etilometro-avvocato

Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 16 maggio 2013 n. 21064[1]

L‘orario di effettuazione delle prove coincide esattamente con le indicazioni riportate nel verbale di intervento, che è atto fidefacente, redatto dal personale operante; e che le correzioni non indubbiano altrimenti il rispetto dell’intervallo di tempo di 5 minuti tra le operazioni di analisi dell’aria alveolare espirata, prescritto dall’art. 379, Reg. Es. Cod. strada.

L’effettuata correzione dell’orario indicato negli scontrini rilasciati dall’etilometro utilizzato per il controllo del tasso alcolemico, non accompagnata dalla redazione di uno specifico verbale volto a documentare le operazioni di correzione di cui si tratta, integra una mera irregolarità


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/05/etilometro-la-correzione-a-penna-dei-risultati-non-invalida-la-prova.html

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