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La massima

Nell’ipotesi di opere che si svolgono all’interno dell’azienda committente, l’obbligo del responsabile della sicurezza della stazione appaltante di procedere alla determinazione dei rischi specifici connessi all’ambiente di lavoro e all’attività lavorativa svolta all’interno comporta una posizione di garanzia e di controllo anche in ordine all’integrità fisica dei lavoratori dell’impresa appaltatrice.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV 

SENTENZA 14 febbraio 2013, n.7443

 

Ritenuto in fatto

 

1. – Con sentenza in data 23.6.2010, il Tribunale di Milano ha condannato P..P. , M..L. , G.G. , An.Lu..Pa. e S..F. alla pena della reclusione, variamente determinata tra loro, siccome riconosciuti responsabili, in cooperazione tra loro, di omicidio colposo commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di S..D.M. , rimasto ucciso, in data (omissis), per esser stato travolto dalla motrice del treno Malpensa Express n. (…) in transito sul binario n. 3 della stazione di (omissis) , presso il quale il D.M. stava eseguendo dei lavori di manutenzione del cordolo del marciapiede ad uso banchina per la salita e la discesa dei viaggiatori dai convogli.

In particolare, a G..G. e Pa.An.Lu. (il primo, in qualità di dirigente del servizio gestione impianti fissi e responsabile dei lavori e della sicurezza dei lavoratori, e il secondo in qualità di responsabile dell’unità organizzativa logistica delle stazioni, della Ferrovie Nord Milano Esercizio s.p.a., società committente dei lavori di manutenzione dei marciapiedi ad uso banchina in esame), a P..P. e L.M. (il primo quale legale rappresentante, e il secondo quale responsabile della sicurezza dei lavoratori, della M.V.I. Donati s.p.a. impresa subappaltatrice dei ridetti lavori di manutenzione), e a S..F. (quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, su incarico della committente Ferrovie Nord Milano Esercizio s.p.a.), è stata ascritta l’omessa adozione dei comportamenti esigibili e causalmente necessari ad evitare l’evento letale verificatosi ai danni del lavoratore, cui ebbe a risalire la creazione delle pericolose e rischiosissime condizioni di lavoro in cui il D.M. , unitamente ai suoi colleghi, fu chiamato ad esercitare le proprie mansioni in occasione dell’evento che ebbe a condurre al suo decesso.

In chiave esemplificativa, agli imputati è stata contestata, tra le altre, l’adozione di un sistema di liberazione dei binali per il transito dei treni, da parte dei lavoratori, inadeguato alle specifiche condizioni della stazione di (omissis) ; la mancata specifica determinazione dei tempi di sicurezza legati all’avvistamento dei treni in arrivo e all’avviso dei lavoratori impegnati alle lavorazioni sui binari; il mancato affiancamento, all’unico agente avvistatore nella specie utilizzato, di altri colleghi destinati ad avvisare i lavoratori dell’arrivo dei treni; la mancata specificazione degli strumenti di avviso diversi da quelli acustici, in caso di utilizzazione, da parte dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni, di macchinali particolarmente rumorosi; l’omessa specificazione delle concrete modalità di comportamento da osservare da parte, dei diversi lavoratori, in relazione all’esigenza di un’eventuale rapida liberazione dei binari in caso di arrivo dei treni; etc..

Con sentenza del 29.9.2011, la Corte d’appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con riguardo al trattamento sanzionatorio inflitto agli imputati, disponendo una complessiva mitigazione dello stesso, applicando a Giovanni Galli e a P..P. la pena di un anno di reclusione ciascuno, ad An.Lu..Pa. e a S..F. la pena di 10 mesi di reclusione ciascuno, e a M..L. la pena di otto mesi di reclusione, concedendo al G. e al Pa. il beneficio della non menzione della condanna, dichiarando la pena inflitta al F. estinta per indulto (ai sensi della l. n. 241/01), eliminando la sospensione condizionale allo stesso concessa e confermando, per il resto, l’impugnata sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza d’appello, tramite i propri difensori, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati.

2.1.1. – Con un primo ricorso, il comune difensore di G.G. e di A.L..P. censura la sentenza d’appello per violazione della legge penale sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione, sulla base di un’articolata serie di argomentazioni.

Si duole in primo luogo il ricorrente che la corte territoriale abbia disatteso il motivo di appello sollevato dagli imputati in relazione al prospettato avvenuto abbandono, da parte del giudice di primo grado, dell’impostazione accusatoria relativa alla presenza di un solo avvistatore/avvisatore, senza superare l’evidente contraddizione, contenuta nella prima sentenza, tra l’affermazione dell’erroneità della scelta del sistema di liberazione dei binari su avvistamento e la successiva affermazione dell’ammissibilità di tale sistema, in presenza di una diversa composizione del personale incaricato della vedetta e di un’adeguata informazione e istruzione dei lavoratori circa le modalità di comportamento in caso di imminente arrivo dei treni.

In particolare, la corte territoriale avrebbe in tal modo omesso di indicare quale avrebbe dovuto essere il corretto regime di liberazione dei binari e il conseguente corretto sistema di protezione dei lavoratori, senza peraltro avvedersi che, mentre il regime di liberazione dei binari attiene al tema della sicurezza della circolazione dei treni, solo il sistema di protezione riguarda la sicurezza degli operai addetti ai cantieri ferroviari.

