Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 settembre 2013 n. 36398[1]
La responsabilità del committente deriva dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e la cooperazione nell’apprestare le misure di protezione e prevenzione, non potendo esigersi però un controllo pressante, continuo e capillare del committente sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori.
Non esiste tuttavia alcun obbligo per il committente di nominare un coordinatore, un direttore dei lavori o di approntare un piano di sicurezza .
Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, è necessario verificare quale sia stata l’incidenza della sua condotta “nell’eziologia dell’evento”senza dare rilievo preminente a obblighi che non gli competono
Leave a Reply