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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV
sentenza 16 febbraio 2015, n. 6739
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente –
Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –
Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere –
Dott. CIAMPI Francesco M. – Consigliere –
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.T. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5784/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 09/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori, Avv. Cipollone Giovanni e Avv. Briola Giovanni, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 9/12/2013, ha confermato la pronuncia emessa in data 17/07/2012 dal Tribunale di Milano, che aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1.400,00,di ammenda, condizionalmente sospesa, M.T., imputato del reato di guida in stato di ebbrezza (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c)) aggravato dall’aver causato un incidente stradale (art. 186 C.d.S., comma 1-bis) e dall’essere il fatto avvenuto in ora notturna (art. 186 C.d.S., comma 2-sexies). A tale determinazione della pena i giudici di merito sono pervenuti previo giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1-bis.
2. M.T. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata con unico, articolato, motivo per erronea applicazione dell’art. 186 C.d.S., comma 9-bis, e per erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il ricorrente sostiene che, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, la condizione ostativa all’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e l’obbligo di applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente non sarebbero operanti, pur in caso di contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1-bis, qualora nel giudizio di bilanciamento detta circostanza sia stata ritenuta subvalente o equivalente rispetto alle circostanze attenuanti. In particolare, assume che l’incidenza dell’aggravante sull’individuazione della pena principale, alla quale afferisce anche l’applicazione della sanzione sostitutiva, dovrebbe ritenersi neutralizzata dal giudizio di bilanciamento.
3. Con memoria difensiva depositata il 19/01/2015 il ricorrente ha sviluppato ulteriormente il motivo di censura, evidenziando che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, una volta neutralizzata all’esito del giudizio di comparazione la circostanza aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2-bis, debba escludersi che tale aggravante possa rilevare agli effetti della pena.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. La questione posta dal ricorso riguarda la possibilità o meno di procedere alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186 C.d.S., comma 9-bis, allorquando risulti contestata l’aggravante prevista dall’art. 186, comma 1-bis, ossia l’aggravante dell’aver procurato un incidente stradale. La questione si pone in ragione della formulazione della clausola di riserva contenuta nell’art. 186 C.d.S., comma 9-bis: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis, stesso art., che rimanda senza ulteriori indicazioni al “caso”, ossia al mero fatto, dell’essersi verificato un incidente stradale in concomitanza con l’accertato stato di ebbrezza del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro. Il punto da affrontare, pertanto, è, se, in presenza della aggravante speciale, sia comunque e sempre precluso procedere alla sostituzione.
2.1. La Corte territoriale ha replicato alla censura mossa nell’atto di gravame sostenendo che l’affermazione della subvalenza della circostanza in questione rispetto alle circostanze attenuanti è cosa ben diversa dalla sua esclusione ed ha richiamato il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale il giudizio di comparazione spiega i suoi effetti soltanto in ordine alla determinazione della pena, lasciando inalterata la valutazione deteriore dell’azione e della personalità dell’imputato. Ed è in tal senso che deve intendersi il richiamo all’incidenza del giudizio di bilanciamento sulla determinazione della pena operato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata nei motivi nuovi a sostegno dell’opposta tesi difensiva (Sez. 4, n. 38141 del 11/07/2013, Polverini, Rv. 256402). In particolare, nella sentenza impugnata si è affermato che l’aggravante in parola, sebbene subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, incide comunque sia ai fini della valutazione della gravità del fatto (perchè, come affermato dalla Corte Cost. ord. n. 247 del 25 settembre 2013, attiene ad una turbativa delle corrette condizioni di guida, ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l’incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione), sia in tema di accesso alle misure alternative alla detenzione, trattandosi di aspetto connesso ad apprezzamenti di politica criminale e specialmente all’allarme sociale generato dai singoli reati, in quanto tale oggetto di valutazione riservata al legislatore.
2.2. Va ricordato che, secondo i principi generali, il giudizio di bilanciamento delle circostanze, di per sè, non influisce sugli istituti che non si ricollegano al quantum della pena inflitta, nel senso che le circostanze soccombenti o equivalenti continuano a produrre gli effetti previsti dalla legge, dal momento che anche il giudizio di soccombenza non fa venire meno la sussistenza in concreto della circostanza subvalente ma semplicemente la paralizza e la rende non applicata “quoad poenam”.
