www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 13 gennaio 2016, n. 1022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ISA Claudio – Presidente

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. TANGA Antonio Leonardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2060/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del 15/05/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) che si e’ riportato ai motivi del ricorso chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di L’Aquila, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, (OMISSIS), con sentenza del 15.5.2014, confermava la sentenza del Tribunale di Chieti emessa in data 24.1.2013, con condanna al pagamento delle ulteriori spese.

Il Tribunale di Chieti aveva dichiarato in primo grado (OMISSIS) responsabile del reato p. e p. dall’articolo 590, commi 1, 2 e 3, in rel. all’articolo 583, comma 1, nn. 1 e 2, perche’, in qualita’ di titolare ed amministratore unico dell’impresa edile ” (OMISSIS) srl” per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed in particolare per avere, nei corso dei lavori di costruzione della palestra di proprieta’ del Comune di (OMISSIS), erroneamente disposto i puntelli di sostegno di un solaio a “predalles”, puntelli montati sia in verticale che diagonalmente su due file sovrapposte di ponteggio metallico fisso dal piano di ponteggio al disotto dell’accavallamento del tegolo sulla trave laddove, atteso il tipo di solaio a “predalles”, i puntelli andavano montati verticalmente e avrebbero dovuto essere in un unico pezzo e con prolunghe proprie e avrebbero dovuto poggiare su basi solide (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1641 del 1956, articoli 24, 66 e 70, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 26), cagionava al dipendente (OMISSIS) che a seguito del crollo del solaio rovinava al suolo lesioni personali gravi (malattia con durata superiore ai 40 giorni). In (OMISSIS).

L’imputato veniva condannato, alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, (OMISSIS), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

– Inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 581 c.p.p., in relazione all’articolo 185 c.p.p., ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b).

Mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), cosi’ come risulta dal testo dell’impugnata sentenza.

Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita’, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera c), in relazione agli articoli 179 e 185 c.p.p..

La motivazione con cui la corte di appello si sarebbe pronunciata sull’eccezione di nullita’ sollevata per il mancato rinvio per legittimo impedimento della difesa, con conseguente trattazione del processo ed escussione del teste chiave per la ricostruzione dei fatti di causa, sarebbe apparente e quindi del tutto mancante.

La questione relativa al legittimo impedimento sarebbe stata liquidata approfittando di un evidente errore materiale di battitura nei motivi di gravame: sarebbe stata erroneamente indicata la data di udienza del 15.3.2012 invece di quella del 28.6.2012.

Il ricorrente trascrive l’istanza di legittimo impedimento e la conseguente ordinanza di rigetto.

La corte di appello si sarebbe espressa con motivazione apparente senza tener conto della ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento dell’impugnazione, che pur indicando una data sbagliata faceva inequivoco riferimento all’udienza del 28.6.2012 in cui si erano svolte le attivita’ processuali indicate.

La corte di appello – ci si duole – avrebbe dovuto constatare e rilevare l’assunto difensivo indipendentemente dall’errore materiale commesso e fornire una reale motivazione sul punto.

Inoltre, ad avviso del ricorrente la motivazione della sentenza impugnata appare mancante anche in relazione all’esame del merito.

Dopo aver riportato correttamente i rilievi difensivi, la sentenza nulla direbbe sulla modalita’ di conduzione del dibattimento.

Il ricorrente lamenta che l’istruttoria dibattimentale sarebbe stata ritenuta un inutile orpello vista la validita’ e completezza della produzione documentale, senza comprendere che tale documentazione avrebbe potuto consentire un valido controesame del teste.

La sentenza impugnata avrebbe motivato del tutto illogicamente ritenendo che nessun diversa interpretazione di quanto contenuto nei documenti avrebbe mai potuto riferire il teste, al quale, quindi, sarebbe stato impedito di riferire sul solaio, per la cui caduta si sarebbero verificate le lesioni.

Le acquisizioni documentali sarebbero state afferenti ad un originario diverso intervento sul solaio che ne avrebbe modificato la struttura originaria. Tale modifica della struttura avrebbe comportato l’obbligo da parte del coordinatore alla sicurezza, di modificare la tipologia di ponteggi che invece venivano posizionati come se la struttura del solaio fosse rimasta immutata.

Tutto cio’ non sarebbe stato dimostrato in dibattimento perche’ sarebbe stato impedito il controesame del teste.

Nessuna motivazione sarebbe stata fornita sull’utilizzazione delle valutazioni espresse dal teste, sulla duplice e alternativa ricostruzione del crollo e nemmeno sull’insuperabile dato della scarsa conoscenza tecnica del teste.

Sarebbe stata necessaria – ad avviso del ricorrente – la nomina di un perito, o, in assenza di ulteriori elementi, avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza assolutoria, quantomeno in forma dubitativa, non essendo stata accertata la causa del crollo.

