Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 9 febbraio 2015, n. 5879
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LOCRI;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 390/2014 GIP TRIBUNALE di LOCRI, del 03/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG Dott. D’Ambrosio Vito, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio ad altro giudice.
Va premesso che il (OMISSIS) era stato tratto in arresto siccome colto nella flagranza del reato di detenzione e di produzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
Il giudice riteneva che nella fattispecie ricorresse il fumus commissi delicti, ma in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e quindi, secondo la piu’ recente disciplina, che fosse integrato un autonomo reato caratterizzato dalla lieve entita’ della condotta, sia per la qualita’ che per la quantita’ della sostanza oggetto di esso; reato per il quale l’arresto in flagranza e’ facoltativo. Quindi ravvisava l’assenza nel verbale di arresto di “qualsivoglia plausibile ragione, in relazione alla gravita’ del fatto od alla pericolosita’ del soggetto, che avrebbe indotto il personale operante a privare il (OMISSIS) della liberta’ personale”.
Il ricorrente si duole della ordinanza impugnata, per aver essa ritenuto l’illegittimita’ dell’arresto nonostante la p.g. avesse motivato in ordine alla gravita’ del fatto commesso dal (OMISSIS).
2. Con “memoria difensiva” depositata il 10.10.2014 il difensore del (OMISSIS) ha chiesto il rigetto del ricorso.
3.1. Ha gia’ rilevato questa Suprema Corte che, in tema di convalida dell’arresto, il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del fumus commissi delicti, al fine di stabilire, ex post, se l’indagato sia stato privato della liberta’ personale in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 c.p.p., dovendosi escludere che il controllo del giudice della convalida debba investire i gravi indizi di reita’ o la responsabilita’ per il reato addebitato, tali accertamenti essendo riservati alle successive fasi processuali (Cass., Sez. 6, n. 8029/2003; id., Sez. 6, n. 49124/2003; id., Sez. 6, n. 19011/2003; id., Sez. 4, n. 46473/2003). In particolare, il controllo sulla legittimita’ dell’operato della polizia va effettuato sulla base del criterio di ragionevolezza, ovvero dell’uso ragionevole del potere discrezionale riservato alla polizia giudiziaria, e solo quando ravvisi un eccesso o un malgoverno di tale discrezionalita’ il giudice puo’ negare la convalida, fornendo in proposito adeguata motivazione (Cass., Sez. 6, n. 19011/2003; id., Sez. 6, n. 8029/2003, cit.), senza sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Cass., Sez. 4, 9.12.2000, Mateas).
Con specifico riferimento all’ipotesi di arresto facoltativo, i presupposti della gravita’ del fatto e della pericolosita’ del soggetto non devono essere necessariamente presenti congiuntamente, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri (Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012 – dep. 20/03/2012, P.M. in proc. Hraich, Rv. 252949). Ne’ va dimenticato che, se da un canto la polizia giudiziaria e’ tenuta ad indicare le ragioni che l’hanno indotta ad esercitare il proprio potere di privare della liberta’ in relazione alla gravita’ del fatto o alla pericolosita’ dell’arrestato, dall’altro tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d’arresto o dagli atti complementari in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 6, n. 31281 del 06/05/2009 – dep. 29/07/2009, Spennati, Rv. 244680).
3.2. Orbene, tenuto presente quanto appena esposto, e’ agevole rilevare che nel caso di specie il giudice della convalida ha operato una propria valutazione della gravita’ del fatto e della pericolosita’ del (OMISSIS), sovrapponendola a quella svolta dagli operanti e manifestata con motivazione tutt’altro che irragionevole o apparente. In tal modo incorrendo in violazione di legge.
Invero, nel dare conto delle ragioni dell’arresto del (OMISSIS) la p.g. ha evidenziato che questi, osservato mentre usciva dal cancello della propria abitazione in sella ad una bicicletta, nel vedere sopraggiungere i Carabinieri cercava di dileguarsi; che sulla persona gli vennero rinvenute due dosi di marijuana; che nell’abitazione e in un garage del quale aveva disponibilita’ vennero sequestrati, separatamente detenuti e talvolta confezionati, undici grammi di marijuana, tre grammi di semi, 5 grammi di foglie di marijuana, 91 grammi di marijuana, due piante di marijuana (di 45 e di 35 cm. di altezza), tritaerba e apparecchiature varie per la coltivazione in serra.
Su tali premesse fattuali l’arresto venne motivato come misura giustificata dai trascorsi di Polizia, dalla personalita’ del soggetto, dal pericolo di fuga dalla reiterazione e dalla gravita’ del fatto e dalla necessita’ di interrompere l’azione criminosa.
Risulta quindi soddisfatto l’onere di motivazione dell’arresto; operata l’esposizione di ragioni non meramente apparenti o non pertinenti ai fatti; manifestata una valutazione di gravita’ dei fatti certamente non arbitraria; evidenziato un pericolo di fuga che trae origine dal comportamento serbato dal (OMISSIS) alla vista degli operanti.
A fronte di siffatte evidenze risulta semplicemente non rispondente al vero che il verbale di arresto non desse conto di “qualsivoglia plausibile ragione, in relazione alla gravita’ del fatto od alla pericolosita’ del soggetto, che avrebbe indotto il personale operante a privare il (OMISSIS) della liberta’ personale”.
Ne’ sovverte tale conclusione la circostanza che il giudice abbia ritenuto ricorrere il fatto di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, poiche’ anche rispetto ad esso – a maggior ragione ora che e’ configurato quale reato autonomo (ex multis, Sez. 4, n. 47296 del 11/11/2014 – dep. 17/11/2014, Careddu, Rv. 260674) – e’ possibile individuare una scala di graduazione della gravita’ del reato; sicche’ sarebbe errato ritenere che la delineazione legislativa del fatto lieve non ammetta una valutazione della misura di gravita’ di tale specifico fatto.
4. In conclusione il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, perche’ l’arresto di (OMISSIS) fu legittimamente eseguito.
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