cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 28 maggio 2015, n. 22835

Ritenuto in fatto

1. Il Giudice di Pace di Padova, con sentenza del 17/09/2014, ha dichiarato V.A. colpevole del reato di cui all’art.590 cod. pen., condannandola alla pena di Euro 400,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. All’imputata era stato contestato di aver cagionato alla cliente B.M. una dermatite allergica da contatto giudicata guaribile in sedici giorni per aver omesso, quale titolare di un centro estetico, di adottare le necessarie cautele volte ad accertare la non pericolosità dei prodotti utilizzati nonché a verificare il regolare funzionamento degli impianti abbronzanti, in particolare facendo utilizzare alla cliente una crema abbronzante e sottoponendola ad un trattamento abbronzante su tutto il corpo.
2. Dopo aver accertato che la persona offesa soffriva di una forma allergica all’uso di creme abbronzanti non comunicata all’imputata, e che quest’ultima non aveva preteso dalla cliente certificazione medica attestante che la stessa potesse sopportare il trattamento abbronzante e l’uso di creme abbronzanti, né aveva richiesto alla cliente di dichiarare per iscritto di essere esente da impedimenti ad effettuare il trattamento, né si era fatta rilasciare liberatoria dopo aver informato la cliente dei rischi correlati all’uso di creme e lampade solari, il Giudice di Pace è pervenuto alla pronuncia di condanna ritenendo che la V. non avesse adottato un comportamento prudente e rispettoso delle necessarie cautele. In particolare, il giudice di merito ha ritenuto che i cartelli generici e non specifici di pericolo non dessero certezza in merito alla consapevolezza da parte del cliente dei rischi per la sua salute.
3. V.A. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione – travisamento di una prova decisiva. La ricorrente si duole del fatto che il giudice abbia posto a fondamento della decisione una regola di esperienza manifestamente inaccettabile e contrastante con il laddove ha preteso che la titolare di un centro estetico consentisse ad un avventore di sottoporsi ad un trattamento abbronzante solo dopo aver avuto contezza del suo stato di salute, non essendo plausibile che un cliente si rechi in un centro estetico portando con sé certificazione medica comprovante la sua idoneità a sottoporsi ad una lampada abbronzante o che il titolare del centro rifiuti il servizio in assenza di certificazione medica o di autocertificazione scritta. Nella sentenza non si è tenuto conto, si assume, di una prova decisiva, essendo stato provato che la B. godesse di buono stato di salute e fosse a conoscenza di quali conseguenze potevano derivare da una seduta abbronzante, avendo ammesso di essersi sottoposta in passato a sedute di abbronzatura ed avendo dichiarato di essere consapevole dei rischi connessi al trattamento. La condotta che, secondo il giudicante, l’imputata avrebbe dovuto tenere, in altre parole, non avrebbe evitato l’evento;
b) mancanza di motivazione; la ricorrente lamenta l’omessa indicazione delle norme o delle regole che si assumono violate e la carenza di motivazione circa l’esistenza del nesso di causalità tra omissione ed evento lesivo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso, per una corretta comprensione dei termini della questione, un inquadramento normativo dell’attività svolta dall’imputata.
2.1. L’attività di estetista è stata disciplinata con legge statale 4 gennaio 1990, n. 1. Con questa legge ne sono stati fissati la definizione, i requisiti e le modalità di svolgimento. Oltre a definire l’attività di estetista (L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti), la legge indica i parametri necessari per la qualificazione professionale, stabilisce le modalità di esercizio e affida alla Regione il compito di emanare norme di programmazione relative all’esercizio dell’attività in questione, oltre che di dettare disposizioni ai Comuni per l’adozione dei Regolamenti attuativi della legge stessa (art. 5). Con d.m. 21 marzo 1994 n.352 sono state dettate le norme regolamentari per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame per conseguire la qualifica professionale di estetista. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico l’art. 6, comma 3, legge n. 1/90 include la cosmetologia, le nozioni di clinica e di dermatologia e gli apparecchi elettromeccanici. Va, peraltro, richiamata l’attenzione sul fatto che, a norma dell’art.1, comma 2, del medesimo testo normativo l’attività di estetista “può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla legge”, tra i quali sono inclusi i solarium per l’abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR), “e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713” (Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità’ economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici). Per conseguire la qualifica professionale per l’esercizio dell’attività di estetista è necessario aver frequentato i corsi regolamentati con d.m. n. 352/94 oppure aver svolto attività lavorativa qualificata, ed in ogni caso aver superato un esame teorico-pratico (art.3 legge n. 1/1990). A decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, conv. con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per svolgere l’attività di estetista non è più necessaria l’autorizzazione comunale, essendo sufficiente la qualificazione professionale e lo svolgimento dell’attività in locali che rispettino sia i requisiti urbanistici che i requisiti igienico-sanitari.
