SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV
SENTENZA 27 maggio 2015, n. 22378
Fatto
1. A seguito di richiesta di patteggiamento il Tribunale di Trento ha assolto V.V. dal reato di cui all’art. 590 in danno del lavoratore Vr.Ne. ai sensi dell’art. 129 c.p.p., perchè il fatto non sussiste. A seguito di contestuale giudizio abbreviato, lo stesso Tribunale ha assolto da tale accusa con la medesima formula gli altri imputati A.C., Am.Ma., N.H., D.D..
La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Trento che ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello del Procuratore generale nei confronti del V.; ed ha affermato la responsabilità degli odierni ricorrenti.
Ricorrono per cassazione il Procuratore generale e gli imputati in epigrafe.
2. Il Procuratore generale censura la ritenuta inammissibilità dell’appello nei confronti di V. per tardività. Erroneamente si è ritenuto che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 129 c.p.p., nei confronti di costui sia stata adottata nell’ambito di udienza in camera di consiglio nell’ambito del rito pattizio, in realtà nella sede dibattimentale gli imputati hanno avanzato richieste distinte quanto al rito. Il V., in particolare, pur richiedendo l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha altresì avanzato richiesta di assoluzione ai sensi del richiamato art. 129.
Tale istanza è stata accolta, ma solo all’esito del dibattimento concernente altri imputati; ed utilizzando le acquisizioni probatorie conseguite in tale sede. Il giudizio è stato concluso con pronunzia liberatoria che ha riguardato tutti gli imputati. Dunque non può ritenersi che si fosse, quanto l’imputato in questione, nell’ambito di udienza camerale; con la conseguenza che il termine per impugnare non era di 15 giorni, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello.
3. Gli imputati deducono diversi motivi 3.1. Si lamenta che il giudice d’appello ha isolato solo alcuni brani della pronunzia dei Tribunale e non ha esaminato la sentenza in modo integrale. Da essa emerge che la caduta fu pacificamente dovuta alla riparazione del ponteggio in modo assolutamente maldestro, utilizzando del filo di ferro; e tale da determinare il cedimento della struttura alla sua prima utilizzazione. L’evento è stato dunque determinato da tale riparazione di cui, tuttavia, non è stato possibile individuare l’autore. Secondo il Tribunale tale grave condotta ha determinato interruzione dei nesso causale; e ciò è accaduto in epoca di poco anteriore al momento dell’incidente accaduto (OMISSIS) alle ore 9,30. Tale interruzione non consente di attribuire rilievo causale alle singole posizioni di garanzia. La abnormità della condotta in questione è stata rimarcata dal giudice richiamando l’elaborato peritale che parla di una demenziale opera di fissaggio delle tavole metalliche a mezzo di filo di ferro compiuta da persona priva di capacità raziocinante.
Tale condotta è stata collocata a ridosso dell’infortunio ed è stata ritenuta poco impegnativa, tanto da poter essere compiuta in un breve lasso di tempo; sicchè l’azione di controllo dei preposti poteva essere facilmente elusa.
3.2. Si deduce inoltre che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che non vi sia prova che la perizia non sia stata redatta pure nei confronti degli imputati ricorrenti che in quell’epoca non erano indagati. Invece dagli atti emerge che solo all’esito di tale perizia il pubblico ministero ha richiesto che i ricorrenti venissero iscritti nel registro degli indagati.
3.3 Altrettanto erroneamente, si assume ancora, si è ritenuto che gli imputati chiedendo che si procedesse col rito abbreviato abbiano consentito l’utilizzazione della perizia in questione. Tale assunto non è fondato. Gli imputati hanno tempestivamente eccepita l’inutilizzabilità nei loro confronti dell’atto in questione nell’udienza del 5 dicembre 2011. Dopo tale eccezione preliminare hanno sostanzialmente chiesto di essere ammessi ad un giudizio abbreviato condizionato, per così dire alla non utilizzabilità della perizia. In ogni caso si tratta di inutilizzabilità patologica e perciò non sanabile con la richiesta di rito abbreviato.
L’utilizzazione di tale perizia da luogo ad una prova costituzionalmente illegittima perchè recante violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 111 costo.
4. I ricorsi degli imputati sono fondati. E’ invece privo di pregio quello dell’accusa pubblica.
4.1 Le censure in ordine alla perizia ed alla sua utilizzazione sono prive di pregio. La Corte di merito considera al riguardo che le prospettazioni in tema di inutilizzabilità della perizia sono infondate. La circostanza che i ricorrenti non fossero indagati all’epoca dell’indagine tecnica non è provata. E comunque la scelta del rito abbreviato fa cadere qualunque censura, non essendosi in presenza di inutilizzabilità patologica.
