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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 25 febbraio 2015, n. 8524

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSAFRA Umberto – Presidente
Dott. MARINELLI Felicetta – rel. Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 546/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del 13/06/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINELLI FELICETTA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) del Foro di Lipari che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 giugno 2012 nei confronti di (OMISSIS), imputato in ordine al reato di cui agli articoli 110 e 589 c.p., la Corte di appello di Messina, in parziale riforma di quella emessa in data 12.11.2009 dal giudice monocratico del Tribunale di Barcellona P.G.- sezione distaccata di Lipari-, rideterminava la pena in mesi otto di reclusione; revocava le statuizioni civili adottate con la sentenza impugnata e, per l’effetto, revocava la condizione posta ai sensi dell’articolo 165 c.p.; confermava nel resto.
All’imputato, nella sua qualita’ di Dirigente del Comune di (OMISSIS) – 3 settore- Sviluppo e Tutela del territorio, era stato contestato di avere, per colpa consistita nell’avere omesso di dotare di pubblica illuminazione, di idonei parapetti e protezioni laterali la scalinata che in localita’ (OMISSIS) collega il porto di (OMISSIS) a civili abitazioni, cagionato la morte di (OMISSIS) che, percorrendo la predetta scalinata, proprio a causa della mancanza di illuminazione inciampava e perdeva l’equilibrio, precipitando nel sottostante burrone e decedendo per le ferite riportate.
Avverso la decisione di cui sopra ha proposto ricorso in cassazione l’imputato a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento e la censurava per i seguenti motivi:
1) articolo 606 c.p.p., lettera b) e c) – violazione di legge e motivazione mancante in relazione all’articolo 192 c.p.p., travisamento della prova. Sosteneva la difesa che la Corte territoriale aveva travisato la prova raccolta davanti al giudice di primo grado, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei testi escussi. Da tali testimonianze infatti non sarebbe affatto emerso che la (OMISSIS) era caduta nel burrone a causa di insidie o trabocchetti presenti nel tratto di strada da lei percorso. La sua caduta sarebbe dipesa non gia’ da pericolosita’ o insidiosita’ di tale strada pubblica, bensi’ dal comportamento imprudente della giovane (OMISSIS), che ben conosceva i luoghi e avrebbe quindi potuto adottare le opportune cautele.
(OMISSIS) ha rinunciato alla prescrizione che, essendo stato il fatto commesso in data 24.08.2005, sarebbe maturata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non e’ fondato.
Si osserva (cfr. Cass., Sez. 4 , Sent. n. 4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita’ di apprezzamento; cio’ in quanto l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perche’ e’ estraneo al giudizio di legittimita’ il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Messina hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilita’ del (OMISSIS) in ordine al reato ascrittogli. In particolare hanno evidenziato che si trattava di un percorso ad elevatissimo rischio dal momento che la giovane (OMISSIS) per cause accidentali, quali verosimilmente il dislivello della pavimentazione di pietra, aveva perso l’equilibrio e, mancando elementi di appiglio o protezione, era precipitata nel burrone. Ne’ poteva ritenersi che l’evento fosse dipeso da colposa imprudenza da parte della vittima, non potendo considerarsi censurabile, come si legge in sentenza, la circostanza che la giovane, in piena estate, indossasse scarpe infradito e dialogasse con i suoi compagni di percorso.
I giudici della Corte territoriale hanno poi affrontato la tematica della consapevolezza da parte dell’imputato della pericolosita’ dei luoghi, concludendo sul punto in senso positivo, dal momento che il suo ufficio era stato investito della situazione di grave pericolo esistente in quella strada sin dal 18.12.2000, quando venne ivi inoltrata dalla (OMISSIS) la perizia redatta il 15.12.2000 dall’ing. (OMISSIS) avente ad oggetto la messa in sicurezza delle strade di (OMISSIS).
I giudici di merito hanno pertanto ritenuto che l’imputato (OMISSIS), che dal giugno 2002 rivestiva la qualifica di Dirigente del 3 settore Sviluppo e Tutela del Territorio del Comune di (OMISSIS), nella cui competenza rientra l’isola di (OMISSIS), fosse titolare di posizione di garanzia e che, per conseguenza, l’obbligo di provvedere alla messa in sicurezza delle strade di (OMISSIS) fosse da lui concretamente esigibile, perche’ rientrante nelle attribuzioni del suo ufficio. In considerazione di tali circostante l’evento era pertanto da lui prevedibile ed evitabile, dal momento che agli atti del suo ufficio vi era fin dal dicembre 2000 la perizia dell’ing. (OMISSIS) e quindi il (OMISSIS), se avesse attentamente espletato i suoi compiti, avrebbe dovuto essere a conoscenza del contenuto della stessa e quindi della pericolosita’ del percorso di cui e’ processo. I giudici di merito sono quindi pervenuti alla conclusione che la colposa ignoranza di una situazione che aveva l’obbligo di conoscere non poteva giustificare il mancato adempimento del suo obbligo di attivarsi fino all’evento mortale che ci occupa, risultando dalla lettura della sentenza che soltanto nel dicembre 2005, dopo il tragico fatto, con ordinanza n. 161 del 31.12.2005, il Sindaco del Comune di (OMISSIS), quale Commissario delegato per l’emergenza, aveva approvato la perizia di cui sopra per la “realizzazione di 212 metri di ringhiera in ferro battuto da installare lungo i tratti a rischio delle vie comunali di (OMISSIS)”.
Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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