2.2. L’art.10 della legge-quadro prevedeva che il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emanasse, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché1 le modalità1 di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all’elenco allegato alla medesima legge, ma tale Regolamento è stato emanato con d.m. 12 maggio 2011, n.110; non era, dunque, in vigore all’epoca del fatto per il quale si procede. Risulta, in ogni caso, importante notare, per sottolineare la pericolosità di taluni trattamenti estetici, quali siano le informazioni ed avvertenze contenute nel Regolamento con riguardo ai solarium per l’abbronzatura:
a) Caratteristiche tecnico-dinamiche – Introduzione generale e descrizione apparecchi – Le sorgenti di radiazione ultravioletta (UV) e le varie apparecchiature nelle quali esse sono opportunamente collocate (solarium, lettini ecc.) sia del tipo a) che del tipo b) vengono impiegate per irradiare la pelle al fine di produrre vari fenomeni fotochimici che si traducono in una pigmentazione della pelle esposta (abbronzatura fotoindotta con UV da sorgenti artificiali); può1 essere previsto l’utilizzo combinato o indipendente con lampade a infrarossi (IR). Dalla comparsa delle prime apparecchiature per l’abbronzatura artificiale, si è assistito ad un processo evolutivo, soprattutto per quanto attiene a) gli spettri di emissione delle sorgenti radianti, b) l’esposizione radiante o dose, per singola seduta e c) l’irradianza massima consentita, che continua anche in ragione della ricerca volta a individuare e ridurre il rischio di danni a breve e a lungo termine connessi con questo tipo di trattamenti estetici. Le prime lampade utilizzate emettevano contemporaneamente UV-C, UV-B, UV-A. Il loro impiego nei trattamenti estetici era accompagnato dal rischio, non infrequente, di eritema e scottature. Anche per tale ragione, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso sono state sostituite da altri tipi di emettitori come le lampade fluorescenti e le lampade a scarica ad alta pressione ad alogenuri metallici opportunamente filtrate. Con l’impiego di questi nuovi tipi di lampade si sono ottenuti vari risultati: a) e1 stata sostanzialmente eliminata l’emissione di UV-C; b) è stato possibile produrre apparecchiature con differenti spettri di emissione, cioè1 differenti rapporti fra le intensità’ della componente UV-B e UV-A, fino alle ben note apparecchiature UV-A che emettono soltanto in quest’ultima regione spettrale. Attualmente la comunità scientifica competente ritiene che probabilmente le sorgenti di radiazione UV più’ adatte a produrre l’abbronzatura della pelle siano quelle che hanno uno spettro molto simile a quello del sole;
b) Modalità di esercizio e di applicazione e cautele d’uso – Gli apparecchi per l’abbronzatura indoor dovranno essere costruiti in conformità’ alle norme di riferimento ed utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni impartite dal costruttore e riportate nel “Manuale d’Uso” che accompagna ogni singolo modello di apparecchiatura. Le radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono causare danni alla pelle o agli occhi. Questi effetti biologici dipendono dalla qualità e dalla quantità delle radiazioni cosi1 come dalla sensibilità’ cutanea e oculare dell’individuo. Le esposizioni alle radiazioni ultraviolette solari o degli apparecchi UV possono portare a un invecchiamento prematuro della cute così come inducono un aumento del rischio di sviluppo di neoplasie cutanee (l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha infatti classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione UV per l’abbronzatura artificiale come cancerogeni per l’uomo, Gruppo 1). Per questi motivi l’Organizzazione Mondiale della Sanità’ sconsiglia l’uso delle apparecchiature per l’abbronzatura artificiale a chiunque. L’occhio non protetto può’ sviluppare un’infiammazione superficiale e, in alcuni casi, dopo un intervento alla cataratta, può1 verificarsi un danno alla retina dopo un’eccessiva esposizione. La cataratta può’ svilupparsi dopo esposizioni ripetute. È necessaria un’attenzione speciale nei casi di pronunciata sensibilità1 individuale alle radiazioni ultraviolette e nei casi in cui siano impiegati alcuni medicinali o cosmetici. Bisogna quindi prendere le seguenti precauzioni: – utilizzare sempre gli occhiali protettivi con caratteristiche idonee che devono essere messi a disposizione dei clienti per la loro utilizzazione durante le sedute abbronzanti; – rimuovere ogni tipo di prodotto cosmetico e non applicare creme protettive o prodotti che accelerano l’abbronzatura; – non sottoporsi ad esposizione mentre si assumono farmaci che accrescono la sensibilità alle radiazioni ultraviolette. Se in dubbio, farsi consigliare dal medico; – seguire le raccomandazioni