2.3. Tale principio è valido purchè non si sia in presenza, e non è il caso in esame, di una di quelle ipotesi che si discostano dalla regola generale succitata, in cui già la formulazione normativa appare indiziante della volontà del legislatore di ricollegare l’effetto della circostanza al fatto che la stessa sia stata concretamente applicata e non meramente ritenuta dal giudice. In tal senso è opportuno richiamare il disposto della L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 7 bis e 58 quater, ove è previsto che le misure alternative alla detenzione non possono essere concesse più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall’art. 99 c.p., comma 4. Riguardano simili ipotesi le pronunce di legittimità in cui si trova affermato il distinto principio secondo il quale, ai fini dell’esatta interpretazione del concetto di “applicazione”, una circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, come applicata non solo quando esplichi il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all’art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un’attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare. Altrettanto è a dirsi del principio per cui l’aggravante non è da ritenere applicata allorquando, verificata la configurabilità delle circostanze fattuali dalla medesima descritte, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri, a causa della prevalenza attribuita all’attenuante, che non si limita a paralizzarla, ma prevale su di essa, in modo che, sul piano dell’effettività sanzionatoria, l’aggravante risulti tamquam non esset (Sez. U, n. 17 del 18/06/1991, Grassi, Rv.187856; Sez. 1, n. 2303 del 21/05/1992, Castellano, Rv. 192017; Sez. 1, n. 43019 del 14/10/2008, Buccini, Rv. 241831, in materia di indulto).
2.4. Nel delineare i margini del potere discrezionale del giudice di concedere la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la lettera della legge non richiede, invece, la concreta applicazione della circostanza aggravante quale condizione ostativa, da cui sarebbe a contrario desumibile il criterio interpretativo proposto dal ricorrente, a differenza di quanto avviene, ad esempio, nel caso di applicazione della recidiva ai fini dell’operatività del divieto di sospensione dell’esecuzione di pene detentive brevi (art. 656 c.p.p., comma 9, come modificato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 9). Ed in merito alla ragionevolezza di tale diversa disciplina si è pronunciato anche il giudice delle leggi, con pronuncia correttamente richiamata nella sentenza impugnata (Corte Cost. ord. n. 247 del 25 settembre 2013).
2.5. Sebbene sia condivisibile l’assunto del ricorrente in base al quale la pronuncia della Consulta fosse, per così dire, “decentrata” rispetto alla questione interpretativa qui in esame, l’ordinanza di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 C.d.S., comma 9-bis, risulta tuttavia significativa anche rispetto a tale questione perchè, nel sottolineare che la fattispecie aggravata dal fatto di aver cagionato un incidente stradale sia stata dal legislatore, non irragionevolmente, costruita come limite all’applicazione della sanzione sostitutiva, consente di escludere che vi siano dubbi interpretativi, in ipotesi da risolvere in senso costituzionalmente orientato, in merito all’operatività di tale limite sol perchè la circostanza aggravante non sia stata in concreto applicata. Nella pronuncia della Corte Costituzionale si legge, peraltro, che “la scelta di non distinguere, ai fini dell’operatività della preclusione, in funzione della gravità dell’incidente sembra corrispondere a un criterio di prevenzione generale non irragionevole”, da tale affermazione potendosi desumere l’operatività della preclusione indipendentemente dal percorso seguito dal giudice comune per pervenire, nell’ambito di discrezionalità riconosciutogli dal legislatore, alla determinazione della pena in misura adeguata alle peculiarità del caso concreto.
2.6. Il provvedimento impugnato risulta, dunque conforme ai principi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, in una recente pronuncia ha, in particolare, affermato che il giudizio di bilanciamento tra circostanze non elide “la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale” connessi all’aggravante in argomento (Sez. 4, n. 17679 del 20/03/2014, Lanzo, Rv. 259232).
3. Applicando, dunque, tali principi al caso in esame e tenuto conto della esplicita dizione normativa dell’art. 186 C.d.S., comma 9-bis, va affermata l’inequivoca volontà legislativa di ricollegare l’effetto ostativo, ed analogo discorso può farsi con riferimento all’applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, non già alla applicazione della circostanza aggravante, bensì alla semplice ricorrenza del fatto che ha dato origine alla sua contestazione, a prescindere dall’evenienza che l’aggravante non incida sul trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 48534 del 24/10/2013, Bondioli, Rv. 257289; Sez. 4, n. 30254 del 26/06/2013, Colin, Rv. 257742), risultando coerente con il dettato normativo l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale “l’affermazione di subvalenza della circostanza in questione rispetto alle circostanze attenuanti è cosa ben diversa dalla sua esclusione”. Solo in quest’ultimo caso, alla luce dei criteri interpretativi sopra affermati, deve quindi ritenersi che al giudice non sia precluso applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e omettere l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie correlate alla predetta aggravante.
4. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015