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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza  22 ottobre 2013, n. 43168

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 21 novembre 2011, la Corte d’appello di Firenze parzialmente riformava la sentenza 24 marzo 2010 del GIP del Tribunale di Lucca – limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alla concessione del beneficio della non menzione – confermandola nel resto, in punto all’affermazione di colpevolezza di F.B. in ordine al delitto di cui all’art. 589 cod. pen. commesso in (omissis) in danno del minore V.Z. . Ha ritenuto la Corte distrettuale, in conformità al capo d’accusa, che all’imputato, in qualità di legale rappresentante della cooperativa sociale – onlus – che gestiva l’azienda agricola (OMISSIS) , fosse da ascrivere la responsabilità, a titolo di colpa generica e specifica, della morte per annegamento del minore, perché questi, dopo aver eluso la vigilanza dei genitori (al pari dell’altro minore C.F. che, nell’occorso, riportò, solamente lesioni lievi) si lasciò cadere nella piscina ad uso pubblico gestita dall’azienda, attraverso uno scivolo, nel punto più profondo di mt. 1,20 (rispetto alla propria altezza di cm. 96). Rivestendo il prevenuto, nella suddetta qualità, una ben precisa posizione di garanzia, egli non si curò di impedire l’evento, violando in tal modo l’obbligo di impedire l’accesso alla piscina a persone estranee nel periodo e negli orari di non funzionamento dell’impianto. In particolare era emerso in punto di fatto che questa non era delimitata da una vera e propria recinzione, ma da una ringhiera di altezza inferiore al metro, peraltro mancante alla sommità dello scivolo, raggiunto dai due bambini di età inferiore a tre anni per poi calarsi in acqua. Né ebbe l’imputato a predisporre un servizio di custodia e vigilanza. Neppure la piscina – privata ad uso pubblico – era dotata dell’autorizzazione comunale al suo utilizzo come previsto dall’art. 86 T.U.L.P.S. e dall’apposita circolare ministeriale, previo parere tecnico della commissione di vigilanza.
Propone ricorso per cassazione l’imputato per tramite dei difensori, articolando tre censure per vizi di violazione di legge e per vizi della motivazione, cosi riassunte.
Con il primo ed il secondo motivo, assume il ricorrente l’insussistenza sia delle omissioni colpose contestate sia del nesso di causa. Sostiene la difesa che la Corte distrettuale avrebbe ravvisato, con argomentazioni illogiche e carenti, profili di colpa generica e specifica, a carico dell’imputato, responsabile della cooperativa sociale impegnata nel recupero di soggetti emarginati – nella cui azienda agrituristica si verificò l’evento mortale – in mancanza della dimostrazione che lo stesso F. aveva effettivamente la possibilità sia di prevedere la situazione di pericolo sia di evitarla tant’è vero che i responsabili dell’ASL competente avevano fatto luogo al rilascio della concessione di agibilità, espressamente certificando l’idoneità all’uso della piscina. Né avrebbero rivestito, secondo il ricorrente, alcuna rilevanza eziologica rispetto all’evento, le contestate violazioni all’art. 86 T.U.L.P.S. ed alla relativa circolare ministeriale in materia di uso delle piscine, non essendo preordinate a stabilire regole cautelari a tutela della incolumità degli utenti, come già ritenuto dal Giudice di prime cure, posto che il minore si introdusse abusivamente all’interno della piscina inclusa in una struttura agrituristica. Neppure sussisterebbe, in via subordinata, ad detta dei difensori, il nesso di causa tra le violazioni contestate e l’evento che si verificò per l’esclusiva responsabilità dei genitori del bambino che non solo lo avevano perso di vista ma che neppure si erano attivati per cercarlo, facendo sì che il minore percorresse circa 150 metri di strada sterrata, raggiungesse quindi lo scivolo, cadesse in piscina e vi annegasse. I genitori invero, si limitarono a segnalarne la scomparsa all’addetto alle pulizie, alcune decine di minuti dopo, allorché questi ebbe a ricondurre l’altro minore, caduto anch’egli in piscina, ma prontamente salvato. L’omessa vigilanza di un minore di tre anni in uno spazio aperto, in presenza di una piscina aperta all’uso vale quindi ad integrare evento anomalo ed eccezionale, peraltro imprevedibile per il responsabile della struttura all’atto della valutazione della predisposizione delle misure di sicurezza dell’impianto, tale da interrompere comunque il nesso eziologico.
Con il terzo motivo, il difensore, subordinatamente all’affermato difetto di responsabilità dell’imputato in ordine alla causazione dell’evento, censura la sentenza impugnata in punto all’omesso riconoscimento del concorso di colpa dei genitori del minore e della conseguente quantificazione percentuale (anche ai fini del risarcimento del danno) essendo gli stessi titolari di una specifica posizione di garanzia a protezione del figlio minore che trova la sua fonte nell’art. 147 cod. civile.
Conclude per l’annullamento della impugnata sentenza.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e deve quindi esser respinto con il conseguente onere, a carico del ricorrente del pagamento delle spese processuali – ex art. 616 cod. proc. pen. – e della rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile costituita, come liquidate in dispositivo.
Quanto alla prima ed alla seconda censura, rileva preliminarmente il Collegio che, ad onta delle infondate obiezioni del ricorrente, la Corte d’appello di Firenze ha esaustivamente e congruamente “risposto” ai motivi d’appello. Invero, in punto alla conferma della responsabilità dell’imputato, la Corte distrettuale, condividendo e facendo propri gli ineccepibili assunti motivazionali della sentenza di primo grado (che, trattandosi di doppia pronunzia conforme, integrano l’apparato argomentativo della sentenza impugnata sì da costituire un unicum motivazionale) ha evidenziato la ricorrenza dei contestati profili di colpa, conseguenti alle violazioni di obblighi cautelari sanciti dalle regole di comune prudenza. A tale riguardo indubbio rilievo hanno rivestito la esistenza della recinzione della piscina inferiore al metro nonché la realizzazione della stessa con componenti “troppo discosti l’uno dall’altro” di guisa da consentire rispettivamente lo scavalcamento oltreché il passaggio tra gli stessi di un bambino. In ragione della comune esperienza, hanno altresì sottolineato i Giudici d’appello che una recinzione siffatta non avrebbe potuto neppure tutelare gli adulti da eventuali cadute accidentali ovvero impedire tuffi o comunque l’accesso all’impianto in orari od in periodi dell’anno di chiusura della piscina.

