La massima

Nella eventualità in cui non sia possibile stabilire, ogni oltre ragionevole dubbio, se il tasso alcolemico sia superiore al limite di 0,8 g/l il trasgressore deve ritenersi responsabile solamente dell’ipotesi meno grave prevista dal codice della strada e ora depenalizzata seguito della novella di cui alla L. 29 luglio 2010, n. 120.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza 14 maggio 2012, n. 18134

 

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 15 ottobre 2008, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza emessa il 27 aprile 2009 dal Tribunale di Palermo che aveva giudicato V.S. responsabile delle contravvenzioni di cui all’art. 186, commi 2 e 7 cod. strada (per aver guidato in Palermo l’8 febbraio 2007, l’autovettura tg. (…), in stato di ebbrezza alcoolica e per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento alcoolemico). Per l’effetto l’imputato veniva condannato,unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di UN mese di arresto ed Euro 900,00 di ammenda, applicata la sospensione della patente di guida per UN mese.

La Corte distrettuale, condividendo gli assunti argomentativi della sentenza di primo grado, ha ribadito,a dimostrazione dell’affermazione della penale responsabilità del prevenuto ed in conformità all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la sufficienza,ai fini della prova dello stato di ebbrezza in cui versava l’imputato, delle tipiche condizioni sintomatiche (alito fortemente vinoso; linguaggio sconnesso; eccessiva ed immotivata euforia; andatura barcollante; ecc.) rilevate dagli agenti operanti della Questura di Palermo (e descritte nel verbale di contestazione), giunti sul luogo in cui era stato segnalato che un’autovettura Audi 100, percorrendo via Terrasanta, aveva speronato vetture in sosta, danneggiandole e creando in tal modo allarme nei passanti.

Il V. inoltre, alla richiesta degli agenti di sottoporsi al test alcoolemico, aveva opposto un netto rifiuto.

L’imputato ricorre per la cassazione della sentenza, per tramite del difensore, deducendo vizi di violazione di legge e di difetto ed illogicità della motivazione, avendo la Corte distrettuale errato nel giudicare idonei a dimostrare la sussistenza dello stato di ebbrezza,gli elementi sintomatici rilevati dalla P.G., laddove, a seguito della riforma normativa della fattispecie contravvenzionale in questione, introdotta nell’anno 2007, l’accertamento di siffatto status deve esser positivamente eseguito secondo le modalità tecniche previste dall’art. 186, commi 3 e 4 cod.strada: le uniche che possano fornire la precisa individuazione dei valori numerici del tasso alcoolemico quale presupposto dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.

Lamenta altresì il ricorrente il diniego, con motivazione meramente apodittica, delle attenuanti generiche, cui i Giudici d’appello sarebbero pervenuti richiamando unicamente i precedenti penali dell’imputato.

Considerato in diritto

L’impugnata sentenza deve esser annullata senza rinvio a’ sensi degli artt. 129 e 620 lett. a) cod.proc.pen., non risultando previsti come reato, entrambi fatti ascritti all’imputato.

Quanto alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, osserva il Collegio che costituisce pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis le più recenti pronunzie: Sez. 4 n. 28787 del 2011; Sez. 4 n. 43017 del 2011) quello secondo il quale lo stato di ebbrezza, per tutte le ipotesi previste dall’art. 186 cod. strada, può esser accertato con qualsiasi mezzo e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale. Vero è peraltro che, qualora non sia possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcoolemico era superiore al limite di 0,8 gr./l. il trasgressore doveva ritenersi responsabile, in nome del principio del favor rei, dell’ipotesi meno grave (fascia A), attualmente depenalizzata per effetto della novella di cui alla legge 29 luglio 2010 n. 120. Nel caso in esame, gli elementi sintomatici rilevati e testé descritti, in difetto di altri dati indiziari, non consentono di individuare un preciso gradiente di etilemia tale da indurre a ritenere sussistenti taluna delle più gravi fattispecie contravvenzionali previste dall’art. 186 cod. strada.

In relazione all’altro addebito di rifiuto di sottoporsi all’alcooltest, rileva la Corte che, In ossequio all’art. 2, comma 2 cod. pen., non può non trovare applicazione l’art. 5 del D.L. 3 agosto 2007 n. 117 (in vigore dal 4 agosto 2007) convertito nella L. 2 ottobre 2007 n. 160 che, dopo la commissione della violazione de qua avvenuta l’8 febbraio 2007, ha sostituito l’art. 186, comma 7 cod. strada (vigente a detta data e concernente un’ipotesi contravvenzionale) introducendo una fattispecie di semplice illecito amministrativo punito esclusivamente con sanzione amministrativa pecuniaria. Non rileva ovviamente in contrario (atteso il principio costituzionale di irretroattività della legge penale: art. 25, comma 2 Cost. ed il disposto dell’art. 2, comma 1 cod. pen.) il fatto che a in seguito dell’entrata in vigore – a decorrere dal 27 maggio 2008 – dell’art. 4 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito nella L. 24 luglio 2008 n. 125 – sia divenuto nuovamente reato (come peraltro è a tutt’oggi) la stessa condotta di rifiuto del conducente di veicolo di sottoporsi ad alcooltest.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sono preveduti dalla legge come reato.


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