guida in stato di ebrezza

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 20 febbraio 2014, n. 8081

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente
Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona;
nei confronti dell’imputato:
(OMISSIS), n. ad (OMISSIS);
avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 29/3/2013 (n. 161/13);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Giulio Romano, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente al punto concernente l’omessa confisca, da disporre.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29/3/2013 il Tribunale di Ascoli Piceno, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., applicava a (OMISSIS) la pena di mesi 4 di arresto ed euro 1.334= di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilita’, per la contravvenzione di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 7 perche’, controllato per sospetta guida in stato di ebbrezza, rifiutava di sottoporsi agli accertamenti psicofisici (fatto comm. in (OMISSIS)).2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte di Appello di Ancona, deducendo la violazione di legge per la omessa applicazione della sanzione della confisca dell’auto Ford Escort tg. (OMISSIS) di proprieta’ dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato.
Invero, premessa la natura sanzionatoria della confisca di cui all’articolo 186, comma 2, lettera c), (richiamato dall’articolo 186, comma 7), essa andava applicata obbligatoriamente con la sentenza di patteggiamento, alla luce dell’esplicita dizione della norma laddove e’ previsto che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Nel caso di specie, come esposto dal P.G. nel ricorso, l’imputato risulta proprietario dell’auto, per cui ricorrendo i presupposti di legge, doveva essere disposta la confisca del veicolo (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 24015 del 06/05/2009 Cc. (dep. 11/06/2009), Di Tucci, Rv. 244220; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 16154 del 04/03/2010 Cc. (dep. 26/04/2010), Pignat, Rv. 247328; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41870 del 03/07/2009 Cc. (dep. 30/10/2009), Baratto, Rv. 245439).
Ne consegue che la omissione della sua applicazione, in presenza dei presupposti per la irrogazione della sanzione (proprieta’ del veicolo), costituisce una violazione di legge. Ne’ e’ di ostacolo alla possibilita’ di confisca, la modifica apportata all’articolo 186 C.d.S. dalla Legge n. 120 del 2010. Infatti, anche dopo la novella, permane l’ammissibilita’ sia del sequestro, che della confisca, quest’ultima qualificata come sanzione accessoria amministrativa (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40523 del 04/11/2010 Cc. (dep. 16/11/2010), Gibellini, Rv. 248859).
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente al punto della confisca del veicolo, che si applica in questa sede ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa confisca del veicolo (OMISSIS), confisca che dispone.

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