Chiede, pertanto, l’accoglimento del gravame relativamente all’eccezione preliminare formulata e per l’effetto l’annullamento dell’ordinanza del 28.6.2012 e di tutti gli atti processuali successivi alla stessa compresa l’impugnata sentenza.

In caso di mancato accoglimento del gravame cosi’ come proposto, ai sensi dell’articolo 606, lettera B ed E, chiede, in via subordinata ed ai sensi dell’articolo 606, lettera C, che questa Suprema Corte voglia rilevare d’ufficio la nullita’ assoluta ex articolo 179 c.p.p., dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Chieti in data 28.6.2012 con la quale veniva rigettata l’istanza difensiva di differimento del processo atteso il documentato legittimo impedimento e voglia disporre l’annullamento, ex articolo 185 c.p.p., di tutti gli atti consecutivi a quell’ordinanza compresa la sentenza pronunciata dal Tribunale di Chieti poi confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti i motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Singolare, ad avviso del Collegio, e’ la definizione di “evidente errore di battitura nei motivi di gravame” di cui si legge nell’odierno ricorso per cassazione a proposito dei motivi di appello del 29.4.2013.

In quei motivi di appello, infatti, come si evince ex actis, ci si duole dell’ordinanza emessa dal GM di Chieti il 15.3.2012. E si fa riferimento alla raccomandata del 23.2.2012 con cui si deduceva il concomitante impegno professionale dinanzi alla CDA di Napoli a carico di imputato detenuto per l’udienza del 15.3.2012. E, ancora, alla pag. 2 dell’atto di appello ci si riferisce ancora una volta all’udienza del 15.3.2012.

Ebbene la Corte territoriale risponde nella sentenza proprio sulla piu’ volte richiamata udienza del 15.3.2012 e sulla istanza avanzata con la raccomandata del 23.2.2012 del 23.2.2012, dando atto che – come si evince dal verbale del 15.3.2012 che egli stesso produce, la richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale era stata accolta.

Singolare – va ribadito – e’ che oggi il difensore dica che la CDA di L’Aquila avrebbe dovuto capire, attraverso un’analisi piu’ attenta dei motivi di ricorso (laddove si faceva riferimento ad un’udienza in cui era stato escusso un teste chiave piuttosto che a quella piu’ volte specificata, nella quale era stato disposto il rinvio), relativi ad un processo caratterizzato da plurime richieste di rinvio, che egli intendesse riferirsi ad altra udienza (quella successiva del 28.6.2012) e ad altra raccomandata (quella che oggi produce del 25.5.2012), che nell’atto di appello mai menziona.

Peraltro – va aggiunto – questa Corte non puo’ esimersi dal rilevare come la motivazione con cui il GM del Tribunale di Chieti in data 28.6.2012 ebbe a disattendere l’ennesima richiesta di rinvio avanzata dal difensore per concomitante impegno professionale (la mancata prova dell’assoluta impossibilita’ di farsi sostituire, trattandosi peraltro di uno studio pluripersonale) fa buon governo del costante dictum di questa Corte Suprema, corroborato da numerose ed anche recenti pronunce delle Sezioni Unite, secondo cui l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilita’ a comparire, ai sensi dell’articolo 420 ter c.p.p., comma 5, a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneita’ dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilita’ di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’articolo 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (cosi’ Sez. Un. n. 4909 del 18.12.2014 – dep. il 2.2.2015, Torchio, rv. 262912).

Qualche anno prima, peraltro, le Sezioni Unite avevano gia’ precisato che, nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell’istanza e da riferire alla particolare natura dell’attivita’ cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonche’ all’impossibilita’ di avvalersi di un sostituto a norma dell’articolo 102 c.p.p. (Sez. Un. n. 29529 del 25.6.2009, De Marino, rv. 244109)..

Si tratta, del resto, di un indirizzo che le SS.UU. di questa Corte vanno ormai puntualmente ribadendo da oltre 20 anni, se e’ vero che gia’ nel 1992 avevano rilevato che, perche’ l’impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilita’ a comparire ai sensi dell’articolo 486 c.p.p., comma 5, e’ necessario che il difensore prospetti l’impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneita’ dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare l’esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell’attivita’ a cui deve presenziare, l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, l’impossibilita’ di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’articolo 102 c.p.p., sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio (Sez. Un. n. 4708 del 27.3.1992, Fogliani, rv. 190828).

Il giudice di quest’ultimo processo – si rilevava gia’ nella sentenza Fogliani del 1992 – deve valutare accuratamente, bilanciando le esigenze di difesa dell’imputato da un lato e quelle di affermazione del diritto e della giustizia dall’altro, le documentate deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessita’ di una rapido esaurimento della procedura trattata, per accertare che l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie o non possa nuocere all’attuazione della giustizia nel caso in esame. Il provvedimento di accoglimento o di reiezione dell’istanza deve essere conseguentemente motivato secondo criteri di logicita’.