Neppure era stata predisposta la copertura dello specchio d’acqua con un apposito telo di sicurezza o con un rete.

Né era in funzione un adeguato servizio di sorveglianza preordinato ad assicurare agli utenti la fruizione dell’impianto in condizioni di sicurezza per l’incolumità degli stessi tanto più in presenza di acquascivolo che, in considerazione delle modalità di posizionamento e di uso dello stesso, integrava intuitivamente un’ulteriore, rilevante fonte di pericolosità determinando un siffatto accessorio, la veloce precipitazione nella piscina, per la forza di gravità, grazie al dislivello tra il punto sopraelevato di partenza e quello di arrivo nella vasca sottostante.

Tanto va rimarcato essendo ben nota all’imputato (come ammesso anche nei motivi d’appello e come pacificamente acclarato nella sentenza di primo grado fgl. 16) la presenza – comunque tollerata – di bambini piccoli, appartenenti a famiglie di etnia “rom” ospitate nell’azienda agricola da lui gestita (nel cui perimetro era in funzione la piscina) i cui genitori, benché resi edotti del divieto a recarsi nella zona della piscina e benché richiamati ad esercitare un controllo adeguato sui bambini, perseveravano invece nel lasciare i figli liberi di circolare all’interno del complesso: circostanza egualmente notoria e che avrebbe dovuto indurre il responsabile ad adottare più puntuali e specifiche cautele soprattutto, come già evidenziato, per la presenza dell’acquascivolo. La prevedibilità e l’evitabilità dell’evento, in cui, com’è noto, si radica la responsabilità per colpa, appaiono, a dispetto delle censure dedotte, difficilmente contestabili, attese le acclarate condizioni fattuali.