Tale valutazione è da condividere. L’atto è stato acquisito al giudizio abbreviato e dunque è entrato nel novero delle prove utilizzabili. Esso, d’altra parte, non è affetto da alcuna patologia. Se ne è semplicemente estesa l’utilizzabilità nei confronti di altri imputati, conformemente a quanto previsto dal rito in questione. Del resto che la deduzione sia priva di pregio emerge dal fatto che la difesa, da un lato prospetta l’indicata censura e dall’altro utilizza l’atto per desumerne l’interruzione del nesso causale.
4.2 La deduzione afferente all’interruzione del nesso causale, ritenuta dal primo giudice, è fondata.
Dalla sentenza del Tribunale emerge che erano in corso lavori edili di ristrutturazione di un edificio affidati alla V. srl di cui il V.V. era datore di lavoro e legale rappresentante. I lavori di intonacatura erano stati subappaltati alla Amac Bau srl, di cui era datore di lavoro il ricorrente A.C. e dirigente responsabile di cantiere il ricorrente Am.Ma.. Tale ultima società aveva commissionato il ponteggio alla N. spa di cui N.H. era amministratore delegato. Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori era D.D..
E’ pure emerso che il lavoratore, dipendente della Amac Bau srl, era caduto dal ponteggio mentre si trovava all’altezza di oltre quattro metri riportando gravi lesioni personali.
La caduta fu determinata da una sorta di riparazione provvisoria effettuata su un tratto orizzontale dell’impalcatura, consistita nel fissaggio del piano di calpestio con un fragile fil di ferro;
intervento errato e pericoloso. Non è stata raggiunta la prova in ordine all’autore di tale intervento. Esso, peraltro, è stato compiuto sicuramente poco prima dell’evento lesivo, risalente al (OMISSIS), poichè il precedente (OMISSIS), venerdì, era stata scattata una foto che mostrava il ponteggio nella condizione originaria.
Tale contingenza ha determinato l’interruzione del nesso causale.
Inoltre, atteso che l’evento si è determinato in contiguità temporale con la modifica, non rilevano nè le posizioni di garanzia nè la violazione dell’obbligo di controllo da parte dei D..
La Corte d’appello, invece, ha ritenuto fondato l’appello avanzato nei confronti degli odierni ricorrenti. Si è considerato che il subappaltatore è pacificamente tenuto all’osservanza della norme sulla sicurezza del lavoro. Sugli imputati gravava quindi l’obbligo della sicurezza del luogo di lavoro.
E’ emerso che la modifica dei ponteggio era consistita nella due campate e di due piani di appoggio e nella legatura delle estremità degli impalcati con fil di ferro non era necessaria in relazione ai lavori edili programmati ed era ‘demenziale’ secondo l’opinione del perito. Tale modifica era da attribuire verosimilmente agli operai della V. srl.
Il subappaltatore avrebbe dovuto inibire l’accesso al ponteggio modificato. Di qui l’affermazione di responsabilità. D’altra parte, il comportamento della vittima non era abnorme ed imprudente posto che era in atto un’ordinaria attività lavorativa.
4.3 La valutazione espressa dai Tribunale si fonda su una puntuale e penetrante valutazione delle prove ed è conforme all’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Dell’art. 41 cpv. c.p., e della cosiddetta interruzione del nesso causale si sono recentemente occupate le Sezioni unite di questa Corte (Sez. Un 24 aprile 2014, Espenhahn, Rv. 261103) che, evocando la precedente giurisprudenza, hanno proposto condivisi principi. E’ stata infatti posta l’enunciazione che il garante è il gestore di un rischio; e che il termine ‘garante’ viene ampiamente utilizzato nella prassi anche in situazioni nelle quali si è in presenza di causalità commissiva e non omissiva; ed ha assunto un significato più ampio di quello originario, di cui occorre acquisire consapevolezza, traendo argomento proprio dalla norma richiamata.
Si è considerato che la necessità di limitare l’eccessiva ed indiscriminata ampiezza del’imputazione oggettiva generata dal condizionalismo è alla base di classiche elaborazioni teoriche: la causalità adeguata, la causa efficiente, la causalità umana, la teoria del rischio. Tale istanza si rinviene altresì nel controverso art. 41 cpv. c.p.. L’esigenza cui tali teorie tentano di corrispondere è quella di limitare, separare le sfere di responsabilità, in modo che il diritto penale possa realizzare la sua vocazione ad esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternità dell’evento illecito.
Il contesto della sicurezza del lavoro fa emergere con particolare chiarezza la centralità dell’idea di rischio; tutto il sistema è conformato per governare l’immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che l’uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli. li rischio è categorialmente unico ma, naturalmente, si declina concretamente in diverse guise in relazione alla differenti situazioni lavorative. Dunque, esistono diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quei rischio sono chiamate a governare. Soprattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio.