riguardanti la durata delle esposizioni, gli intervalli delle esposizioni e le distanze dalle lampade; – chiedere il consiglio medico se si sviluppano sulla cute irritazioni o lesioni pigmentate o comunque modificazioni rilevanti. È opportuno che chi è particolarmente sensibile alla luce solare lo segnali all’operatore, prima di sottoporsi al trattamento abbronzante. È altamente consigliato che il fruitore del trattamento acquisisca la conoscenza del proprio fototipo di appartenenza e sia consapevole dei rischi correlati all’esposizione. L’operatore addetto al servizio di abbronzatura consiglia l’apparecchiatura e i tempi di esposizione più idonei, in base al fototipo dell’utilizzatore e secondo le indicazioni fornite dal costruttore. Prima del trattamento, il soggetto deve essere informato sugli effetti nocivi dell’esposizione a raggi UV. Dovranno inoltre, allo stesso scopo, essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni relative al rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori, e che ne è sconsigliata l’utilizzazione, in particolare a coloro che appartengono alle seguenti categorie: soggetti con un elevato numero di nevi (> 25); soggetti che tendono a produrre lentiggini; individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età1 infantile e nell’adolescenza; persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico curante per appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilità agli UV. Queste indicazioni vanno chiaramente esposte insieme alle seguenti raccomandazioni: non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente alla esposizione naturale al sole (fototipo I e II) ; non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante; indossare gli occhialetti protettivi; non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole; non si espongano persone che soffrono di eritema solare; non si espongano persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di neoplasia cutanea o che hanno una familiarità’ per neoplasie cutanee. L’uso di apparecchiature che emettano anche UV-B richiede particolari precauzioni d’uso e la valutazione della dose cumulativa a cui il soggetto è stato esposto. L’utente deve essere fornito di una scheda personale che riporti la dose assorbita sia di UV-A sia degli eventuali UV-B. Non utilizzare in soggetti con patologie dermatologiche che possono essere aggravate dall’esposizione ad UV. Togliersi le eventuali lenti a contatto prima di sottoporsi al trattamento. Come per qualsiasi altro apparecchio elettrico, usare estrema prudenza con l’acqua. Non utilizzare mai l’apparecchio in un ambiente molto umido. Non far mai arrossare la pelle. È proibito l’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a: minori di 18 anni; donne in stato di gravidanza; soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute; soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione al sole. L’utilizzo delle apparecchiature e1 esclusivo per fini estetici e non terapeutici. Non devono essere pertanto vantati effetti benefici. L’irradianza efficace eritemale degli apparecchi non deve essere superiore a 0,3 W/m2;
c) Manutenzione dell’apparecchio…..;
d) Indicazioni e consigli per l’uso corretto – Il tempo massimo per la prima esposizione e per le sedute successive vengono indicati dal costruttore sulla base delle analisi spettrofotometriche eseguite sull’apparecchiatura e sulla base del fototipo del soggetto da trattare. In presenza di pelli sensibili, che risultano leggermente disidratate dopo il trattamento abbronzante, al termine dello stesso potranno essere applicati specifici prodotti cosmetici emollienti, secondo le indicazioni fornite dall’operatore estetico. Tra un periodo di trattamenti abbronzanti e l’altro, si consiglia una interruzione di circa un mese. Consultare la tabella fornita dal costruttore circa i tempi di esposizione e la durata del trattamento abbronzante, nonché la durata minima delle stesse lampade. Avvertenze: Dopo la prima applicazione occorre attendere 48 ore prima di effettuare la successiva, dopo di che le applicazioni dovranno essere effettuate a non meno di 24 ore di distanza l’una dall’altra. Si ricorda che l’esposizione al sole successiva al trattamento abbronzante nello stesso giorno è pericolosa. Si raccomanda la disinfezione di tutte le parti che vanno a contatto col soggetto da trattare. L’uso di apparecchiature abbronzanti (UV) deve essere riservato a personale adeguatamente addestrato e con specifica preparazione teorico-pratica, quindi in grado non solo di condurre un corretto utilizzo delle apparecchiature stesse, ma anche di valutare le condizioni della cute del soggetto. Oltre a quelle sopra indicate, seguire attentamente le indicazioni, avvertenze e cautele per l’uso riportate nel manuale fornito dal fabbricante.
