Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 9 febbraio 2015, n. 5879
Ritenuto in fatto
1. II Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale non è stato convalidato l’arresto in flagranza di reato di C.F..
Va premesso che il C. era stato tratto in arresto siccome colto nella flagranza del reato di detenzione e di produzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
Il giudice riteneva che nella fattispecie ricorresse il fumus commissi delicti, ma in relazione all’art. 73, co. 5 T.U. Stup. e quindi, secondo la più recente disciplina, che fosse integrato un autonomo reato caratterizzato dalla lieve entità della condotta, sia per la qualità che per la quantità della sostanza oggetto di esso; reato per il quale l’arresto in flagranza é facoltativo. Quindi ravvisava l’assenza nel verbale di arresto di “qualsivoglia plausibile ragione, in relazione alla gravità dei fatto od alla pericolosità dei soggetto, che avrebbe indotto il personale operante a privare il C. della libertà personale”.
Il ricorrente si duole della ordinanza impugnata, per aver essa ritenuto l’illegittimità dell’arresto nonostante la p.g. avesse motivato in ordine alla gravità del fatto commesso dal C..
2. Con ‘memoria difensiva’ depositata il 10.10.2014 il difensore del C. ha chiesto il rigetto dei ricorso.
Considerato in diritto
3. II ricorso è fondato.
3.1. Ha già rilevato questa Suprema Corte che, in tema di convalida dell’arresto, il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza dei fumus commissi delicti, al fine di stabilire, ex post, se l’indagato sia stato privato della libertà personale in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., dovendosi escludere che il controllo del giudice della convalida debba investire i gravi indizi di reità o la responsabilità per il reato addebitato, tali accertamenti essendo riservati alle successive fasi processuali (Cass., Sez. VI, n. 8029/2003; id., Sez. VI, n. 49124/2003; id., Sez. VI, n. 19011/2003; id., Sez. IV, n. 46473/2003). In particolare, il controllo sulla legittimità dell’operato della polizia va effettuato sulla base del criterio di ragionevolezza, ovvero dell’uso ragionevole dei potere discrezionale riservato alla polizia giudiziaria, e solo quando ravvisi un eccesso o un malgoverno di tale discrezionalità il giudice può negare la convalida, fornendo in proposito adeguata motivazione (Cass., Sez. VI, n. 19011/2003; id., Sez. VI, n. 8029/2003, cit.), senza sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Cass., Sez. IV, 9.12.2000, Mateas).
Con specifico riferimento all’ipotesi di arresto facoltativo, i presupposti della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto non devono essere necessariamente presenti congiuntamente, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri (Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012 – dep. 20/03/2012, P.M. in proc. Hraich, Rv. 252949). Né va dimenticato che, se da un canto la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare il proprio potere di privare della libertà in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell’arrestato, dall’altro tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d’arresto o dagli atti complementari in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 6, n. 31281 del 06/05/2009 – dep. 29/07/2009, Spennati, Rv. 244680).
3.2. Orbene, tenuto presente quanto appena esposto, é agevole rilevare che nel caso di specie il giudice della convalida ha operato una propria valutazione della gravità del fatto e della pericolosità del C., sovrapponendola a quella svolta dagli operanti e manifestata con motivazione tutt’altro che irragionevole o apparente. In tal modo incorrendo in violazione di legge.
Invero, nel dare conto delle ragioni dell’arresto del C. la p.g. ha evidenziato che questi, osservato mentre usciva dal cancello della propria abitazione in sella ad una bicicletta, nel vedere sopraggiungere i Carabinieri cercava di dileguarsi; che sulla persona gli vennero rinvenute due dosi di marijuana; che nell’abitazione e in un garage del quale aveva disponibilità vennero sequestrati, separatamente detenuti e talvolta confezionati, undici grammi di marijuana, tre grammi di semi, 5 grammi di foglie di marijuana, 91 grammi di marijuana, due piante dì marijuana (di 45 e di 35 cm. di altezza), tritaerba e apparecchiature varie per la coltivazione in serra.
Su tali premesse fattuali l’arresto venne motivato come misura giustificata dai trascorsi di Polizia, dalla personalità del soggetto, dal pericolo di fuga dalla reiterazione e dalla gravità del fatto e dalla necessità di interrompere l’azione criminosa.
Risulta quindi soddisfatto l’onere di motivazione dell’arresto; operata l’esposizione di ragioni non meramente apparenti o non pertinenti ai fatti; manifestata una valutazione di gravità dei fatti certamente non arbitraria; evidenziato un pericolo di fuga che trae origine dal comportamento serbato dal C. alla vista degli operanti.
A fronte di siffatte evidenze risulta semplicemente non rispondente al vero che il verbale di arresto non desse conto di “qualsivoglia plausibile ragione, in relazione alla gravità del fatto od alla pericolosità del soggetto, che avrebbe indotto il personale operante a privare il C. della libertà personale”.
Né sovverte tale conclusione la circostanza che il giudice abbia ritenuto ricorrere il fatto di lieve entità di cui all’art. 73, co. 5 T.U. Stup., poiché anche rispetto ad esso – a M.r ragione ora che é configurato quale reato autonomo (ex multis, Sez. 4, n. 47296 del 11/11/2014 – dep. 17/11/2014, Careddu, Rv. 260674) – é possibile individuare una scala di graduazione della gravità del reato; sicché sarebbe errato ritenere che la delineazione legislativa del fatto lieve non ammetta una valutazione della misura di gravità di tale specifico fatto.
4. In conclusione il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, perché l’arresto di C.F. fu legittimamente eseguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
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