Le Sezioni unite sottolineano che questa esigenza di delimitazione si è fatta strada nella giurisprudenza, attraverso lo strumento normativo costituito dall’art. 41 cpv. c.p.. Infatti, la diversità dei rischi interrompe, per meglio dire separa le sfere di responsabilità. Tale tesi è stata argomentata traendo argomento proprio dalla prassi, richiamando alcuni casi topici, prevalentemente incentrati proprio sul diritto penale del lavoro ((Sez. 4, n. 44206, del 25/09/2001, Intrevado, Rv. 221149; Sez. 4, n. 11311 del 07/05/1985, Bernardi, Rv. 171215; Sez, 4, n. 3510 del 10/11/1999, Addesso, Rv. 183633; Sez. 4, n. 10733 del 25/09/1995, Dal Pont, Rv.203223; Sez, 4, n. 2172 del 13/11/1984, Accettura, Rv. 172160; Sez. 4, n. 12381 del 18/03/1986, Amadori, Rv. 174222; Sez. 4, n. 1484 del 08/11/1989, Dell’Oro, Rv. 183199; Sez. 4, n, 9563 del 11/02/1991, Lapi, Rv, 188202; Sez. 4, n. 8676 dei 14/06/1996, Ieritano, Rv, 206012).
In sintesi, le Sezioni unite hanno posto l’enunciazione che un comportamento è ‘interruttivo’ (per restare al lessico tradizionale) non perchè ‘eccezionale’ ma perchè eccentrico rispetto ai rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare. Tale eccentricità renderà magari in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il comportamento ma ciò è una conseguenza accidentale e non costituisce la reale ragione dell’esclusione dell’imputazione oggettiva dell’evento. A ciò va aggiunta solo una chiosa pertinente al caso in esame: l’effetto interruttivo non è necessariamente dovuto al comportamento incongruo del lavoratore, ma a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare.
Alla luce di tali principi è agevole cogliere l’esattezza della soluzione del caso proposta dal Tribunale. E’ infatti emerso che il rischio di caduta dei lavoratori era stato governato in modo sostanzialmente appropriato. L’impalcatura presentava alcune imperfezioni che, però, non hanno avuto alcun ruolo negli accadimenti. E’ pure emerso che la struttura era intatta poco prima dell’avvio dell’attività lavorativa dalla quale è scaturito l’infortunio. Ancora, ad iniziativa di persone diverse dai ricorrenti, quella impalcatura è stata oggetto di una manomissione completamente estranea a qualunque standard di ragionevolezza, totalmente sconsiderata; posto che i piani di camminamento erano sorretti da esile fil di ferro che non era assolutamente in grado di reggere il peso di una persona. In tale manomissione scriteriata è agevole cogliere un rischio nuovo, o forse meglio altamente esorbitante rispetto all’ordinario rischio di caduta, caratterizzato da repentinità e non prevedibilità. Di tale diverso rischio, drammaticamente concretizzatosi, gli imputati non possono essere chiamati a rispondere alla stregua degli indicati principi.
E d’altra parte erra la Corte d’appello quando esclude l’interruzione del nesso causale sulla base della considerazione che il comportamento del lavoratore non era abnorme. Si è infatti visto che la detta interruzione si rapporta alla diversità o incommensurabilità del rischio nuovo, che dipenda o meno dal comportamento del lavoratore.
La sentenza va dunque annullata senza rinvio nei confronti degli imputati per non aver commesso il fatto.
5. L’appello del P.G. nei confronti del V. è stato ritenuto tardivo. Il deposito della sentenza è stato comunicato il 7 giugno 2012 e l’impugnazione è stata proposta solo il successivo 3 luglio e quindi senza l’osservanza del termine di 15 giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. A: infatti la sentenza seguita alla richiesta di patteggiamento è emessa in udienza in camera di consiglio, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. Tale valutazione è immune da censure. Non è oggetto di contestazione che la sentenza ex art. 444 c.p.p., è adottata in udienza in camera di consiglio ed è quindi ricorribile nei termine di 15 giorni: il principio, invero, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte. La doglianza si basa sulla considerazione che nei caso in esame la pronunzia in esame è stata adottata per così dire in parallelo con quella resa nei confronti di altri imputati a seguito di giudizio abbreviato. Ma tale contingenza, a ben vedere, non ha rilievo. I due giudizi hanno proceduto con contestualità (probabilmente per esigenze di semplificazione e speditezza) ma non hanno mai perso la loro identità: la sentenza ex art. 129 c.p.p., costituisce espressione di un potere riconosciuto al giudice anche nel rito pattizio. Dunque, non si scorge alcuna ragione che possa indurre a derogare alle regole in ordine al termine per impugnare. Il ricorso dell’accusa pubblica va dunque rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A. C. e Am.Ma. per non avere i medesimi commesso il fatto.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale nei confronti di V. V..
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