2.3. Per quanto concerne la normativa regionale e comunale richiamata dalla legge-quadro ed applicabile al caso concreto, la legge reg. Veneto 27 novembre 1991, n.29 ha disciplinato i requisiti, l’ambito e le modalità di esercizio dell’attività, le attività formative, i criteri di nomina della Commissione d’esame, le sanzioni e gli accertamenti igienico-sanitari, mentre il Regolamento comunale in vigore all’epoca del fatto per il quale si procede era stato emanato con deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 25 settembre 2007 e disciplinava in dettaglio le regole per l’esercizio dell’attività, le norme igienico-sanitarie, gli orari e le tariffe, la vigilanza e le sanzioni. Nei Regolamenti comunali è solitamente previsto che “i clienti sottoposti a trattamenti di varia natura mediante impiego di prodotti cosmetici devono essere preventivamente informati dall’operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee ecc.) derivanti dall’uso dei vari prodotti adoperati”.
2.4. Con specifico riferimento all’utilizzo di lampade abbronzanti, con nota del 20 novembre 1993 l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Industria aveva ritenuto che l’uso di tali apparecchi rientrasse tra le prestazioni di carattere estetico, specificando con nota del 21 settembre 1994 che l’uso di tali apparecchiature fosse configurabile come attività di estetista anche in difetto di prestazioni estetiche manuali sul corpo umano, peraltro in linea con la previsione dell’arti, comma 2, della legge-quadro.
2.5. L’art. 1 della legge n.713/86 definisce prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.
2.6. Da tale inquadramento normativo può desumersi che colui che ha la qualifica professionale di estetista – che quindi gestisce apparecchi elettromeccanici per uso estetico ed utilizza prodotti cosmetici – è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, cod. pen., a tutela della incolumità di coloro che si sottopongono al trattamento estetico, sia in forza del principio del neminem laedere, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell’art. 2051 cod. civ. dei danni provocati dalla cosa, fuori dall’ipotesi del caso fortuito), sia, infine, quando l’uso delle attrezzature e dei cosmetici dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 cod. civ..
Ne discende che l’omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo, in presenza dei quali un evento lesivo non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato un pregiudizio meno grave per l’incolumità fisica dell’utente, costituisce violazione di un obbligo di protezione gravante su tale soggetto. Posto che l’attività estetica può rivelarsi attività pericolosa, in ragione dei rischi per l’integrità fisica in cui può incorrere chi vi si sottopone, deve in altre parole affermarsi che la posizione di garanzia di cui il titolare o responsabile dell’attività è investito implichi la sicura imposizione di porre in atto quanto è possibile per impedire il verificarsi di eventi lesivi.
3. Tanto premesso ed esaminando il merito del ricorso, le due censure svolte dalla ricorrente attengono, da diversi punti di osservazione, alla medesima questione, ossia al contenuto dell’obbligo di motivazione gravante sul giudice di merito laddove sia tenuto a giudicare dell’imputazione inerente ad un reato colposo. Più in particolare, per limitare l’analisi al necessario, si tratta di stabilire quale sia il principio regolatore dell’obbligo di motivazione in merito agli elementi del reato colposo che si sostanziano nel nesso di causalità e nella cosiddetta causalità della colpa. Con la precisazione che, in tema di sussunzione della condotta nell’ambito della causalità commissiva od omissiva impropria, non costituisce vizio della sentenza la descrizione della condotta in termini di atto commissivo piuttosto che omissivo, salvo che alla stessa non sia correlata una lesione in concreto del diritto di difesa, ben potendo il reato omissivo improprio essere descritto, specie con riferimento alle fattispecie astratte cosiddette causalmente orientate come le lesioni, individuando previamente la condotta attiva sulla quale si è incardinato l’obbligo di impedire l’evento. Né va trascurata la possibilità, non infrequente, che coesistano condotte attive e passive o che una medesima condotta complessa, analizzata nel suo divenire, si atteggi in termini di violazione di un divieto e di mancato rispetto di un comando.