Peraltro, esclusa la praticabilità del regime di liberazione del binario a tempo (siccome non più previsto dalle Istruzioni delle Ferrovie dello Stato deliberate con disposizione n. 42 del 12.9.2003 ed entrate in vigore ben prima dell’evento mortale oggetto di giudizio), ed essendo l’unico regime alternativo a quello di liberazione su avvistamento quello di interruzione del binario (non costituente, per definizione, un regime di liberazione del binario), del tutto contraddittoria deve ritenersi la sentenza impugnata nella parte in cui, condividendo quanto sostenuto dal primo giudice, afferma che non avrebbe dovuto esser prescelto il sistema di liberazione del binario su avvistamento, stante l’indisponibilità di altri regimi di liberazione del binario, con la conseguente attestazione della piena correttezza del comportamento degli imputati in relazione alla scelta del regime di liberazione del binario su avvistamento.

Sotto altro profilo, il ricorrente si duole della sentenza d’appello nella parte in cui ha censurato la scelta operativa con la quale un unico soggetto venne adibito alle funzioni di avvistatore/avvisatore, atteso che, in conformità con quanto previsto nelle norme di cui alle istruzioni aziendali, il cumulo tra le due funzioni doveva ritenersi pienamente legittimo nel caso in cui il punto di avvistamento fosse stato tale, come nel caso di specie, da consentire all’agente di avere sotto controllo l’intero cantiere; e ciò indipendentemente dalla circostanza che all’interno del cantiere si facesse o meno uso di attrezzi di lavoro particolarmente rumorosi, con la conseguente esclusione della necessaria c.d. doppia protezione per ogni possibile evenienza.

Da questo punto di vista, si colloca in modo decisivo, ad avviso del ricorrente, la questione della distinzione tra il concetto di squadra e quello di cantiere, dovendo ritenersi utilizzato, nelle istruzioni aziendali, il termine cantiere per l’identificazione di cantieri complessi che operano su un tratto di binario di notevole estensione, e l’alternativo termine squadra per identificare un cantiere di lavoro costituito da un unico gruppo di operai concentrati in un breve tratto di linea, con la conseguente diversità delle modalità di segnalazione delle lavorazioni presenti sulla linea nelle due diverse ipotesi.

Nel caso di specie, l’espressa qualificazione come squadra dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni in esame, aveva reso del tutto legittima l’attribuzione della doppia funzione di avvistatore/avvisatore a un unico agente, mentre la corte territoriale non ha adeguatamente evidenziato le ragioni per le quali un diverso comportamento di tutti i lavoratori coinvolti avrebbe certamente evitato l’evento letale a carico della vittima.

Censura, inoltre, il ricorrente la sentenza impugnata nella parte in cui esclude la sussistenza di un comportamento assolutamente abnorme ed eccezionale della vittima e dei suoi colleghi (e segnatamente dell’agente di protezione B. ) in occasione del sinistro per cui è causa, tenuto conto che la vittima, nel momento in cui il B. e l’altro collega, A..D.M. , ebbero ad allontanarsi, si trovava sulla banchina (e non già sul binario), e il suo successivo spostamento sui binari fu dovuto a un’assoluta 41 ingiustificabile e pertanto abnorme imprudenza del lavoratore, atteso il prevedibile imminente arrivo del treno ed avuto altresì riguardo alla particolare e qualificata esperienza professionale posseduta dal medesimo lavoratore e da tutta la squadra dei colleghi in concreto coinvolti.

Sotto altro profilo, il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui non ascrive, al comportamento gravemente colposo nella specie tenuto dall’agente di protezione B. , un rilievo causale decisivo nella elisione del rapporto tra le omissioni contestate agli imputati e l’evento lesivo occorso ai danni della vittima, avendo sottovalutato il mancato impedimento al collega A..D.M. di allontanarsi dalla squadra dei colleghi, così subordinando le ragioni della sicurezza a quelle lavorative, ed ascrivendo a tale condotta la qualifica di semplice leggerezza idonea a dar luogo, a tutto concedere, a un mero concorso di colpa di minima entità.

Si duole, inoltre, il ricorrente della sentenza d’appello nella parte in cui ha riconosciuto rilevanza causale decisiva alla mancata determinazione dei tempi di sicurezza, e ancor prima all’assenza di dettagliate disposizioni, nelle istruzioni aziendali, circa i tempi di preavviso, di liberazione del binario e di franco sicurezza, attesa l’assoluta irrilevanza sotto il profilo causale del fattore temporale, essendosi l’evento mortale verificato esclusivamente per effetto mancata percezione da parte della vittima, delle segnalazioni relative al sopraggiungere del convoglio ferroviario.

Da ultimo, il ricorrente insorge avverso l’omessa motivazione, da parte della corte territoriale, in ordine all’invocata riformulazione del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e quelli aggravanti, con criterio di prevalenza delle prime.

2.1.2. – Con un secondo ricorso, il difensore di G.G. e di An.Lu..Pa. censura la sentenza d’appello per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle posizioni soggettive degli imputati.

In particolare, per quanto riguarda la posizione del G. , il ricorrente si duole della contraddittorietà della sentenza d’appello nella parte in cui, da un lato, evidenzia la qualità del G. come responsabile dei lavori, e dall’altro richiama alcune pronunce di legittimità in tema di responsabilità del datore di lavoro committente nell’ambito della disciplina sugli appalti, attualmente regolata dall’art. 26 del decreto legislativo n. 81/08.

Evidenzia, il ricorrente, come del tutto illegittimamente la corte territoriale abbia ascritto al Galli (avente, non già la qualifica di datore di lavoro committente, bensì di responsabile dei lavori) l’omessa verifica dell’adeguatezza del piano di sicurezza e coordinamento, ad opera del coordinatore, e dell’applicazione, da parte dell’impresa appaltatrice, delle corrette misure di sicurezza, avendo viceversa l’imputato correttamente adempiuto a tutti i propri obblighi, tenuto conto che: 1) il piano di sicurezza e coordinamento aveva correttamente evidenziato il rischio connesso alla circolazione dei treni; 2) erano state individuate le misure per il contrasto di tale rischio nella protezione del cantiere; 3) era stata disposta la protezione del cantiere mediante la presenza dell’agente di protezione B. ; mentre atto stesso G. , in quanto responsabile dei lavori, non com-peteva alcuna valutazione nel merito in ordine alla concreta efficacia delle misure adottate.