3. Nel solco delle sopra ricordate pronunce delle Sezioni Unite, le sezioni semplici di questa Corte hanno fornito, negli anni, ulteriori precisazioni.

Cosi’, ad esempio, e’ stato di recente condivisibilmente precisato che il difensore ha l’onere di corredare la richiesta di differimento dell’udienza per concomitante impegno professionale con la giustificazione della impossibilita’ di nominare un sostituto, non essendo sufficiente a tal fine ne’ la mera affermazione di non potervi provvedere, ne’ un apodittico richiamo alla “delicatezza dei provvedimenti” (sez. 3, n. 19458 dell’8.4.2014, Abbati, rv. 259757).

In altra pronuncia e’ stato affermato che e’ onere del difensore che presenta istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dare giustificazione della mancata nomina di un sostituto, la cui doverosita’ e’ desumibile, oltreche’ da ragioni d’ordine sistematico, dall’ultimo periodo dell’articolo 420 ter c.p.p., comma 5, (sez. 6, n. 47584 del 15.10.2014, M., rv. 261251).

Soprattutto, in un caso assolutamente speculare a quello che ci occupa, questa Corte Suprema – dopo avere ribadito che l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilita’ a comparire, ai sensi dell’articolo 420 ter c.p.p., comma 5, a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneita’ dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilita’ di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’articolo 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio u’ ha escluso, e va qui ribadito, che l’impossibilita’ di nominare un sostituto potesse desumersi dalla deduzione del difensore secondo cui gli assistiti intendevano avvalersi della sua opera professionale, e non di quella di sostituti (cfr. sez. 6, n. 20130 del 4.3.2015, Caputi, rv. 263395).

4. Per quanto riguarda gli altri motivi, attinenti alla responsabilita’ del (OMISSIS), il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si e’ nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni gia’ devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.

E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni gia’ discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificita’ del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericita’, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non puo’ ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita’ che conduce, a norma dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), alla inammissibilita’ della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693).

Ancora di recente, questa Corte di legittimita’ ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilita’ delle valutazio-ni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericita’ delle doglianze che, cosi’ prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, rv. 260608).

5. Si contestano, peraltro alquanto genericamente, le modalita’ di conduzione dell’istruttoria dibattimentale da parte del giudice di primo grado (in relazione, in particolare, al tempo delle acquisizioni documentali e alla mancata ammissione di domande poste dal difensore in sede di controesame) e la mancata risposta alle censure sul punto da parte della Corte territoriale.

Sul punto, va peraltro ricordata la consolidata e ormai risalente giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui la generica doglianza sul modo di conduzione del dibattimento da parte del presidente del collegio, il quale avrebbe condizionato le deposizioni testimoniali mediante interventi senza il rispetto delle regole del contraddittorio, non puo’ conseguire alcun risultato utile in sede di impugnazione; prescindendo dalla considerazione che la violazione dell’articolo 506 c.p.p., non e’ sanzionata a pena di nullita’ da alcuna norma, ogni eventuale questione attinente alla conduzione del processo deve essere, infatti, immediatamente contestata dalle parti e formalizzata nel corso del dibattimento e la decisione o mancata decisione sull’incidente, puo’ assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione, solo in quanto si accerti che essa abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o viziato la decisione (sez. 6, n. 909 del 18.11.1999 dep. il 27.1.2000, Spera, rv. 216626; conf. sez. 1, n. 30802 del 15.4.2002, Mattiolo, rv. 222177).

Peraltro, va ricordato che e’ specifico compito del giudice, in sede di direzione del dibattimento, non ammettere, tra l’altro, le domande non pertinenti, cioe’ quelle che esulino dai fatti oggetto di prova ex articolo 194 c.p.p.. E’ altresi’ suo compito specifico, anche per garantire il principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo, disattendere le richieste di prova che appaiano superflue alla luce degli elementi istruttori gia’ raccolti, come evidentemente ha fatto nel caso che ci occupa allorquando ha ritenuto che la testimonianza richiesta nulla potesse aggiungere al dato documentalmente gia’ acquisito.

Ai sensi dell’articolo 499 c.p.p., comma 6 – va ricordato – durante l’esame, il presidente (ovvero il giudice monocratico in casi come quello che ci occupa), anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinita’ delle risposte, la lealta’ dell’esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l’esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni. E, quanto alla prova, va peraltro ricordato che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il potere giudiziale di revoca, per superfluita’, delle prove gia’ ammesse (cosi’ come, evidentemente, quello di ammissione di nuovi testi) e’, nel corso del dibattimento, piu’ ampio di quello esercitabile all’inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice puo’ non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti (cosi’ sez. 2, n. 9056 del 21.1.2009, Zerabib, rv. 243306, che, affermando il principio, ha ritenuto legittima la decisione del giudice che nel corso del dibattimento ha escluso, ritenutane la irrilevanza, la deposizione di un teste gia’ citato).