3.1. Nel caso in esame il Giudice di Pace era chiamato ad accertare, ove si esamini il capo d’imputazione, se l’imputata fosse responsabile delle lesioni riportate dalla persona offesa per aver omesso di adottare le necessarie cautele volte ad accertare la non pericolosità dei prodotti utilizzati ed a verificare il regolare funzionamento degli impianti abbronzanti.
3.2. È ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale è necessario individuare la cosiddetta legge scientifica di copertura, onde ancorare l’accertamento dell’esistenza del rapporto di causalità a solide basi scientifiche piuttosto che al mero intuito del giudice ovvero a massime di esperienza non verificate; solamente nell’ipotesi in cui una legge scientifica idonea a spiegare l’origine del verificarsi di un evento non esista o non sia conosciuta, al giudice è consentito ricorrere a generalizzate regole di esperienza, che forniscono informazioni su ciò che normalmente accade secondo un diffuso consenso della cultura media e nel contesto spazio-temporale della decisione (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258117).
3.3. Qualora il nesso di causalità sia stato accertato in relazione ad una legge scientifica, come nel caso concreto in cui l’insorgenza della dermatite è stata indicata come reazione allergica ad alcuni componenti della crema abbronzante fornita dall’estetista, subentra l’obbligo del giudice di accertare, altresì, la causalità della colpa. Si deve, infatti, rimarcare che la legge di copertura spiega il fenomeno causale ma può non essere di per sé idonea a fondare l’accertamento della causalità della colpa, che richiede una valutazione quasi esclusivamente normativa, consistente nell’accertamento della violazione della regola cautelare, della prevedibilità ed evitabilità dell’evento e della concretizzazione del rischio.
3.4. In ogni caso, al fine di verificare l’incidenza causale di una determinata condotta rispetto all’evento, il giudice deve sviluppare un ragionamento esplicativo che si confronti adeguatamente con le particolarità del caso concreto, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto dall’ordinamento (Sez. 4, n. 21028 del 04/05/2011, Signorelli, Rv. 250325); tale procedimento logico presuppone che sia accertata la regola cautelare violata e che tale regola sia stata imposta al fine di evitare proprio l’evento in concreto verificatosi (Sez.4, n. 36857 del 23/04/2009, angolani, Rv. 244979).
4. Letta alla luce di tali principi, la sentenza impugnata presenta una motivazione carente e contraddittoria, per le seguenti ragioni:
a) il giudice non ha accertato se l’imputata avesse omesso di verificare la non pericolosità dei prodotti utilizzati o di verificare il regolare funzionamento della lampada solare, così come contestatole;
b) il giudice ha indicato come doverose alcune condotte (obbligo di pretendere dalla cliente la certificazione medica o di chiedere la dichiarazione scritta di essere esente da impedimenti al trattamento) che non erano configurabili come tali in base alla normativa vigente, omettendo in ogni caso di sviluppare congrua argomentazione in proposito;
c) il giudice ha svolto argomentazioni illogiche in merito alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento, non essendo chiaro se l’esito istruttorie consentisse di affermare con certezza che la condotta ritenuta doverosa avrebbe evitato l’evento. In particolare, nella sentenza è stato enunciato l’obbligo di garanzia dell’estetista di informare la cliente dei rischi connessi all’uso di creme e lampade solari, affermando, da un lato, che “l’imputata…avrebbe dovuto prevedere che il cliente può non sapere di allergie”, ma sottolineando, per contro, che, per stessa ammissione della parte offesa, “la stessa soffriva di una forma allergica all’uso di creme abbronzanti, e non ha provato che effettivamente non ne fosse consapevole anche prima dei fatti per cui è causa”.
5. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata per vizio di motivazione in merito alla condotta colposa ragionevolmente ascrivibile all’imputata in relazione all’evento in concreto verificatosi, con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Padova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Giudice di Pace di Padova.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *