Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 7 settembre 2015, n. 36059

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente

Dott. BIANCHI Luisa – rel. Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 5175/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 24/02/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/201 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Manlia Di Nardo, che ha concluso per inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/2/2015 la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto (OMISSIS) responsabile del reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 1, comma 2, lettera c), e comma 2 sexies, per aver circolato durante le ore notturne sulla pubblica via alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (fatto del (OMISSIS)).

2. Con ricorso per cassazione l’imputato deduce: 1) mancanza e illogicita’ di motivazione sulla ritenuta responsabilita’; si sostiene che l’imputato avrebbe dovuto essere assolto per mancanza di prova certa dello stato di ebbrezza non essendo stata fornita la prova circa lo stato di manutenzione e controllo del dispositivo con cui veniva effettuato l’alcoltest; 2) inosservanza di legge in relazione alla previsione della legge delega n. 67/2014 di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto; 3) inosservanza di legge per aver respinto la richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilita’ perche’ incompatibile con la sospensione condizionale della pena; 4) inosservanza di legge per mancata applicazione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato soltanto in relazione al terzo motivo.

2. Il primo motivo e’ infondato. La corte di appello ha osservato che lo stato di ebbrezza e’ risultato accertato da due misurazioni successive, regolarmente effettuate tramite alcoltest, i cui scontrini attestano l’effettuazione di prove valide confermando la regolarita’ del funzionamento dell’apparecchio. Trova pertanto applicazione la giurisprudenza di questa Corte, gia’ richiamata dalla corte di appello, secondo cui e’ onere dell’imputato fornire – eventualmente – la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio (Sez. 424/03/2011 n. 17463 Rv. 250324).

3. Anche il secondo motivo e’ infondato. Questa Corte (tra le altre, sez. 3 22.4.2015 n. 21475 Rv. 263693) ha ammesso la possibilita’ di applicare la nuova causa di estinzione del reato per tenuita’ del fatto anche ai procedimenti in corso, precedenti la novella, ed anche nel giudizio di Cassazione, ma salvo verifica – in tale ultima ipotesi – della sussistenza delle condizioni di applicabilita’ del predetto istituto ricavabili da quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata. Nella specie, una tale verifica non puo’ condurre ad un risultato favorevole al ricorrente dal momento che non solo egli si e’ reso responsabile della piu’ grave tra le ipotesi criminose di cui all’articolo 186, ma risulta altresi’ dalla sentenza qui impugnata che non e’ stato ravvisato alcun specifico profilo di particolare tenuita’ del fatto, all’imputato essendo state negate anche le attenuanti generiche, con valutazione motivatamente condivisa dal giudice di appello e pertanto incensurabile.

4. E’ invece fondato il terzo motivo con il quale si lamenta la mancata ammissione al lavoro di pubblica utilita’. Ed invero questa Corte, occupandosi della questione concernente la possibilita’ per l’imputato, in caso di richiesta di sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ formulata dopo aver ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, del mantenimento del beneficio previamente concesso, ha affermato l’incompatibilita’ tra i due istituti, traendone come corollario che la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’, implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza (Cass. Sez. 4 , Sentenza n. 1755 del 19/11/2013, Rv. 258183; Sez. 3 , Sentenza n. 20726 del 07/11/2012 Rv. 254996). E’ dunque da ritenersi, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Palermo, che la richiesta del lavoro sostitutivo implichi inequivocabilmente, sia pure tacitamente, la rinuncia alla sospensione condizionale della pena in precedenza concessa. In conformita’ all’esposto principio il ricorso deve trovare accoglimento, con annullamento della sentenza in parte qua e rinvio alla Corte d’Appello di Palermo affinche’ valuti la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilita’. Trattandosi di accoglimento di impugnazione parziale, la statuizione determina gli effetti di cui all’articolo 624 c.p.p., con riferimento all’affermazione della responsabilita’ dell’imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.

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