guida in stato di ebrezza

Suprema Corte di Cassazione

seizone IV

sentenza 15 dicembre 2015, n. 49352

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale di Trieste;

avverso la sentenza n.4210/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTE, del 26/06/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con revoca della patente.

udito il difensore avv. (OMISSIS) per l’imputato che ha chiesto il rigetto del ricorso o in subordine l’annullamento con trasmissione degli atti per nuovo giudizio.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste, con sentenza 26/06/2014 resa ad esito di giudizio abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava (OMISSIS) colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche (g/l 1,86 al primo accertamento e g/l 1,74 al secondo accertamento), con l’aggravante di aver cagionato un incidente, accertato in (OMISSIS).

In punto di trattamento sanzionatorio, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, l’imputato era condannato alla pena di giustizia, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione. All’imputato era applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno e veniva ordinata la confisca dell’autoveicolo di proprieta’ dell’imputato.

2. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso il Procuratore generale della Repubblica di Trieste deducendo violazione di legge.

In particolare, secondo il P.M. ricorrente, la sentenza di primo grado avrebbe errato nel disporre la sospensione della patente per la durata di anni uno mentre avrebbe dovuto disporre la revoca del titolo abilitativo, avuto riguardo al disposto di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis (nel testo introdotto dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, applicabile ratione temporis all’episodio in esame, verificatosi il 4 dicembre 2013).

3. In data 10 novembre 2015 l’imputato, a mezzo del proprio Difensore di fiducia, presentava un foglio di deduzioni, nel quale faceva presente che, perche’ sussista l’aggravante di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis, non sarebbe sufficiente essere rimasti coinvolti in un incidente (come indicato nel verbale di accertamento dal personale di pg), ma sarebbe necessario aver provocato l’incidente (e, quindi, che sia stato accertato che la propria condotta ha rappresentato un coefficiente causale rispetto al verificarsi del sinistro); d’altronde, il concetto di incidente stradale si identificherebbe con “qualunque situazione che esorbiti alla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumita’ altrui e dello stesso conducente”, mentre tale situazione non si sarebbe verificata nel caso di specie, in cui vi sarebbe stato un microscopico sinistro (urto dello spigolo anteriore del mezzo con quello posteriore). Pertanto, il ricorso dovrebbe essere respinto o, in via subordinata, si dovrebbero rimettere gli atti al giudice di merito per nuovo esame.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. Il ricorso del P.G. e’ fondato.

2.1.Invero, il Giudice di primo grado e’ incorso in violazione di legge laddove ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata di anni uno, mentre l’articolo 186 C.d.S., comma 2 bis (nella formulazione gia’ vigente all’epoca del fatto, verificatosi nel dicembre 2013) prevede espressamente la revoca della patente per colui che, circolando in stato di intossicazione alcolica superiore ad 1,5 g/l (come per l’appunto l’odierno ricorrente), abbia cagionato un incidente stradale.

2.2. Questa Sezione della Corte ha avuto modo di precisare che l’aggravante dell’aver provocato un incidente va intesa come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettivita’, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, sent. n. 47276 del 06/11/2012, Marzano, Rv. 253921). Pertanto, il Giudice dell’udienza preliminare ha correttamente ravvisato l’aggravante nel caso in esame, nel quale il (OMISSIS), a bordo della sua autovettura, provenendo da (OMISSIS) con direzione verso (OMISSIS), nel percorrere (OMISSIS), aveva urtato con lo spigolo anteriore destro quello posteriore sinistro dell’autovettura Hyundai Lantra tg. (OMISSIS), in sosta dinanzi al civico n. (OMISSIS).

2.3. D’altronde nessun rilievo ha il fatto che nella sentenza impugnata siano state riconosciute all’imputato le attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante. Invero, questa Sezione ha da tempo chiarito che il giudizio di comparazione tra le circostanze del reato opera unicamente sulla pena, ma non modifica la configurazione giuridica e le relative conseguenze (sent. n. 9428 del 14/02/1979, Migliore, Rv. 143387).

3.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata limitatamente al punto in cui non ha applicato al (OMISSIS) la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, revoca alla quale puo’ provvedere direttamente la Corte di cassazione, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria da applicarsi obbligatoriamente (Sez. 4, sent. n. 8022 del 28/01/2014, Giannella, Rv. 258622).

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, revoca che dispone in sostituzione della sospensione della patente di guida.

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