello in funzione per il taglio delle lamiere.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso V.F. , lamentando:
2.1 La inosservanza o erronea applicazione della legge penale per errata applicazione del disposto degli artt. 589 e 41 c.p.
2.2 La mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 co. 1 lettera e) c.p.p.
3. Hanno proposto ricorso anche le parti civili T.M. e G.G. , lamentando:
3.1 l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 589 c.p. in relazione agli artt. 3 d.lvo n. 494 del 1996 e 7 d.lgvo n. 626 del 1994 per motivazione insufficiente e contraddittoria quanto alla pronunciata assoluzione dei committenti C.
3.2 l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 589 c.p. in relazione agli artt. 1-8 e 12 Dlgs. vo 494/1996 e la motivazione insufficiente e contraddittoria quanto sempre all’assoluzione dei committenti C.
3.3 la mancanza di motivazione e la violazione dell’art. 250 DPR 547/1955 degli artt. 8 e 9 D.lgs.vo 494/1996 quanto all’assoluzione dell’imputato V.B.

Considerato in diritto

4. In sede di discussione orale il difensore degli imputati ha dedotto che la mancata comparizione in udienza della parte civile e la conseguente omessa precisazione delle conclusioni comporterebbe una implicita rinunzia al ricorso dalla stessa proposto. La deduzione è infondata. Ed invero come precisato da pacifico insegnamento di questa Corte regolatrice, fondato sul principio d’immanenza della costituzione di parte civile, anche nel caso in cui la stessa parte non compaia nel giudizio e non presenti le conclusioni la costituzione non può intendersi revocata (cfr., tra le altre, Cass. Sez. IV, n. 24360 del 28 maggio 2008, RV. 240942). Invero, le conclusioni già rassegnate nel corso del giudizio, in mancanza di revoca esplicita, restano valide in ogni stato e grado del processo, dovendosi escludere l’operatività della disposizione sanzionatoria – in chiave processuale – prevista dall’art. 82 c.p.p. per il solo giudizio di primo grado. Lo stesso principio non può che valere anche nell’ipotesi, come quella di specie, in cui la parte civile abbia proposto impugnazione, assumendo così autonoma iniziativa procedurale, con cui ha espressamente ribadito il petitum già formulato nelle fasi di merito, insistendo nell’istanza risarcitoria, con esplicito richiamo, anzi, alle conclusioni presentate per iscritto nel corso dei giudizi di merito.
5. Va ulteriormente premesso che nonostante il tempo trascorso dall’episodio il reato non è prescritto e alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 157 c.p. e di quella di cui alla normativa antecedente, stante la contestazione dell’aggravante della violazione della normativa antinfortunistica che determina il raddoppio dei termini ordinari.
6. Le decisioni di merito hanno così ricostruito la vicenda in fatto: la ditta F.lli (..).n.c. era in fase di trasferimento da (…) ; nella nuova sede di (…) erano già state traslocate le attrezzature; il giorno dell’infortunio presso la vecchia sede erano presenti alcuni dipendenti della (…) S.n.c. che stavano sistemando il materiale che avrebbe dovuto anch’esso essere trasferito ed uno solo di essi stava svolgendo attività di burattatura cioè di rifinitura superficiale di pezzi di metallo che sarebbero stati successivamente oggetto dell’attività di galvanotecnica, il tutto si stava svolgendo in un capannone diverso da quello dove in precedenza erano collocate le vasche per quella procedura, che costituiva l’attività della ditta. In quest’ultimo fabbricato erano rimasti solo i materiali che B. doveva smaltire o riutilizzare per la propria attività commerciale: il pavimento in PVC, materiali plastici e la struttura metallica che aveva permesso il movimento dei carrelli appesi per le immersioni nelle vasche, già trasferite, dei materiali da sottoporre alla procedura di galvanizzazione; anche questa struttura doveva essere demolita, per procedere poi al recupero dei pezzi ferrosi come rottami ed allo smaltimento del materiale non recuperabile; questo era il compito che si era assunto il B. , che per anni era stato titolare di un’azienda artigiana, la T. che dal 1983 aveva svolto attività di pulitura metalli e rigenerazione di macchine galvaniche e che, poi, nel 1998 era fallita. B. però aveva continuato nella sua attività, appoggiandosi alla ditta M., alla quale faceva intestare le fatture per il suo lavoro, fatture emesse anche, diversi mesi prima dell’infortunio, per la F.lli (…).n.c. e che nell’intestazione portavano la dicitura “smontaggi galvano industriali”, “demolizioni galvaniche ed accessori” e dove B. era indicato come “responsabile dell’usato”. Durante lo svolgimento delle operazioni connesse a tali incombenze si verificava l’infortunio così come descritto nel capo di imputazione sopra riportato.