Prevedibile e prevenibile risultava l’evento in caso dell’omessa, preventiva adozione dei molteplici accorgimenti (testé illustrati) preordinati ad impedire l’accesso volontario od involontario nella piscina (che, come osservato dal Tribunale, costituisce cosa pericolosa ex art. 2051 cod.civ.) in concomitanza con la mancanza di un servizio apposito di custodia e di salvataggio, in determinati orari della giornata tanto più se si consideri che l’impianto era ubicato in luogo frequentato da bambini piccoli “maggiormente attratti dall’acqua, meno prudenti e meno capaci di reagire adeguatamente in condizioni di difficoltà” (cfr. sentenza di primo grado fgl. 15) avvezzi, com’era del pari notorio, a sottrarsi al controllo dei genitori ovvero a non essere a questo efficacemente e continuativamente sottoposti (Sez. 4 n.2600 del 1985 rv. 172311).
L’imputato, quale legale rappresentante della cooperativa che gestiva l’azienda agricola al cui interno era ubicata la piscina era quindi investito di una specifica posizione di garanzia a tutela della incolumità degli utenti e di coloro che si venissero a trovare in prossimità della stessa, per qualsiasi ragione, (cfr. Sez. 4 n. 45006 del 2008 rv. 241998; Sez. 4 n. 25437 del 2009 in motivazione; Sez. 4 n. 45698 del 2008 rv. 241759) attesi anche gli obblighi sullo stesso gravanti quale custode di cosa pericolosa, ex art. 2051 cos. civ.. Sicché, come congruamente argomentato da entrambi i giudici di merito in coerenza con le risultanze di fatto, deve ritenersi ineccepibile la ritenuta sussistenza del nesso di causalità ex art. 40 cpv.cod. pen.. È invero fuor di dubbio che le plurime omissioni ascritte all’imputato hanno rappresentato la causa, ancorché non esclusiva, dell’evento mortale. Ha invero opportunamente rilevato il Tribunale che, nella concreta fattispecie, “l’evento lesivo verificatosi rappresent[a] la realizzazione del rischio che la norma cautelare violata dall’imputato doveva prevenire” (c.d. concretizzazione del rischio ).

Né vale ulteriormente soffermarsi sul conforme esito – scontato ed ovvio – del c.d. giudizio controfattuale nel caso in cui l’imputato avesse posto in essere le doverose azioni positive, invece omesse in violazione delle richiamate regole cautelari.
Egualmente ineccepibile, alla stregua dell’insegnamento consolidato e prevalente della giurisprudenza di legittimità, va ritenuta, diversamente dalle obiezioni del ricorrente, l’insussistenza di qualsivoglia causa interruttiva del nesso eziologico ex art. 41, comma 2 cod. pen. in relazione all’omessa sorveglianza sul figlio minore, di cui si sarebbero resi responsabili i genitori.
L’art. 41 cod.pen., comma 2, secondo cui “le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”, come sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4,n. 13939 del 2008; Sez. 4 n. 45006 del 2008), enuncia una norma di fondamentale importanza all’interno dell’assetto normativo che il codice ha inteso attribuire al tema della causalità. Lo scopo della norma, secondo l’opinione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nell’art. 41 cod.pen., comma 1, che si ritiene abbia accolto il principio condizionalistico o dell’equivalenza delle cause (“conditio sine qua non”). In dottrina si è affermato che se l’art. 41, comma secondo cod. pen. venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autonomo, verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perché, in questi casi, all’esclusione del nesso di causa si perverrebbe con la mera applicazione del principio condizionalistico previsto dall’art. 41 comma 1 cod.pen. Deve pertanto trattarsi, secondo questo condivisibile orientamento, di un processo non completamente avulso dall’antecedente, di una concausa che deve essere, appunto, “sufficiente” a determinare l’evento.

Ma questa sufficienza non può essere intesa come avulsa dal precedente percorso causale perché, altrimenti, torneremmo al caso del processo causale del tutto autonomo oggetto della previsione di cui all’art. 41 c.p., comma 1. Deve al riguardo affermarsi che, sulla base della teoria della causalità “umana”, oltre alle forze che l’uomo è in grado di dominare, ve ne sono altre – che parimenti influiscono sul verificarsi dell’evento – che invece si sottraggono alla sua signoria. Può dunque essere oggettivamente attribuito all’agente quanto è da lui dominabile, ma non ciò che fuoriesce da questa possibilità di controllo. Gli elementi esterni controllabili sono quelli dotati del carattere di normalità, cioè quelli che si verificano con regolarità qualora venga posta in essere l’azione.

