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Il testo integrale

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 Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 6 maggio 2013 n. 19413[1]

Risulta dunque normativamente confermata, nel suo complesso, la consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Suprema corte, secondo cui la sospensione può essere disposta solo quando l’imputato sia titolare di titolo abilitativo e si sia posto alla guida di veicolo che richieda uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione medesima


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/05/no-alla-sospensione-della-patente-per-lubriaco-in-bicicletta.html

 

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