7. Ciò posto, quanto al ricorso del V. , osserva la Corte: nelle decisioni di merito si è sottolineata la responsabilità dell’imputato in quanto, accortosi del comportamento del B. , non avrebbe dovuto continuare ad utilizzare la fiamma ossidrica ed avrebbe dovuto pretendere che quell’attività con la benzina, che non faceva parte dello smantellamento in corso, ma che dipendeva dalla cattiva manutenzione del muletto, fosse svolta all’esterno del capannone. Sostiene in primo luogo il ricorrente che la Corte territoriale avendo sottolineato l’imprevedibilità del comportamento del B. , avrebbe dovuto escludere la colpa del V. ed ancora con il secondo motivo l’illogicità della motivazione, poiché se l’evento era imprevedibile non sarebbe stato spiegato come avrebbe il V. potuto prevederlo e conseguentemente evitarlo. Entrambi i motivi sono infondati. V.F. è stato colui che ha posto materialmente in essere l’operazione da cui è derivato l’infortunio (taglio con la fiamma ossidrica e conseguente fiammata originata dal cannello della stessa). Trattasi di un’attività obiettivamente pericolosa di cui peraltro il V. non era particolarmente esperto come dallo stesso dichiarato e che costituiva – come sottolineato dal giudice di I grado – una fonte di rischio concreto per tutti i soggetti che fossero entrati – per qualsivoglia ragione – nell’ambiente di lavoro. D’altronde per la prossimità dei luoghi e per la particolarità della situazione l’operazione posta in essere dal B. (pulizia del filtro con il gasolio che secondo il tecnico della ASL sentito in I grado anche se non frequente era tuttavia possibile e quindi non del tutto imprevedibile) era immediatamente percepibile per cui corretta appare sul punto la decisione impugnata. Conseguentemente il ricorso del V. va rigettato.
8. Quanto alle posizioni dei fratelli C. e di V.B. , oggetto del ricorso delle parti civili, la gravata sentenza che, in riforma della decisione di primo grado che ne aveva ritenuto la penale responsabilità, li ha mandati assolti perché il fatto non costituisce reato, va annullata ai fini civili con conseguente rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Ed invero la Corte territoriale ha motivato tale decisione, quanto ai fratelli C. , unicamente sul rilievo che “per la situazione dei luoghi in cui si è verificato il mortale incidente, per la capacità di B. di svolgere quell’attività dimostrata dagli anni di lavoro nel settore e attestata dalle fatture che egli aveva già presentato alla F.lli (…).n.c. a nome della M., nelle quali egli appare responsabile dell’usato, chi gli aveva affidato il lavoro non doveva essere tenuto a coordinarne la sicurezza, dal momento che non veniva svolta la attività tipica della ditta ed i suoi operai presenti stavano svolgendo operazioni diverse ed in un luogo diverso da quello in cui operava B. , con le persone da lui chiamate e con gli attrezzi da loro forniti”. La sentenza di I grado di contro era pervenuta all’affermazione di penale responsabilità anche sull’assorbente rilievo (cfr. pag. 14) che “nell’impianto della società C. – come peraltro ammesso in sede di esame dallo stesso imputato – mancavano gli impianti di aspirazione dei vapori e dei gas e, quindi ciò vietava l’attuazione di operazioni di saldatura o di taglio poiché, ai sensi dell’art. 250 d.P.R. n. 547/1955, dette operazioni sono vietate all’interno dei locali che non siano efficacemente ventilati”.
La Corte territoriale nel riformare la sentenza di I grado ha invece completamente trascurato tale circostanza.
9. Quanto infine alla posizione di V.B. è sufficiente osservare come la Corte territoriale, pur pervenendo – come già sottolineato – ad una statuizione opposta a quella del giudice di primo grado ha completamente omesso di motivare a riguardo, così incorrendo nella denunciata violazione di legge.
10. Al rigetto del ricorso del V. consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di V.F. che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di V.B. , C.F.R. e C.A. e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Depositata in Cancelleria il 14.01.2013

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