Sotto altro profilo, gli elementi di natura testimoniale acquisiti nel corso del giudizio non apparivano tali da giustificare l’affermazione, adottata dalla corte territoriale, secondo cui il G. si fosse concretamente ingerito nell’attività di protezione dei cantieri, né la corte distrettuale ha proposto alcuna argomentazione a sostegno dell’affermazione secondo cui la responsabilità del G. deriverebbe anche dalla sua qualità di dirigente del servizio impianti fissi, dalla quale, peraltro, non poteva discendere in modo automatico alcuna responsabilità in relazione alla tutela dei lavoratori estranei all’azienda di sua stretta appartenenza.

Quanto alla posizione del Pa. , il ricorrente osserva come la corte d’appello ne abbia sancito la responsabilità in difetto di adeguate risultanze probatorie, pervenendo a un’affermazione di responsabilità sulla base dell’astratta qualifica di dirigente responsabile dell’unità operativa logistica della stazione, laddove il Pa. non aveva rivestito alcun ruolo concreto all’interno del cantiere dove ebbe a verificarsi dell’evento letale oggetto di giudizio.

2.2.1. – Il difensore di P..P. e L.M. ha impugnato la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e travisamento detta prova, con riferimento al passaggio motivazionale dove la corte di merito individua il cantiere nel quale operavano gli operai detta ditta M.V.I. Donati s.p.a. con una estensione di una cinquantina di metri e oltre.

In particolare, il ricorrente evidenzia come del tutto contraddittoriamente, rispetto atte risultanze istruttorie emerse, la corte territoriale abbia omesso di rilevare come lo spazio di riferimento sul quale i lavoratori operavano in concreto non poteva intendersi come un cantiere esteso per decine di metri, bensì un cantiere mobile dette dimensioni non superiori a quelle effettive detto specifico cordolo da sostituire, e sul quale la squadra detta società datrice di lavoro si trovava ad operare.

2.2.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione e del travisamento della prova in cui è incorsa la corte d’appello, con riferimento al passaggio motivazionale in cui la corte censura la scelta del regime di protezione dei lavoratori, indicandolo quale fattore causale del verificarsi del sinistro unitamente al mancato rispetto del tempo di sicurezza e franco sicurezza.

In particolare, il ricorrente si duole della contraddittorietà della sentenza d’appello nella parte in cui si sofferma sulla correttezza della scelta del sistema di protezione dei lavoratori (utilizzo di strumenti rumorosi; presenza di differenti soggetti con diverso incarico di avvistatore/avvisatore), senza tener conto della natura di cantiere mobile e delle caratteristiche dimensionali dello stesso, con le specifiche incombenze lavorative e le modalità di svolgimento delle stesse, e senza tenere nel debito conto il comportamento dell’avvistatore/avvisatore B. , il quale, se fosse sempre stato, come richiestogli, vicino ai lavoratori impiegati sul cantiere, ben avrebbe potuto assolvere efficacemente entrambe le funzioni affidategli.

Sotto altro profilo, il ricorrente si duole della contraddittorietà della pretesa della corte territoriale di elevare ad elemento causale del sinistro il mancato rispetto dei tempi di sicurezza e del franco di sicurezza, essendo dipeso l’investimento del lavoratore deceduto dalla circostanza che lo stesso non fosse stato da nessuno adeguatamente ed efficacemente avvertito dell’arrivo del treno, essendosi l’agente di protezione indebitamente allontanato dal punto in cui avrebbe dovuto rimanere.

2.2.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza d’appello per vizio di motivazione e travisamento della prova, con riferimento al passaggio motivazionale in cui la corte di merito esclude come causa determinante dell’infortunio la condotta assunta dai lavoratori e, in particolare, dall’agente preposto alla sicurezza, R..B. .

Al riguardo, il ricorrente sottolinea come, sulla base del complesso delle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del processo, del tutto contraddittoriamente la corte territoriale non abbia ravvisato, nel comportamento imprevedibile, gravemente imprudente e abnorme dei lavoratori coinvolti nelle lavorazioni in oggetto, la causa efficiente dell’evento letale verificatosi a carico della vittima.

2.2.4. – Con il quarto e ultimo motivo, il ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione di legge con riferimento al passaggio motivazionale in cui la corte d’appello riconosce in capo al L. la qualifica professionale di direttore tecnico di cantiere, facendo da questo conseguire un inquadramento dirigenziale con obblighi di verifica dell’adeguatezza delle misure di protezione.

Al riguardo, il ricorrente sottolinea come il sistema delle misure di sicurezza sul cantiere de quo fosse stato contrattualmente assunto dalla committente Ferrovie Nord Milano s.p.a., con la conseguente assenza di alcuna responsabilità in capo al Lu. , solo formalmente investito del ruolo di direttore tecnico di cantiere, ma oggettivamente e concretamente limitato, nei propri effettivi poteri di intervento, dal personale della società committente.

2.3.1. – Il difensore di S..F. ha impugnato la sentenza d’appello sulla base di cinque motivi di ricorso.

Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza di secondo grado per violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riguardo alle rilevate contraddizioni tra le motivazioni della sentenza di primo grado con quella d’appello, sul punto fondamentale costituito dall’inadeguatezza del piano di sicurezza e coordinamento e/o delle Istruzioni della società ferroviaria committente rispetto a quelle di RFI.

In particolare, evidenzia il ricorrente come, mentre nella sentenza di primo grado si sottolinea la differenza tra le Istruzioni della società ferroviaria committente (Ferrovie Nord) e quelle di RFI (segnatamente in relazione alle previsioni sui tempi di sicurezza), nella sentenza di secondo grado si afferma viceversa il ricorso di una coincidenza tra le suddette disposizioni, con la conseguente produzione di un’inammissibile contraddizione tra due provvedimenti conducenti al medesimo esito decisorio.

Sotto altro profilo, il ricorrente si duole che il giudice d’appello abbia ritenuto irrilevante, in relazione alla figura del coordinatore della sicurezza rivestita dall’imputato, la modifica intervenuta con il d.lgs. n. 528/99, ovvero la sostituzione del verbo assicurare con quello di verificare in riferimento all’applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento.

2.3.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, in relazione art. 192 c.p.p., nonché vizio di motivazione sul punto.

In particolare, il ricorrente si duole che la corte d’appello abbia ritenuto non valutabile in favore dell’imputato la partecipazione dello stesso al sopralluogo sul cantiere il giorno precedente il sinistro per cui è causa, poiché lo stesso avrebbe dovuto in quell’occasione rendersi conto degli evidenti rischi a carico dei lavoratori; tali argomentazioni, tuttavia, risultano prive di elementi probatori di riscontro, essendo piuttosto emerso, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, la sussistenza di un quadro completamente contrastante con le conclusioni sul punto tratte dalla corte territoriale.

Nessuna motivazione, inoltre, la corte d’appello aveva dettato in relazione al documento con il quale l’imputato aveva sottolineato, nelle Istruzioni per i lavori ferroviari, il divieto per gli operai di scendere sui Dinari, senza una previa comunicazione scritta all’agente delle Ferrovie incaricato della protezione del cantiere; documento dal quale era possibile desumere l’esclusione dell’ipotesi che in quel cantiere gli operai potessero assumere posizioni distanti tra loro.

2.3.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione di legge, in relazione agli art. 40 e 589 c.p., nonché vizio di motivazione sul punto, avendo la corte territoriale errato nella ricostruzione del nesso di causalità tra la condotta omissiva imputata al F. e l’evento letale verificatosi, sottovalutando l’incidenza decisiva in tal senso spiegata dai comportamenti abnormi e imprevedibili della vittima dell’incidente e dell’agente di protezione coinvolto.

2.3.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza d’appello per violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 175 c.p., anche con riferimento alla violazione del principio del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597 c.p.p..

Su tale punto, il ricorrente censura la decisione della corte d’appello nella parte in cui ha dichiarato la pena inflitta al F. estinta per indulto, ai sensi della legge n. 241/01, eliminando la sospensione condizionale allo stesso concessa in primo grado.

Tale modifica, tuttavia, è in contrasto con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità che riconosce prevalenza alle cause di estinzione del reato (cui è connesso il beneficio della sospensione condizionale della pena) rispetto alle cause di estinzione della pena, con la conseguente violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597 c.p.p..

Sotto altro profilo, il ricorrente si duole che la corte d’appello non abbia esteso all’imputato il beneficio della non menzione della condanna, seppur egli si fosse giovato dell’effetto estensivo dell’impugnazione proposta dai coimputati, nella quale tale beneficio era stato richiesto.

2.3.5. – Con il quinto motivo, il ricorrente censura la nullità della sentenza d’appello per vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 62-bis e 133 c.p.) sul punto relativo al trattamento sanzionatorio riguardante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione della pena e i benefici di legge, avendo la corte territoriale omesso di esaminare in modo adeguato la doglianza proposta dell’imputato in sede d’appello in ordine all’invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

 

Considerato in diritto

 

3.1.1. – Il primo ricorso proposto dal comune difensore di G.G. e di An.Lu..Pa. è infondato.

L’argomentazione sostenuta dal ricorrente sul primo punto – relativo al prospettato avvenuto abbandono, da parte del giudice di primo grado, dell’impostazione accusatoria relativa alla presenza di un solo avvistatore/avvisatore, senza superare l’evidente contraddizione, contenuta nella prima sentenza, tra l’affermazione dell’erroneità della scelta del sistema di liberazione dei binari su avvistamento e la successiva affermazione dell’ammissibilità di tale sistema – è completamente destituita di fondamento e reitera in questa sede (come già evidenziato nei motivi d’appello) il sostanziale fraintendimento del ragionamento coerentemente seguito in entrambe le sentenze di merito.

Converrà sottolineare, al riguardo, come tanto il giudice di prime cure, quanto la corte d’appello, abbiano inequivocabilmente evidenziato la totale inidoneità – con specifico riferimento al caso di specie – del regime di liberazione dei binari secondo il criterio dell’avvistamento da lontano (su avvistamento), siccome ritenuto del tutto inefficace sul piano della garanzia della sicurezza e della protezione dei lavoratori impegnati sui binari, in considerazione dell’eccessiva prossimità della stazione di provenienza dei treni, rispetto alla stazione di arrivo.

L’alternativa prospettata nello sviluppo dell’argomentazione seguita nelle sentenze di merito (ossia quella dell’adozione di un diverso regime di protezione dei lavoratori, pur nel quadro dell’adottato sistema di liberazione dei binari su avvistamento) non compare, nel ragionamento dei giudici territoriali, come una sorta di legittimazione a posteriori destinata a giustificare, o a rendere lecita o legittima, l’avvenuta scelta del regime di liberazione dei binari su avvistamento, bensì unicamente quale indicazione (d’indole inevitabilmente suppletiva e correttiva) di eventuali comportamenti cautelari sussidiali, necessari a scongiurare le intuibili conseguenze prevedibilmente connesse all’adozione di un regime di avvistamento dei treni in arrivo del tutto inidoneo e insufficiente e, come tale, estremamente pericoloso per l’incolumità dei lavoratori addetti al compimento di attività sui binari ferroviari.

Ciò premesso, posta sullo sfondo la richiamata (rischiosa e comunque adottata in concreto) configurazione organizzativa dell’attività lavorativa oggetto dell’odierno esame (configurazione da assumere, dunque, come un ineliminabile dato di partenza imprudentemente disposto e accettato dai responsabili dell’assetto organizzativo de qua), trova in tale quadro la sua spiegazione l’argomentazione sostenuta dai giudici del merito in ordine all’indeclinabile esigenza che, a tutela delle posizioni lavorative coinvolte nell’esecuzione delle attività in esame, fosse in ogni caso coinvolta la presenza di più avvisatori (oltre all’unico avvistato-re/avvisatore utilizzato), e in ordine alla necessità che le istruzioni sul comportamento dei lavoratori (quale, ad esempio, quella di impedire l’allontanamento dei lavoratori tra di loro oltre una certa distanza-soglia minima), avrebbero dovuto essere impartite in modo preciso, cogente ed espresso (ossia senza impliciti richiami, o sottintesi affidamenti, a personali cognizioni eventualmente apprese in altra sede dai lavoratori); e tanto, segnatamente nel caso di specie, in cui la natura della lavorazione programmata (un intervento da realizzare su un marciapiedi/banchina caratterizzato da un’ intuibile e accentuata estensione longitudinale), lasciava agevolmente prospettare, come un fatto necessariamente probabile e assolutamente prevedibile, lo scostamento dei lavoratori tra di loro.

In entrambe le sentenze di merito, si sottolinea, con motivazione pienamente coerente, condivisibile e del tutto lineare sul piano logico, come nessuno degli imputati qui chiamati a rispondere del decesso del lavoratore S..D.M. ritenne di (suggerire di) associare, all’unico avvistatore previsto, un ulteriore o più ulteriori avvisatori, e come le istruzioni specifiche espresse e cogenti ai lavoratori, in ordine al comportamento da tenere nell’esecuzione delle specifiche lavorazioni, non furono mai impartite da nessuno.

Su tali specifici temi, dunque, le argomentazioni dettate nella motivazione della sentenza d’appello sfuggono totalmente alle censure di pretesa contraddittorietà sul punto infondatamente sviluppate dal ricorrente.

Del pari radicalmente priva di fondamento deve ritenersi l’argomentazione spesa dalla ricorrente sul secondo punto del libello impugnatorio.

Sul punto, pretende il ricorrente (seguendo i termini di un percorso argomentativo palesemente illogico) di esaminare l’idoneità cautelare di una singola prescrizione – come quella relativa alla possibilità di controllare contestualmente l’intero cantiere da parte di un singolo agente avvistatore/avvisatore – in modo totalmente sconnesso e irrelato rispetto alla concorrente prescrizione cautelare che impone l’uso di segnali visivi, oltre che acustici, in caso di uso di attrezzatura particolarmente rumorosa.

Del tutto coerentemente, viceversa, la corte territoriale ha ritenuto assolutamente insufficiente, ai fini della scelta di utilizzare un unico avvisatore/avvistatore, il riscontro del solo criterio costituito dal controllo contestuale dell’intero cantiere da parte dell’avvistatore, apparendo assolutamente indispensabile verificare se, dalla propria postazione, nonostante l’uso di attrezzatura particolarmente rumorosa, gli avvisi provenienti dall’unico avvistatore potessero ritenersi effettivamente e concretamente efficaci.

Sotto un differente punto di vista, del tutto priva di rilievo (oltre che di fondamento sul piano del lessico e dell’elementare costruzione concettuale) deve ritenersi la distinzione, richiamata dal ricorrente, tra le nozioni del cantiere e della squadra (come contrassegni di un’ipotetica dimensione territoriale delle lavorazioni segnalate), non potendo certamente prescindersi dai chiarissimi riferimenti, rispettivamente oggettivo e soggettivo, cui i due significanti (cantiere e squadra) immediatamente rimandano, ai fini dell’identificazione delle modalità di segnalazione della presenza dei lavoratori sulla linea ferroviaria; tale segnalazione dipendendo, non già dall’astratta dimensione dell’ambito territoriale delle lavorazioni in corso (per sé considerato), bensì dalle concrete modalità di dislocazione dei lavoratori impegnati lungo i tratti della linea ferroviaria interessati dai lavori.

Meramente congetturali devono infine ritenersi le affermazioni del ricorrente riferite all’eventuale inefficacia causale degli ipotetici comportamenti alternativi dei lavoratori coinvolti nelle operazioni in esame, apparendo intuibile e del tutto lineare sul piano logico l’affermazione della corte territoriale secondo cui una tempestiva segnalazione di un secondo avvisatore, prudentemente collocato nelle vicinanze del lavoratore rimasto vittima dell’incidente, avrebbe allo stesso consentito un rapido allontanamento dal binario dove fu attinto dalla motrice in transito.

Anche su tali punti le argomentazioni spese nella sentenza d’appello devono ritenersi pienamente coerenti, condivisibili e logicamente inappuntabili, laddove hanno ribadito l’incompatibilità dell’utilizzazione di un unico avvisatore/avvistatore in presenza dell’uso, all’interno del cantiere, di attrezzature di lavoro particolarmente rumorose, e puntualmente specificato la positiva efficacia causale che avrebbe certamente esplicato (sul piano di un elevatissimo livello di credibilità razionale) il comportamento alternativo corretto nella specie omesso degli imputati.