6. In ultimo, va rilevato che, quanto alla responsabilita’ dell’imputato, si deduce vizio motivazionale o, alternativamente, violazione di legge, ma, in realta’, si richiede a questa Corte di legittimita’ una rivalutazione del compendio probatorio che le e’ inibita.

Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006).

Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicita’ della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794).

Piu’ di recente e’ stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il controllo di legittimita’ sulla motivazione non attiene ne’ alla ricostruzione dei fatti ne’ all’apprezzamento del giudice di merito, ma e’ circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorieta’ della motivazione o di illogicita’ evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542).

Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.

Non c’e’, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilita’ di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E cio’ anche alla luce del vigente testo dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), come modificato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46.

Il giudice di legittimita’ non puo’ procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

Il ricorrente non puo’, limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicita’ e, in concreto, da cosa tale illogicita’ vada desunta.

Com’e’ stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica “rispetto a se’ stessa”, cioe’ rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione puo’ risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da “altri atti del processo”, purche’ specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.

7. Se questa, dunque, e’ la prospettiva ermeneutica cui e’ tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila alcuna illogicita’ che ne vulneri la tenuta complessiva.

I giudici del gravame di merito, con motivazione specifica, coerente e logica hanno, infatti, dato conto di come l’istruttoria dibattimentale abbia consentito di ricostruire che il crollo si verifico’ per “evidente imperizia del sistema di puntellamento utilizzato, alla luce del fatto che, vista l’altezza tra i due solai, le armature non rientrano negli schemi di uso corrente”. I puntelli, infatti, andavano “montati verticalmente in un unico pezzo o con prolunghe proprie” e avrebbero dovuto “poggiare su basi solide” (cosi’, viene ricordato nella sentenza impugnata, e’ scritto testualmente dalla missiva 23.2.07 diretta alla Procura della Repubblica di Chieti dal tecnico della Prevenzione ASL (OMISSIS). missiva prodotta in atti dalla stessa difesa dell’imputato).

I giudici del gravame del merito ricordano che lo stesso (OMISSIS), sentito in dibattimento in qualita’ di teste, ha sostanzialmente confermato il contenuto di detta missiva, nella quale si evidenziava tra l’altro che nel piano di sicurezza e coordinamento, redatto dall’arch. (OMISSIS), alla pag. 35 (pure prodotta in atti dalla difesa dell’imputato) “…si evince che, nella fase lavorativa relativa al solaio, deve essere utilizzato un ponteggio metallico in tubi e giunti. I puntelli devono essere ben ancorati e poggiare su ripartitori regolari. Cosa che la ditta non ha assolutamente fatto”.

Alla luce di dette risultanze, i giudici di appello ritengono (aderendo all’analoga conclusione dal giudice di prime cure e ritenendo non esservi alcuna necessita’ di effettuare perizie tecniche, argomento su cui si ritorna nel presente ricorso), che i fatti si verificarono per negligenza dell’imputato, che non appresto’ il ponteggio seguendo le elementari tecniche di tenuta, non potendo questi ritenersi scriminato dalla presenza di un soggetto avente le qualifiche di “coordinatore della fase di progettazione” e di “coordinatore della fase di esecuzione”, in assenza di prove circa l’esistenza di una formale investitura del medesimo degli obblighi di predisposizione dei presidi, di attuazione della normativa ergotecnica e di vigilanza sul suo concreto rispetto da parte degli operai.

Con motivazione logica la Corte territoriale evidenzia, peraltro, che nello stesso “Piano di sicurezza e coordinamento”, prodotto in atti dalla difesa del prevenuto, sotto la voce “Responsabile dei lavori” appare la dicitura “L’impresa esecutrice dei lavori”. E l’affermazione che la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilita’ connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di predispone le misure di sicurezza e’ coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimita’.

I motivi dedotti, dunque, non paiono idonei a scalfire l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affronta con argomentazioni esaustive e logicamente plausibili le questioni propostele.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere e’ inammissibile perche’ trasformerebbe questa Corte di legittimita’ nell’ennesimo giudice del fatto.

8. In ultimo va rilevato che, in relazione alle sospensioni della prescrizione intervenute in primo grado a causa dei rinvii delle udienze operate su istanza difensiva, il reato in contestazione non era prescritto all’atto della pronuncia della sentenza di secondo grado.

Ne’ puo’ porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, piu’ volte ribadito che l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita’ di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p.p. (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400; in ultimo Cass. pen. Sez. 2, n. 28848 dell’8.5.2013, rv. 256463).

9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna de. ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *