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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 28 ottobre 2015, n. 43448

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. BLAIOTTA Rocco M. – rel. Consigliere

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2051/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 16/10/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Confermando la prima sentenza, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza dei 16 ottobre 2014, ha affermato la responsabilita’ dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera C, commesso il (OMISSIS).

2. Ricorre per cassazione l’imputato. Si lamenta che l’ora dell’accertamento non e’ stata determinata. L’agente operante ha riferito che per effetto dell’ora legale l’orologio era un’ora avanti, ma visto che si era al (OMISSIS) l’orologio avrebbe dovuto essere semmai regolato un’ora indietro. La sentenza d’appello conviene in proposito, ma cio’ nonostante perviene a confermare la sentenza del tribunale.

3. Il ricorso e’ manifestamente infondato e quindi inammissibile. La sentenza impugnata argomenta a proposito dell’errore concernente l’annotazione dell’orario di esecuzione dell’alcoltest, dovuto al fatto che si e’ in concomitanza con il momento de cambio autunnale. Secondo la Corte, tuttavia, le discrasie sono annullate da fatto che l’orario e’ correttamente riportato nel verbale e che, soprattutto, gli “scontrini” dell’alcoltest sono stati firmati dall’imputato e cio’ toglie ogni incertezza in ordine alla genuinita’ della documentazione afferente all’indagine tossicologica. La pronunzia da’ pure atto che il tasso alcolemico era di 2,62 e che l’imputato presentava una marcata sintomatologia tipica.

Tale apprezzamento si sottrae con tutta evidenza alle indicate censure. La concomitanza con il cambio dell’ora legale spiega agevolmente le discordanze quanto all’indicazione dell’orario; e d’altra parte si da rilievo all’orario riportato nel verbale di polizia e soprattutto al dato di inoppugnabile e decisivo rilievo costituito dalla sottoscrizione dei documenti da parte dell’imputato, che da certezza in ordine all’assenza di alcun dubbio in ordine all’occasione storica ed alle modalita’ dell’esecuzione del controllo. Si tratta di apprezzamento di merito del tutto immune da vizi logici o giuridici non sindacabile nella presente sede di legittimita’.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1,000 a favore della cassa delle ammende.

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