Quanto al rilievo del ricorrente, riferito alla pretesa abnormità del comportamento concretamente osservato dalla vittima in occasione dell’incidente in cui ebbe a perdere la vita, è appena il caso di segnalarne l’assoluta infondatezza, apparendo pienamente coerente, sul piano della linearità argomentativa, l’affermazione della corte territoriale secondo cui la discesa della vittima sui binali costituiva una logica conseguenza, o il naturale sviluppo, dell’esercizio delle specifiche mansioni dallo stesso in concreto esercitate nel momento in cui l’agente di protezione B. si era allontanato.

Appare, pertanto, coerentemente consequenziale il ragionamento seguito dalla corte territoriale laddove ha riconosciuto l’assoluta ragionevolezza dell’aspettativa della vittima di ricevere un avviso, o un qualunque altro ammonimento, dall’agente di protezione nel caso in cui fosse sopraggiunto in stazione un eventuale convoglio ferroviario.

Quanto alla pretesa qualificata esperienza professionale della vittima e di tutti i suoi colleghi coinvolti nelle lavorazioni in esame -richiamata dal ricorrente al fine di attestare la sostanziale irrilevanza o l’inutilità di ulteriori istruzioni 0 informazioni da impartire loro nell’occasione – vale richiamare quanto sopra detto in relazione alla circostanza che la particolare natura delle lavorazioni (un intervento da realizzare su un marciapiedi/banchina caratterizzato da un’ intuibile e accentuata estensione longitudinale) lasciava agevolmente prospettare, come un fatto probabile e assolutamente prevedibile, lo scostamento dei lavoratori tra di loro, o la discesa di uno di loro tra i binari, con la conseguenza che le necessarie istruzioni avrebbero dovuto essere impartite, di volta in volta, in modo preciso, cogente ed espresso, senza impliciti richiami, o sottintesi affidamenti, a personali cognizioni dagli stessi lavoratori eventualmente apprese in altra sede.

Quanto alla censura del comportamento dell’agente di protezione B. , del tutto correttamente la corte d’appello ha valutato il relativo ruolo nel quadro della complessiva organizzazione del cantiere, evidenziando come lo stesso si sia trovato ad agire in un contesto fortemente disorganizzato (e irragionevolmente rischioso) sul piano della prevenzione infortunistica e della sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che l’adozione, seppur rimproverabile, di un comportamento imprudente (quale quello di seguire il collega A..D.M. al fine di guadagnare una presumibile migliore prospettiva di avvistamento dei treni in arrivo) mai avrebbe potuto assumere un ruolo causale del tutto autonomo e di rilievo tale da porsi, di per sé solo, quale condizione sufficiente a elidere le gravissime responsabilità omissive riconosciute, sul piano direttivo e organizzativo, in capo agli imputati.

Con riguardo all’argomentazione del ricorrente riferita all’irrilevanza causale dei tempi di preavviso, di liberazione dei binari e di franco sicurezza, la stessa deve ritenersi del tutto irrilevante, ai fini della valutazione delle prospettazioni critiche contenute in ricorso, una volta tenuto fermo che lo sviluppo dell’argomentazione coltivata dai giudici del merito, in relazione all’incidenza del fattore tempo, costituisce unicamente la premessa per la giustificazione della valutazione di assoluta gravità delle omissioni cautelari ascritte agli imputati; in breve, accertata la concreta insussistenza dei tempi minimi per l’adozione sicura di un regime di liberazione del binario su avvistamento, del tutto coerentemente i giudici del merito hanno concluso nel senso dell’accertamento della gravissima imprudenza degli imputati per non aver impedito l’adozione di tale scelta e, comunque, per non aver assunto le necessarie misure alternative ai fini dell’adozione delle sussidiarie cautele minime prevedibilmente utili a scongiurare l’evento letale poi verificatosi.

Da ultimo, deve ritenersi del tutto infondato il motivo di ricorso relativo all’omessa motivazione sul giudizio di comparazione tra le circostanze, avendo la corte territoriale specificato gli elementi giustificativi del giudizio di equivalenza già espresso in prime cure e confermato in sede d’appello, tenuto conto della complessiva ‘gravità del fatto e del grado della colpa, certamente non lieve’ riconosciuti a carico degli imputati ‘in relazione alle notevoli lacune del sistema di sicurezza’.

3.1.2. – Il motivo d’impugnazione contenuto nel secondo ricorso del comune difensore di G..G. e di Pa.An.Lu. , e relativo alla posizione soggettiva del G. , è infondato.

Sottolinea sul punto, la corte territoriale, come il G. avesse ricevuto, dall’amministratore delegato di Ferrovie Nord, la qualità di responsabile dei lavori ai sensi della legge 494/96 per i lavori di manutenzione dei marciapiedi ad uso banchine per la salita e discesa delle persone dai convogli ferroviari delle linee del ramo Milano.

In forza di tale qualifica, competeva al Galli la responsabilità dello svolgimento di tutte le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, rispetto alle quali correttamente la corte d’appello ha evidenziato, con riguardo al caso di lavori affidati ad imprese appaltatrici all’interno dell’azienda, la sussistenza dell’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi in relazione a tutte le attività lavorative oggetto dell’appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti i lavoratori alle proprie dipendenze e anche quelli alle dipendenze dell’appaltatore.

In altre parole, nell’ipotesi di opere che si svolgono all’interno dell’azienda committente, l’obbligo del responsabile della sicurezza della stazione appaltante di procedere alla determinazione dei rischi specifici connessi all’ambiente di lavoro e all’attività lavorativa svolta all’interno, comporta una posizione di garanzia e di controllo a carico di costoro in ordine all’integrità fisica pure dei lavoratori dell’impresa appaltatrice.