Ciò che invece sfugge al dominio dell’uomo – secondo l’illustre Autore che ha formulato la teoria – “è il fatto che ha una probabilità minima, insignificante di verificarsi: il fatto che si verifica soltanto in casi rarissimi… nei giudizi sulla causalità umana si considerano propri del soggetto tutti i fattori esterni che concorrono con la sua azione, esclusi quelli che hanno una probabilità minima, trascurabile di verificarsi; in altri termini sono esclusi i fattori che presentano un carattere di eccezionalità”.
Agli effetti dell’imputazione oggettiva dell’evento sono quindi necessari due elementi: uno positivo e uno negativo; quello positivo “è che l’uomo, con la sua condotta, abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato”; il negativo “è che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali (rarissimi).

Soltanto quando concorrono queste due condizioni, l’uomo può considerarsi autore dell’evento”.

Perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità (o la sua interruzione) si deve dunque trattare, secondo questa ricostruzione, di un percorso causale ricollegato all’azione (od all’omissione) dell’agente, ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili, a seguito della causa presupposta.

Siffatti connotati devono pertanto ravvisarsi nel caso di un percorso causale atipico; di una linea di sviluppo della condotta del tutto anomala, oggettivamente imprevedibile in astratto e imprevedibile per l’agente che non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione (quest’ultimo versante riguarda l’elemento soggettivo ma il problema, dal punto di vista dell’elemento oggettivo del reato, si pone in termini analoghi). Va infine rilevato che sia l’Autore che l’ha proposta che tutti coloro che l’hanno condivisa, compresa la giurisprudenza di legittimità e di merito, hanno affermato che la teoria della causalità “umana” – richiamata anche dalla sentenza delle S.U. n. 30328 del 2002, Franzese, rv. 222138 in tema di causalità – è applicabile anche ai reati omissivi impropri.
Tanto premesso, non resta che condividere l’iter argomentativo, unanimemente seguito dai giudici di merito a dimostrazione della infondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente. L’omessa sorveglianza del minore – indiscutibilmente addebitabile ai genitori – da un lato era circostanza nota all’imputato (e quindi non imprevedibile) come testé si è osservato. In ogni caso, non costituiva elemento del tutto eccezione (e tantomeno imprevedibile) il fatto che un bambino di tre anni potesse comunque sfuggire al controllo dei genitori.

Deve quindi concludersi che il difetto di sorveglianza del minore ha integrato la condizione originaria della produzione dell’evento, ma non la condizione esclusiva. Ha indubbiamente contribuito alla causazione dell’evento letale la mancata adozione delle basilari precauzioni cautelari – ascritte all’imputato – volte ad impedire l’accesso all’area della piscina e dell’acquascivolo in difetto, peraltro, di idoneo servizio di sorveglianza e di custodia. Né – come in particolare sottolineato dal Giudice di prime cure (sentenza di primo grado fgl. 18) – l’eventuale affidamento riposto dall’imputato nella condotta dei genitori (pur gravati ex art. 147 cod. civ. dell’obbligo di salvaguardare l’incolumità fisica del figlio minore) non poteva valere ad escluderne la colpa, sul rilievo che l’incidenza, agli effetti della produzione dell’evento di concause prevedibili per l’agente, non implica l’interruzione del nesso eziologico giacché “chi è titolare di una posizione di garanzia deve poter prevedere e prevenire le altrui imprudenze ed avventatezze e conseguentemente uniformare la propria condotta ai comuni canoni di accortezza”.

Ciò tantopiù rileva in presenza di una piscina, dotata di acquascivolo ed ubicata all’interno dell’agriturismo, fonte di indubbia pericolosità per l’incolumità di chiunque (massime per un bambino piccolo) in mancanza di adeguate recinzione e protezioni e degli altri presidi cautelari.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3 cod.proc. pen.. Il difensore deduce il presunto vizio di violazione di legge per aver omesso la Corte d’appello di “quantificare” in percentuale il concorso di colpa dei genitori del minore, non avendo minimamente fatto cenno ad una siffatta censura con i motivi d’appello.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Lo condanna inoltre a rimborsare alla parte civile I.M. le spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

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