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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 settembre 2013 n. 36398[1]

La responsabilità del committente deriva dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e la cooperazione nell’apprestare le misure di protezione e prevenzione, non potendo esigersi però un controllo pressante, continuo e capillare del committente sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori.

Non esiste tuttavia alcun obbligo per il committente di nominare un coordinatore, un direttore dei lavori o di approntare un piano di sicurezza .

Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, è necessario verificare quale sia stata l’incidenza della sua condotta “nell’eziologia dell’evento”senza dare rilievo preminente a obblighi che non gli competono


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/09/la-mancata-nomina-del-direttore-dei-lavori-non-fa-scattare-la-responsabilita-del-committente.html

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