Conviene sul punto richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro e gli altri responsabili della sicurezza dell’impresa, hanno l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l’appaltatore di lavori da eseguirsi all’interno dell’azienda adotta in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto assumono nei confronti di questi ultimi una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all’ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare (Cass., Sez. 4, n. 19752/2009, Rv. 243642).

Posta tale posizione soggettiva del Galli, del tutto correttamente e in modo logicamente coerente la corte territoriale ha affermato che la mancata verifica delle gravissime insufficienze relative al piano di sicurezza e coordinamento e delle misure di precauzione relative alla sicurezza dei lavoratori addetti al cantiere oggetto di giudizio, valesse a escludere che lo stesso potesse ritenersi estraneo alle responsabilità omissive in questa sede discusse.

Del tutto fuori luogo, inoltre, deve ritenersi la questione relativa all’ambito della legittimità o del merito delle misure antinfortuni-stiche sindacabili dal responsabile dei lavori, avendo la corte territoriale propriamente contestato al Galli, non già la verifica dell’efficacia delle misure, ma il relativo concreto rispetto da parte dei preposti.

Quanto al motivo d’impugnazione riferito alla posizione soggettiva del Pa. , la corte territoriale ha, con motivazione corroborata da adeguati riscontri di carattere istruttorio, confermato come allo stesso fossero state concretamente attribuite, dall’azienda datrice di lavoro, responsabilità specifiche nelle materie relative alla manutenzione delle strutture relative ai fabbricati e agli impianti ferroviari, nonché l’attuazione del programma dei lavori nel rispetto del budget assegnato, escludendo che la sua attività potesse ritenersi limitata al riduttivo ambito della gestione finanziaria, a nulla rilevando la circostanza che lo stesso possa (o meno) essersi effettivamente disinteressato all’adempimento dei compiti allo stesso pur sempre concretamente affidati.

3.2.1. – Il primo motivo del ricorso proposto dal comune difensore di P..P. e di M..L. è infondato.

Sul punto – relativo all’estensione territoriale e al preteso carattere mobile del cantiere in cui si trovava a lavorare il lavoratore deceduto – la corte d’appello ha espressamente attestato come da nessun documento sia mai risultato quali dovessero essere le concrete modalità del lavoro da eseguire da parte dell’impresa appaltatrice, sottolineando come dalle complessive acquisizioni probatorie non fosse mai emersa l’attestazione che la squadra dei lavoratori a tal fine impegnati dovesse sempre lavorare al completo nell’ambito di uno spazio ristretto.

L’oggetto del subappalto tra la Sindonio s.p.a. e la MVI Donati era, del resto, costituito dalla generica realizzazione di ‘opere di formazione, ripristino e rifacimento di banchine viaggiatori’: la stessa corte territoriale, nel riportare il contenuto delle deposizioni acquisite sul punto – con motivazione immune da vizi e dalle censure rivoltele dal ricorrente – ha sottolineato come l’interpretazione del testimoniale prospettata dal ricorrente non fosse affatto ineludibile, potendo da dette fonti probatorie viceversa dedursi la conclusione che le lavorazioni de quibus potessero essere eseguite anche in modo diverso dalla contestuale contemporanea presenza dei diversi operai sullo stesso punto, come peraltro confermato dalle stesse deposizioni rese dell’agente di protezione B. , testualmente riportate dalla corte d’appello.

3.2.2. – Il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto dal comune difensore di P..P. e di L.M. , attenendo alle questioni relative: 1) alla dinamica del fatto; 2) alla motivazione sul punto adottata dalla corte territoriale e 3) alla ricostruzione del comportamento pretesamente abnorme della vittima e gravemente imprudente degli altri lavoratori, devono ritenersi infondati sulla base delle argomentazioni già esposte in corrispondenza del par. 3.1.1., ai cui contenuti è possibile rimandare, unitamente alla motivazione indicata a sostegno del rigetto del precedente motivo del ricorso proposto dal difensore degli imputati P. e L. in relazione alla natura mobile del cantiere e alle sue concrete dimensioni.

3.2.3. – Quanto all’ultimo motivo del ricorso proposto dal difensore del P. e del L. (specificamente relativo alla posizione soggettiva del L. ), lo stesso deve ritenersi infondato, avendo la corte territoriale correttamente sottolineato la relativa posizione di responsabilità, in qualità di direttore tecnico di cantiere e quindi quale titolare di responsabilità organizzative e di sicurezza dello stesso; posizione di garanzia e di responsabilità rispetto alla quale nessun rilievo può essere ascritto all’eventuale concreta inosservanza, da parte dell’imputato, dei doveri connessi alle proprie funzioni.

3.3.1. – Il primo motivo di ricorso proposto dal difensore del F. è infondato.

Al riguardo, la corte territoriale ha espressamente sottolineato come la sostanziale ‘sovrapponibilità’ contenutistica tra le Istruzioni della società ferroviaria committente e quelle di RFI si caratterizzava per un’unica eccezione, riferita al punto, peraltro estremamente rilevante (pag. 39 della sentenza di secondo grado), riguardante la determinazione precisa e puntuale dei tempi di sicurezza: uno scostamento di previsioni esattamente corrispondente alla differenza individuata nella motivazione della sentenza di primo grado e considerata nel passaggio riportato alla pag. 7 del ricorso del F. .

Nessun profilo di contraddittorietà sul punto può, pertanto, essere ascritto alle sentenze di merito, come al riguardo infondatamente denunciato dal ricorrente.

Del pari infondata è anche la contestazione relativa alla ritenuta irrilevanza della modificazione legislativa relativa ai compiti del coordinatore della sicurezza in esecuzione, essendosi la corte d’appello correttamente uniformata all’insegnamento dettato in thema dalla giurisprudenza di questa corte, in forza del quale, in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 494 del 1996, ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti e attrezzature per tutta la durata dei lavori; diversamente, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 5 stesso d.lgs., ha i compiti: (a) di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza; (b) di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; (c) di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Trattasi di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell’incolumità dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 18472/2008, Rv. 240393).

Con particolare riguardo alla concreta posizione del F. , la relativa qualità di coordinatore per l’esecuzione dei lavori non è valsa in nessun caso ad escluderne la rilevante posizione di garanzia, assegnatagli dal sistema ai fini della garanzia della sicurezza dei lavoratori, in conformità al richiamato insegnamento della giurisprudenza di questa corte, più volte ribadito nel senso della spettanza, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non soltanto dei compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell’opera, ma anche di quelli riguardanti la vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza (Cass., Sez. 4, n. 32142/2011, Rv. 251177; Cass., Sez. 4, n. 18149/2010, Rv. 247536; Cass., Sez. 4, n. 38002/2008, Rv. 241217; Cass., Sez. 4, n. 27442/2008, Rv. 240961).

3.3.2. – Anche il secondo motivo di ricorso del F. è infondato.

La Corte d’appello ha correttamente e logicamente valutato il significato del sopralluogo eseguito dal F. il giorno prima del sinistro come un fatto non valutabile in suo favore, poiché, con l’esercizio di un minimo di diligenza, lo stesso avrebbe potuto in quella sede approfondire la propria consapevolezza in ordine alle caratteristiche del sistema di protezione in concreto adottato a tutela dei lavoratori, anche in relazione alle possibili evenienze determinabili in corrispondenza a situazioni simili a quella che fini col provocare il sinistro successivamente verificatosi.

Del tutto aspecifica è inoltre la doglianza dell’imputato relativa alla mancata motivazione sul documento dallo stesso richiamato in ricorso, stante l’irrilevanza del relativo contenuto rispetto alla concretezza dei fatti relativi agli eventi oggetto di causa, e segnatamente rispetto alla conclusione che l’imputato intende trame circa l’esclusione della possibilità che i lavoratori potessero operare in posizioni distanti tra loro.

3.3.3. – La doglianza relativa al terzo motivo del ricorso proposto dal F. , attenendo alle questioni relative all’incidenza causale del comportamento della vittima e dell’agente di protezione, deve ritenersi infondata sulla base delle medesime argomentazioni in questa sede già esposte in corrispondenza del par. 3.1.1., ai cui contenuti è qui possibile rinviare integralmente.

3.3.4. – Il quarto motivo di ricorso proposto dal F. è fondato.

Secondo l’interpretazione delle sezioni unite di questa corte di cassazione, assunta ad esito del contrasto insorto tra le diverse sezioni, con la sentenza di condanna, non può essere contestualmente applicato l’indulto e disposta la sospensione condizionale della pena, in quanto quest’ultimo beneficio prevale sul primo (Cass., Sez. Un., n. 36837/2010, Rv. 247940).

Deve dunque ritenersi che, nel contrasto tra l’incidenza dell’indulto e il ricorso delle condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena, quest’ultima deve prevalere: la decisione sul punto adottata dalla corte d’appello (che ha applicato al F. il condono della pena, escludendo al contempo la sospensione condizionale concessa in primo grado) dev’essere pertanto annullata senza rinvio, con il ripristino della sospensione condizionale della pena e l’esclusione dell’indulto.

Deve ritenersi viceversa infondato il motivo di ricorso relativo all’estensione del beneficio della non menzione della condanna, valendo qui (opportunamente adattato) il principio statuito da Cass., Sez. 5, n. 12546/1994, Rv. 200443, secondo cui la concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, in assenza di esplicita richiesta dell’imputato, non è tenuto ad indicare le ragioni per cui non ritiene di avvalersi di tale facoltà.

Pertanto, l’imputato non impugnante che si sia giovato dell’effetto estensivo dell’impugnazione proposta dai coimputati, non può dolersi della mancata concessione, allo stesso titolo, del beneficio della non menzione a quelli riconosciuto.

Sul punto vale altresì richiamare il tenore argomentativo desumibile dalla lettura di Cass., Sez. 1, n. 4042/1976, Rv. 135502, secondo cui il motivo inerente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena (così come quello della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) è strettamente personale e quindi escluso dall’effetto estensivo dell’impugnazione per espresso dettato della legge in quanto detto beneficio può essere domandato e concesso solo quando vi siano elementi desumibili dalle circostanze indicate nell’art. 133 c.p. in base ai quali debba presumersi che il colpevole si asterrà dal commettere altri reati.

3.3.5. – Da ultimo, deve ritenersi del tutto infondato il motivo di ricorso del F. relativo all’omessa motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra le circostanze, avendo la corte territoriale specificato gli elementi giustificativi del giudizio di equivalenza già espresso in prime cure e confermato in sede d’appello, tenuto conto della complessiva ‘gravità del fatto e del grado della colpa, certamente non lieve riconosciuti a carico degli imputati ‘in relazione alle notevoli lacune del sistema di sicurezza’; e tanto, sulla base di una motivazione sufficiente, adeguata e logicamente idonea a sfuggire alle censure sul punto infondatamente sollevate dal ricorrente.

 

P.Q.M.

 

la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di F.S. limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena; sospensione condizionale che ripristina con esclusione dell’indulto.

Rigetta nel resto il ricorso di F.S. e rigetta inoltre i ricorsi di P.P. , L.M. , G.G. e Pa.An.Lu. condannando questi ultimi al pagamento delle spese processuali.

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